Legge Regionale 8 gennaio 1975, n. 1
Norme integrative della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 1Il personale immesso nei
ruoli regionali, nei cui confronti sia successivamente applicato l art. 4 della
legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, usufruira degli stessi benefici previsti
della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 per il restante personale
inquadrato.