Anno 1975
Numero 2
Data 08/01/1975
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 gennaio 1975, n. 2

Incremento del fondo di dotazione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti .



Art. 1


Il fondo di dotazione dell Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 16 e elevato da L. 1 miliardo a L. 3 miliardi.


Art. 2


All incremento di 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 324 - art. 2 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20.



Art. 3


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.