Anno 1974
Numero 43
Data 16/12/1974
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 16 dicembre 1974, n. 43

Adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di pubblici servizi di autolinee.



Art. 1


Al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di autolinee regionali retribuito con contratto ANAC viene attribuito un assegno mensile netto di L. 40.000 (quarantamila) per le mensilita da luglio a dicembre 1974 e ratei per le mensilita aggiuntive, da valere quale acconto sull adeguamento del trattamento economico di prossima approvazione.

Per l erogazione dell assegno mensile e per gli adempimenti contributivi corrispondenti, la Regione Puglia mettera a disposizione delle singole imprese concessionarie le somme occorrenti sulla base di apposita documentazione stabilita dall Assessorato ai Trasporti.  




Art. 2


All onere per l applicazione della presente legge si provvedera mediante prelevamento della somma di L. 600.000.000 da l Cap.324/ 2 del bilancio di previsione per l esercizio 1974 << Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione >> e contemporanea iscrizione dello stesso importo sul Cap. 211 << Fondo regionale per l adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee >> gia previsto nel bilancio corrente.



Art. 3


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.