Legge Regionale 25 novembre 1974, n. 38 Norme concernenti il servizio emodialitico ed interventi a favore del Centro di trapianto renale.
Art. 1E demandata alla Giunta
Regionale la predisposizione di un piano di programmazione regionale del
servizio emodialitico.
Il piano dovra prevedere:
a) la indicazione degli
ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio;
b) la strutturazione del
servizio presso ciascuno Ospedale a norma dell art. 29 del DPR 27/ 3/ 1969 n.
128;
c) la consistenza del servizio
emodialitico presso ciascun Ospedale;
d) la funzione di ciascun
servizio ospedaliero in relazione alla diagnosi delle uremie croniche nonche
alla preparazione alla pratica delle tecniche dialitiche sia del personale
ospedaliero che di coloro che intendano collaborare alla pratica della dialisi
domiciliare;
e) i tempi di attuazione,
secondo criteri di priorita.
L articolazione del servizio
emodialitico indicata dal piano di cui al comma precedente dovra tener conto
della istituzione, in collegamento con i servizi ospedalieri, di un servizio di
emodialisi domiciliare.
Art. 2Il piano dovra
considerare, in particolare per quanto si riferisce alle indicazioni di cui alle
lettere b), c), d) ed e) del 2° comma del precedente articolo, i servizi
ospedalieri di emodialisi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero in corso di realizzazione a seguito dei finanziamenti
previsti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 13 luglio
1972.
Art. 3Per la predisposizione del
piano di cui ai precedenti articoli, la Giunta Regionale potra avvalersi della
consulenza di apposita Commissione composta:
- dall Assessore alla
sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, che la
presiede;
- da sei componenti esperti,
dei quali un medico in servizio presso la Regione, un nefrologo, un chirurgo
esperto in trapianti, un sanitario ospedaliero dirigente di servizio
emodialitico, un urologo, un direttore sanitario
ospedaliero.
Su richiesta dell Assessore
alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, potra essere
aggregato altro esperto nel settore della programmazione ospedaliera.
Le funzioni di segretario
saranno svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in
servizio presso l Assessorato competente.
Art. 4Il piano deve essere presentato
al Consiglio Regionale, per l approvazione, entro sei mesi dall entrata in
vigore della presente legge.
Le Amministrazioni degli
ospedali interessati sono tenute alla realizzazione delle prescrizioni del piano
secondo le indicazioni ed i tempi di attuazione previsti nello stesso.
In caso di inottemperanza, la
Giunta e autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida
e determinazione di congruo termine, salvi i provvedimenti di cui allart. 17
della legge 12- 2- 1968, n. 132.
Art. 5Entro novanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta
della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l organizzazione dei
corsi e quant altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in
Puglia.
Art. 6La Giunta Regionale e
autorizzata a stipulare convenzioni con l Universita degli studi di Bari per
l utilizzazione del centro per i trapianti.
Tale convenzione dovra
stabilire il coordinamento del centro per i trapianti con i servizi ospedalieri
emodialitici.
Con la convenzione, inoltre,
saranno stabiliti gli oneri assunti dall Universita ai fini della consulenza
con i suddetti servizi e dell indagine
per la tipizzazione tessutale, nonche i contributi che la Regione concedera
per il funzionamento del centro.
La convenzione non puo avere
durata superiore a cinque anni, salvi ulteriori rinnovi annuali, anche
taciti.
L entita della contribuzione
regionale per la funzionalita del centro viene determinata anno per anno,
secondo le esigenze funzionali, i programmi predisposti e tenendo conto delle
altre sovvenzioni e contribuzioni ad esso destinate per il servizio del
trapianto renale.
Art. 7Per l attuazione della
presente legge e costituito un fondo annuale di L. 200.000.000= da iscrivere in
apposito capitolo, che si istituisce, nel Bilancio preventivo di ciascun
esercizio.
Per l esercizio 1974 il fondo
viene iscritto al Cap. 148/ Bis, che si istituisce, << Contributi per il
funzionamento dei servizi emodialitici ed interventi per il trapianto renale
>>, con prelevamento di pari somma dal Cap. 324 art. 2 << Fondo
globale per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo somma destinata
a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
>> del bilancio 1974.
I fondi previsti dalla presente
legge, non utilizzati nell esercizio di riferimento, saranno utilizzati nell
esercizio successivo.
Art. 8Gli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge sono a carico del fondo di cui al precedente
articolo fatta eccezione per le spese relative al personale sanitario,
infermieristico e ausiliario che saranno assunte dalle Amministrazioni
Ospedaliere per le esigenze funzionali del servizio emodialitico, secondo le
particolari norme seguenti.
Art. 9Al finanziamento dei corsi per
la preparazione del personale ospedaliero - escluso quello sanitario - e alle
tecniche dialitiche si provvedera con l utilizzazione dei fondi stanziati
negli appositi capitoli del bilancio della Regione per l addestramento tecnico
e professionale.
Sul fondo di cui al precedente
articolo 7, peraltro, gravano i contributi, fino alla concorrenza dell ottanta
per cento, da assegnare alle Amministrazioni ospedaliere cui il piano faccia
obbligo di istituire, presso i rispettivi ospedali, corsi al fine di preparare
alle tecniche dialitiche coloro che intendano collaborare all espletamento
della dialisi domiciliare.
Art. 10La Giunta Regionale e
autorizzata a stipulare convenzione con l Universita degli Studi di Bari o
altri centri universitari che operano nella Regione onde facilitare la
predisposizione e l attuazione presso la Scuola di specializzazione in
nefrologia di appositi corsi di preparazione del personale sanitario ospedaliero
alle tecniche dialitiche, nonche alla collaborazione della scuola stessa all
attivita didattica nelle scuole ospedaliere di cui alla lettera d) del 2° comma
dell art. 1.
Per la suddetta convenzione
saranno seguiti, in quanto compatibili, i criteri di cui allart.
6.
Art. 11La Giunta Regionale puo
concedere, nei limiti della disponibilita del fondo di cui all art. 7,
contributi alle Amministrazioni ospedaliere fino alla concorrenza del 50 per
cento della maggiore spesa sostenuta, a norma del 2° comma dell art. 48 del DPR
27- 3- 1969 n. 130, ove, per le esigenze dell attuazione del piano debbano
disporre, a norma del 1° comma dell articolo citato, il comando per il
perfezionamento professionale del personale sanitario.
La spesa di cui al precedente
articolo dovra essere documentata con le attestazioni di frequenza dei corsi
indicati nell articolo stesso, ovvero di iscrizione a scuola di
specializzazione in nefrologia medica.
La spesa grava sul fondo di cui
al precedente articolo 7.
I contributi cessano quando il
sanitario interessato non frequenti regolarmente i corsi ovvero, trascorsi gli
anni di durata del corso normale di specializzazione, questa non venga
conseguita.
Art. 12La Giunta, ove mutati
aumenti di costi ovvero esigenze relative alla preparazione del personale, lo
richiedano, al fine di non pregiudicare l attuazione delle finalita di cui
alla presente legge, proporra, con provvedimento motivato, l aumento del fondo
annuale di cui al precedente articolo 7.
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