Anno 1974
Numero 36
Data 03/09/1974
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 36

Celebrazione del 30° Anniversario della Liberazione.



Art. 1


La Regione Puglia, componente autonoma << nell Unita della Repubblica nata dalla Resistenza >> (art. 1 dello Statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche volute dalla Costituzione Repubblicana.



Art. 2


Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all articolo precedente e costituito un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dei CLN, delle associazioni partigiane e combattentistiche, della ANPPIA, della Federazione CGIL CIS UIL, degli Enti locali e di altre forze sociali o culturali della Regione.

Il Comitato, che sara composto da non piu di 30 membri, sara nominato dal Presidente del Consiglio regionale sentito l Ufficio di Presidenza e durera in carica fino al 31 dicembre 1975.

Il Comitato avra sede presso gli uffici della Regione e sara da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.




Art. 3


Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo costituito di 9 membri, compresi il Presidente ed un segretario.

Per l attuazione delle iniziative previste nel programma il Comitato puo costituire delle Commissioni, anche chiamando a farne parte membri esterni.

Le Commissioni sono sempre presiedute da un membro del Comitato. 




Art. 4


Il Comitato riferisce sulla sua attivita al Consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi presso la Presidenza del Consiglio entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 membri.  




Art. 5


Per la realizzazione del programma e autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000.000 di cui lire 20.000.000 nell esercizio 1974 e L. 30.000.000 nello esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

Cap. 324/ 2 fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione) L. 20.000.000

Cap. 6 Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio regionale, Convegni, indagini riconoscitive, studi e ricerche (in aumento) L. 20.000.000

Lo stanziamento relativo al 1975 risultera ricompreso nella previsione di spesa di cui al cap. 6 dell esercizio medesimo. 




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.