Anno 1974
Numero 34
Data 03/09/1974
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 34

Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di Bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.



Art. 1


Per far fronte agli oneri derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dell esercizio finanziario 1972 (capitoli 322, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e dell esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il Presidente della Giunta o l Assessore del settore, se delegato, sentita la Giunta, e autorizzato a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura percentuale prevista dai finanziamenti gia assentiti.



Art. 2


Gli appalti indetti entro il 31- 12- 1974 relativi alle opere di cui al precedente art. 1 possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del Presidente della Giunta, sentito l Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento. 



Art. 3


Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme contenute nel DPR 30 giugno 1972 e nella legge statale 1 novembre 1973 n. 774 e relativi decreti ministeriali di attuazione, in materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici e nella legge statale 12 gennaio 1974 n. 8 in materia di appalti di opere pubbliche.



Art. 4


I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere utilizzati, nell ambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalita di cui al precedente art. 1.  



Art. 5


Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000 si fara fronte mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per il 1974 di apposito capitolo.

Nel Bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 309 Costruzione a cura della Regione di  opere portuali e di quelle edilizie in servizio della attivita tecnica, amministrativa e pulizia dei porti. Difesa di spiagge L. 200.000.000

Cap. 340 Opere idrauliche e vie navigabili. Sistemazione in pianura dei corsi d acqua L. 100.000.000

Cap. 320 Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati L. 200.000.000

Cap. 322 Contributi per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale n. 2 del 21- 1- 1974 L. 1.000.000.000

In aumento

Cap. 322 bis - nuova istituzione - Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 L. 1.500.000.000




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.