Legge Regionale 12 novembre 1974, n. 37 Provvidenze in favore degli emigrati.
Art. 1La Regione Puglia, in
attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e nei
limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con
provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino
nella Regione, nonche delle famiglie di quei lavoratori che continuino a
lavorare fuori della Regione.
Art. 2L iniziativa regionale e
diretta:
a) a promuovere studi ed
indagini sul fenomeno della emigrazione, nonche la ricerca dei mezzi per
contenerlo e per invertirne la tendenza;
b) ad erogare provvidenze per
il primo accoglimento al rientro nella Regione degli emigrati e a concorrere
nelle spese per il trasporto di salme degli emigrati nei Paesi di origine;
c) a favorire l acquisizione,
la costruzione, la ricostruzione e l ampliamento della casa da parte degli
emigrati;
d) a favorire la prosecuzione
degli studi dei figli degli emigrati che abbiano completato la scuola d obbligo;
e) ad erogare contributi in
caso di malattia e di ricovero ospedaliero ove non intervengano altre forme
assistenziali;
f) a potenziare l attivita
delle associazioni che operano per l elevazione morale e materiale degli
emigrati e delle loro famiglie.
Art. 3L attivita di studio, di
documentazione e ricerca e diretta alla rilevazione dei dati e alla raccolta di
informazioni presso gli organi dello Stato, Enti pubblici e privati, alla loro
sistematica interpretazione e divulgazione, al fine di determinare i flussi di
emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del
lavoro e gli indirizzi dei piani di programmazione
regionale.
Alla realizzazione di questa
attivita la Regione provvede direttamente, attraverso i competenti uffici di
Giunta, oppure conferendo specifici incarichi a istituti di ricerca pubblici e
privati.
Art. 4Ai lavoratori emigrati che
rientrino nella Regione per invalidita accertata dai competenti organismi
assicurativi, ovvero dopo due anni di assenza, e che versino in stato di
bisogno, nonche degli emigrati che dimostrino di aver trovato un definitivo
lavoro subordinato od autonomo in uno dei Comuni della Regione, oltre al
concorso alle spese sostenute per se stessi e per i propri familiari per il
viaggio e per il trasporto delle masserizie, viene assicurato un concorso, per
una sola volta, per le spese di prima sistemazione che in ogni caso non potra
superare l importo di L. 300.000.
I familiari (il coniuge o i
parenti di 1° grado) degli emigrati in altre Regioni od all estero potranno
chiedere alla Regione contributi concorsuali per le spese sostenute per il
trasporto nei Paesi di origine delle salme dei propri
congiunti.
Le istanze per ottenere i
contributi previsti dal presente articolo dovranno essere documentate e dovranno
essere presentate ai Sindaci dei Comuni di residenza che con il proprio parere e
con ogni altro elemento utile di valutazione dovranno trasmettere il 30 giugno
ed il 31 ottobre di ogni anno.
La Regione puo erogare
contributi sino ad un massimo di L. 1.000.000 in caso di malattia grave o di
ricovero ospedaliero degli emigrati rientrati in Puglia da non piu di un anno e
sempreche gli stessi non abbiano diritto ad altre forme assistenziali previste
da leggi statali.
Art. 5Ai lavoratori emigrati da
almeno 5 anni che intendano singolarmente o in cooperativa, acquisire,
costruire, ricostruire, ampliare la casa del Comune prescelto al rientro,
possono essere assegnati contributi << una tantum >> a fondo perduto
nella misura massima del 15% del costo totale della realizzazione dell
opera.
Il contributo, che e versato a
lavori ultimati, viene erogato solo se la casa ha le caratteristiche di quelle
previste per l edilizia non di lusso.
Le domande documentate con il
certificato di abitabilita dovranno pervenire alla Regione entro il 30 aprile
di ogni anno.
Non possono ottenere
contributi, i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano coniuge
proprietario di un appartamento.
Art. 6I figli dei lavoratori emigrati
che frequentino la scuola Media Superiore possono concorrere all assegnazione
di n. 400 borse di studio per l intero corso di studi di L. 150.000 ciascuna.
I figli dei lavoratori emigrati
che frequentano l Universita possono concorrere all assegnazione di n. 50
borse di studio annuali di L. 500.000 ciascuna.
Le borse di studio non sono
cumulabili con analoghe provvidenze statali.
Possono aspirare al beneficio
tutti gli studenti che si trovino nelle condizioni previste dalle norme statali
in materia, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma.
I concorsi per l assegnazione
delle borse di studio verranno espletati con le modalita che saranno fissate
con le procedure di cui al successivo art. 13.
Art. 7Alle Associazioni maggiormente
rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro
famiglie possono essere erogati contributi finanziari per lo sviluppo dei
compiti di istituto (assistenza, formazione sociale e culturale, addestramento
professionale, convegni, ecc.).
I contributi sono erogati sulla
base dei programmi preventivamente presentati entro il 31 ottobre di ogni anno
ed esaminati dal Comitato di cui all art. 11.
Entro il 31 gennaio di ogni
anno le Associazioni dovranno presentare alla Regione il consuntivo dell
attivita svolta nell anno precedente e documentare l utilizzo dei fondi messi
a disposizione.
Art. 8Per l attuazione dei
compiti di cui alla presente legge sono istituiti presso la Giunta regionale, la
Consulta regionale dell emigrazione ed il suo Comitato.
