Legge Regionale 13 dicembre 1974, n. 42
Contributi agli Enti Locali per le Aziende speciali di trasporto.
Art. 1A decorrere dall esercizio
finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al TU della legge
sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle
Province, approvato con RD 15 ottobre
1925, n.2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo
costante per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al
finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli
Enti Locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree
comunque inerenti al servizio di trasporto.
Ai fini dell assegnazione del
contributo saranno riprese in considerazione anche le domande gia presentate ai
sensi della legge regionale 4 luglio 1973 n. 17 per la parte non accolta in
quanto eccedente gli stanziamenti.
In sede di erogazione del
contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano
fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.
Nel caso di spese per
investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo
affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle
deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee
programmatiche della Regione in materia di trasporto ed effettua l erogazione
del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di
investimenti.