Legge Regionale 8 gennaio 1975, n. 2 Incremento del fondo di dotazione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti .
Art. 1Il fondo di dotazione
dell Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio
1974, n. 16 e elevato da L. 1 miliardo a L. 3 miliardi.
Art. 2All incremento di
2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo
dal capitolo 324 - art. 2 << Fondo globale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso di approvazione >> del bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10
giugno 1974, n. 20.
Art. 3La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
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