Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 46 Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali della Unione Italiana Ciechi della Puglia.
Art. 1La Giunta regionale e
autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana Ciechi
operanti in Puglia un contributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento
delle seguenti finalita anche con mezzi e apparecchiature
proprie:
a) contribuire alla profilassi
della cecita, promuovendo ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e
divulgativa idonea allo scopo;
b) promuovere l istruzione dei
ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;
c) promuovere l organizzazione
del lavoro individuale e collettivo;
d) promuovere ed organizzare,
anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle
necessita dei privi di vista;
e) tutelare in ogni campo
interessi morali ed economici dei privi di vista.
Art. 2Le domande per la concessione
del contributo previsto dal successivo art. 3 devono pervenire alla Regione
Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione tecnico -
amministrativa del programma che si intende realizzare durante l anno,
approvato dall Organo statutario provinciale dell Unione Italiana
Ciechi;
b) elenco delle apparecchiature
che si intendono acquistare per il raggiungimento delle finalita di cui all
art. 1;
c) resoconto dell attivita
svolta nell anno precedente, approvata dal medesimo Organo;
d) elenco delle apparecchiature
acquistate durante l esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.
Art. 3Il contributo annuale previsto
dall art. 1 viene così ripartito fra le cinque sezioni provinciali dell Unione:
a) L. 50.000.000 in parti
uguali;
b) L. 50.000.000 in rapporto al
numero dei ciechi assistiti rilevato dai dati forniti dalle competenti
Prefetture;
c) L. 50.000.000 in parti
uguali.
La destinazione del fondo
indicato alla lettera c) e vincolata a formali specifiche scelte operate dal
Consiglio regionale dell Unione.
Art. 4Per ottenere il
contributo relativo all anno 1974 le domande devono essere presentate entro 30
giorni dall entrata in vigore della presente legge corredate della
documentazione prevista dallo art. 2.
Art. 5All onere derivante dall
applicazione della presente legge si fara fronte, per l esercizio finanziario
1974, mediante istituzione nel corrispondente bilancio di previsione, del
cap.139 bis avente ad oggetto: << Contributo alle Sezioni Provinciali
dell Unione Italiana Ciechi >>.
A detto stato di previsione
delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
cap. 139/ bis (nuova
istituzione) << Contributo alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana
Ciechi >> in aumento L. 150.000.000
cap. 324/ 2 << Fondo
globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione >> in diminuzione L. 150.000.000
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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