Anno 1974
Numero 41
Data 13/12/1974
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 13 dicembre 1974, n. 41

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.



Art. 1


Per soddisfare le necessita di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del Presidente, la Giunta regionale e autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.

La Regione Puglia assumera, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.




Art. 2


Le imprese titolari dell affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico - contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall Assessore ai Trasporti e Informazione, i quali determineranno le risultanze dell effettiva gestione che dovra essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell Azienda affidataria - corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione - la Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell Assessore ai Trasporti e Informazioni, puo disporre l erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalita e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.




Art. 3


All onere derivante dall attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell importo di L. 3.000.000.000 mediante la utilizzazione del cap. 210 del Bilancio 1974: Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con facolta di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.  



Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.  



Art. 5


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.