Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 36 Celebrazione del 30° Anniversario della Liberazione.
Art. 1La Regione Puglia,
componente autonoma << nell Unita della Repubblica nata dalla Resistenza
>> (art. 1 dello Statuto) promuove per il XXX anniversario della
Liberazione (25 aprile 1975) un programma di iniziative che esaltino il
contributo dei pugliesi alla lotta per il riscatto dalla tirannide fascista e
consolidino le istituzioni democratiche volute dalla Costituzione
Repubblicana.
Art. 2Per la definizione e la
realizzazione del programma di cui all articolo precedente e costituito un
comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto dai
rappresentanti dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della
Resistenza e dei CLN, delle associazioni partigiane e combattentistiche, della
ANPPIA, della Federazione CGIL CIS UIL, degli Enti locali e di altre forze
sociali o culturali della Regione.
Il Comitato, che sara composto
da non piu di 30 membri, sara nominato dal Presidente del Consiglio regionale
sentito l Ufficio di Presidenza e durera in carica fino al 31 dicembre 1975.
Il Comitato avra sede presso
gli uffici della Regione e sara da questa dotato delle attrezzature, del
personale e dei mezzi finanziari necessari.
Art. 3Il Comitato elegge nel suo seno
un Esecutivo costituito di 9 membri, compresi il Presidente ed un segretario.
Per l attuazione delle
iniziative previste nel programma il Comitato puo costituire delle Commissioni,
anche chiamando a farne parte membri esterni.
Le Commissioni sono sempre
presiedute da un membro del Comitato.
Art. 4Il Comitato riferisce sulla sua
attivita al Consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi
presso la Presidenza del Consiglio entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975
e il 31 dicembre 1975.
Il Comitato si riunisce su
convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 membri.
Art. 5Per la realizzazione del
programma e autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000.000 di cui lire
20.000.000 nell esercizio 1974 e L. 30.000.000 nello esercizio finanziario
1975.
Nel bilancio di previsione
della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
Cap. 324/ 2 fondo per
fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in
diminuzione) L. 20.000.000
Cap. 6 Compensi, onorari e
rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio
regionale, Convegni, indagini riconoscitive, studi e ricerche (in aumento) L.
20.000.000
Lo stanziamento relativo al
1975 risultera ricompreso nella previsione di spesa di cui al cap. 6 dell
esercizio medesimo.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art.
127, 2° comma, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entrera in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
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