Anno 1974
Numero 44
Data 30/12/1974
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 44

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.



Art. 1


Per le finalita di cui all art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16 concernente << Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita alberghiera e turistica >>, e autorizzato, nell anno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di Lire 800.000.000.



Art. 2


All onere derivante dall applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di L. 800.000.000 iscritto al capitolo 297 << Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12- 3- 1968 n.326) >> dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio 1974.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell esercizio finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.




Art. 3


Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalita previste dall art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16. 


Art. 4


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.