Art. 9La Consulta regionale dell
emigrazione e composta da:
a) dieci sindaci, due per
provincia, designati dalla sezione ANCI regionale
pugliese;
b) cinque rappresentanti delle
organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale e regionale che
operano nella Regione a favore degli emigrati e delle loro
famiglie;
c) cinque emigrati designati
unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto
b);
d) da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
e) quattro rappresentanti degli
Istituti di Patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le
loro famiglie che operano in campo nazionale ed estero;
f) quattro rappresentanti delle
associazioni dei datori di lavoro;
g) un rappresentante dell
Ufficio regionale del lavoro.
Alla nomina dei membri della
Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i
rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al
punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di
designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra
indicati.
I membri della Consulta restano
in carica per la durata della legislatura regionale.
E membro di diritto della
Consulta l Assessore preposto ai servizi sociali con funzioni di Presidente.
Le funzioni vicarie sono svolte
dal componente anziano.
Le funzioni di Segretario sono
svolte da un funzionario della Regione.
Art. 10Ogni qualvolta sia
ritenuto utile, il Presidente potra far partecipare ai lavori della Consulta
rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in
esame, senza diritto di voto.
Art. 11La Consulta elegge nel suo seno
un Comitato composto di otto membri.
Il Presidente della Consulta
assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro
anziano del Comitato.
Le funzioni di Segretario sono
svolte dal Segretario della Consulta.
Art. 12La Consulta regionale dell
emigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno della
emigrazione nella causa e negli effetti che essa determina nella economia, nella
vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati
all estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il
Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene alle attivita di sua
competenza;
b) esprime parere sui piani di
programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione,
nella prospettiva del superamento degli squilibri socioeconomici della Regione,
del Mezzogiorno e dell intero territorio nazionale;
c) segnala l opportunita di
proporre al Parlamento, ai sensi dell art. 121 della Costituzione,
provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle
loro famiglie; suggerisce la adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela
degli emigrati e delle loro famiglie nell ambito della competenza
regionale;
d) segnala l opportunita di
convocare conferenze sui problemi dell emigrazione anche in collegamento con le
altre Regioni e col Ministero degli Affari Esteri;
e) formula proposte per la
designazione dei rappresentanti degli emigrati all estero e degli emigrati
interni, negli Enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai
problemi dell emigrazione;
f) propone iniziative tendenti
ad assicurare l effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei
lavoratori emigrati;
g) nomina con voto limitato a
quattro i membri del Comitato;
h) formula proposte al riguardo
sull impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori
emigrati.
Art. 13Il Comitato propone alla Giunta
regionale, su conforme parere della Consulta, l adozione di provvedimenti in
ordine a:
a) concorso alle spese di
viaggio e al trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri
familiari dal lavoratore emigrato che almeno dopo un anno di assenza rientri
definitivamente nella regione;
b) concorso alle spese di prima
sistemazione;
c) contributi << una
tantum >> per l acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l
ampliamento della casa;
d) borse di studio per
agevolare la frequenza delle scuole secondarie superiori e universitarie;
e) contributi alle associazioni
a favore degli emigrati e loro familiari.
Entro un mese dal suo
insediamento il Comitato proporra alla Giunta i criteri preferenziali e le
modalita con cui dovranno essere disposte le provvidenze previste dalla
presente legge.
Art. 14La concessione delle
provvidenze e la attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, sono
disposte dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall
Assessore competente, su conforme parere della Giunta, sentiti il Comitato e la
Consulta per quanto di rispettiva competenza.
Art. 15Ai componenti della Consulta e
del Comitato ad eccezione del Presidente, e corrisposto un gettone di presenza
per ogni seduta nella misura che sara fissata dalle norme legislative regionali
in materia.
La Consulta si riunisce una
volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario.
Il Comitato si riunisce non
piu di quattro volte al mese.
Art. 16Per l espletamento dei compiti
connessi con la presente legge e istituito presso l assessorato al Lavoro,
Cooperazione e Servizi Sociali, l Ufficio per i problemi dell emigrazione il
cui organico e costituito da:
1
Dirigente,
2 Funzionari
direttivi,
3
Collaboratori,
4 Assistenti
Art. 17Agli oneri derivanti dalla
attuazione della presente legge si fara fronte per l anno 1974 mediante l
introduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio delle seguenti
variazioni:
cap. 324/ 2 << Fondo
globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione >> (in diminuzione) L. 500.000.000
cap. 161/ bis <<
Interventi in favore degli emigrati >> (di nuova istituzione- in aumento)
L. 500.000.000 cosi articolato:
art. 1 << Studi ed
indagini sul fenomeno dell emigrazione L. 15.000.000
art. 2 << Interventi
assistenziali per il primo accoglimento nella Regione degli emigrati, contributi
per l assistenza sanitaria e concorso per spese di trasporto salme >> L.
130.000.000
art. 3 << Contributi per
l acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l ampliamento della casa da
parte dei lavoratori emigrati >> L. 240.000.000
art. 4 << Borse di studio
per i figli degli emigrati che frequentino la scuola media di secondo grado
>> L. 60.000.000
art. 5 << Borse di studio
per i figli degli emigrati che frequentino l Universita >> L. 25.000.000
art. 6 << Contributi alle
associazioni che operano a favore degli emigrati e loro famiglie >> L.
20.000.000
art. 7 << Spese per il
funzionamento della Consulta e del Comitato >> L. 10.000.000
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