Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 35
Misure di protezione delle coste in attesa dell' approvazione del piano urbanistico territoriale.
Art. 1Fino all approvazione del
Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia di cui all art. 4 dello
Statuto e comunque nel limite di cinque anni, e vietato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei Comuni
non provvisti di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione
approvati, all interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri
dal confine del demanio medesimo o dal ciglio piu elevato sul
mare.
Il divieto di cui al comma
precedente si applica a tutte le opere per le quali e necessaria la licenza di
cui all art. 31 della legge 17- 8- 1942, n. 1150 e successive modificazioni
nonche alle altre opere per le quali non e necessario il rilascio di licenza
ed ha la durata di cinque anni.