Anno 1974
Numero 35
Data 03/09/1974
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 35

Misure di protezione delle coste in attesa dell' approvazione del piano urbanistico territoriale.



Art. 1


Fino all approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia di cui all art. 4 dello Statuto e comunque nel limite di cinque anni, e vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei Comuni non provvisti di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvati, all interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio piu elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali e necessaria la licenza di cui all art. 31 della legge 17- 8- 1942, n. 1150 e successive modificazioni nonche alle altre opere per le quali non e necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni.




Art. 2


Sono ammesse deroghe limitatamente allesecuzione di opere pubbliche di accesso al mare.


Art. 3


L autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, e accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale, previo nulla - osta del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta dell Assessore all Urbanistica.


Art. 4


Nel caso di Comuni provvisti di Piano Regolatore generale approvato o di Programma di Fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio piu elevato sul mare, e subordinata, sino all approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione all autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima. 



Art. 5


Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell entrata in vigore della presente legge. 



Art. 6


Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite. 



Art. 7


La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.