Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 34 Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di Bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.
Art. 1Per far fronte agli oneri
derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla
revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi
spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche
ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dell esercizio
finanziario 1972 (capitoli 322, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350,
351) e dell esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il Presidente
della Giunta o l Assessore del settore, se delegato, sentita la Giunta, e
autorizzato a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale,
nella misura percentuale prevista dai finanziamenti gia
assentiti.
Art. 2Gli appalti indetti entro
il 31- 12- 1974 relativi alle opere di cui al precedente art. 1 possono essere
aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche
se in aumento, salvo approvazione da parte del Presidente della Giunta, sentito
l Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in
aumento.
Art. 3Per le opere oggetto
della presente legge si applicano le norme contenute nel DPR 30 giugno 1972 e
nella legge statale 1 novembre 1973 n. 774 e relativi decreti ministeriali di
attuazione, in materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici
e nella legge statale 12 gennaio 1974 n. 8 in materia di appalti di opere
pubbliche.
Art. 4I fondi che si renderanno
disponibili in conseguenza della mancata presentazione dei progetti entro i
termini fissati dalle comunicazioni di concessione dei contributi,
eccezionalmente prorogati, potranno essere utilizzati, nell ambito dei relativi
capitoli di bilancio, anche per le finalita di cui al precedente art. 1.
Art. 5Alla copertura degli oneri
derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000
si fara fronte mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del
Bilancio della Regione per il 1974 di apposito capitolo.
Nel Bilancio della Regione per
il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 309 Costruzione a cura
della Regione di opere portuali e di
quelle edilizie in servizio della attivita tecnica, amministrativa e pulizia
dei porti. Difesa di spiagge L. 200.000.000
Cap. 340 Opere idrauliche e vie
navigabili. Sistemazione in pianura dei corsi d acqua L. 100.000.000
Cap. 320 Alluvioni, piene,
frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e
trasferimento di abitati L. 200.000.000
Cap. 322 Contributi per la
realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale n. 2 del 21- 1-
1974 L. 1.000.000.000
In
aumento
Cap. 322 bis - nuova
istituzione - Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di
bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 L.
1.500.000.000
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della
Regione.
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