Legge Regionale 13 dicembre 1974, n. 41
Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.
Art. 1Per soddisfare le necessita di
trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in
regime precario e di emergenza con decreto del Presidente, la Giunta regionale
e autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.
La Regione Puglia assumera,
nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e
degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di
bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale
disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee
suddette.