Legge Regionale 19 febbraio 1986, n. 3 Disposizioni finanziarie per il triennio 1986- 1988 in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo della Regione Puglia.
Art. 1A partire dall esercizio
finanziario 1975, nello stato di previsione della entrata e nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia, in appositi capitoli
compresi tra la contabilita speciale, e iscritto il fondo regionale per l
assistenza ospedaliera, ai sensi dell art. 17 della legge 17 agosto 1974, n.
386.
Art. 2Il fondo regionale per l
assistenza ospedaliera e alimentato dalla quota attribuita alla Regione Puglia
dal riparto del fondo nazionale ospedaliero di cui agli artt. 14 e 16 della
legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 3Nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione, a norma dell art. 1 della presente legge, e
stanziata una somma pari all entita complessiva delle entrate di cui allart.
2, riportata in distinti capitoli, rispettivamente
concernenti:
a) il finanziamento della spesa
per l erogazione dell assistenza in forma diretta;
b) il finanziamento della spesa
per l erogazione dell assistenza in forma indiretta;
c) il finanziamento della spesa
per la gestione dell assistenza ospedaliera;
d) la costituzione di un fondo
di riserva.
Il Consiglio regionale, con
deliberazione da adottare entro il 15 settembre di ogni anno, determina la quota
percentuale di incidenza delle destinazioni di cui al precedente comma sul
totale dello stanziamento.
Art. 4Lo stanziamento di cui alla
lettera a) del precedente art. 3 e destinato al finanziamento:
a) della spesa degli enti
ospedalieri pubblici;
b) della spesa conseguente a
convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti
a carattere scientifico, istituti ed enti di cui allo art. 1, penultimo comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26
novembre 1973, n. 817, case di cura private.
Con la medesima deliberazione
di cui al precedente art. 3 il Consiglio regionale determina l incidenza
percentuale di ciascuna delle due suddette destinazioni sul totale dello
stanziamento di cui al comma precedente.
L ammontare dello stanziamento
relativo alla lettera b) del precedente primo comma e iscritto in apposito
articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3
della presente legge.
Art. 5Lo stanziamento di cui
alla lettera b) dell art. 3 della
presente legge e destinato alla copertura delle spese derivanti dall
applicazione degli artt. 4 e 7 della legge regionale recante norme per l
erogazione dell assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.
Art. 6Lo stanziamento di cui
alla lettera c) dell art. 3 della presente legge e destinato alla copertura
delle spese per il personale comandato degli enti di cui all articolo 19 della
legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche delle spese di organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla gestione regionale dell assistenza
ospedaliera.
Art. 7Lo stanziamento di cui alla
lettera d) dell art. 3 della presente legge e destinato a fronteggiare gli
eventuali maggiori oneri che si verifichino, rispetto alle previsioni, nel corso
dell esercizio, per le spese di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo art.
3.
La Giunta regionale, con
propria deliberazione, provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva e alle
corrispondenti variazioni in aumento dei capitoli o articoli rivelatisi
deficitari.
Art. 8Dallo stanziamento di cui alla
lettera a) dell art. 4 della presente legge e detratta ed iscritta in apposito
articolo una somma pari all ammontare complessivo degli oneri rivenienti da
mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi esistenti a carico dei bilanci
degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 ovvero successivamente
autorizzati dalla Giunta regionale.
Al fine della determinazione
della somma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri sono tenuti a dare,
entro il 31 luglio di ogni anno, all assessorato alla Sanita della Regione,
comunicazione dettagliata delle previsioni per l anno successivo degli oneri di
cui al precedente comma.
Con la medesima deliberazione
di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l ammontare della
somma di cui al precedente primo comma.
Previa intesa con l ente
ospedaliero e l istituto mutuante interessato o l avente diritto, la Regione
provvede direttamente al pagamento, per conto dell ente ospedaliero ed a favore
dell istituto mutuante o dell avente diritto, delle somme relative al primo
comma del presente articolo.
Art. 9Detratta la somma di cui al
precedente art. 8, lo stanziamento di cui alla lettera a) dellart. 4 della
presente legge e ripartito fra le seguenti destinazioni:
a) spesa corrente degli enti
ospedalieri pubblici;
b) spesa per manutenzione
straordinaria e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri
pubblici;
c) spesa per attrezzature e
impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi
ospedalieri pubblici;
d) spesa per la formazione e l
aggiornamento professionale del personale.
Con la medesima deliberazione
di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l incidenza
percentuale di ciascuna delle quattro suddette destinazioni sul totale dello
stanziamento di cui al comma precedente.
Gli stanziamenti relativi alle
lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma sono iscritti in appositi
articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3
della presente legge.
Lo stanziamento di cui alla
lettera a) del precedente primo comma e destinato al finanziamento della spesa
corrente degli enti ospedalieri pubblici per gli esercizi 1975 e
successivi.
Gli enti ospedalieri
adotteranno i provvedimenti idonei a modificare i contratti per la gestione del
servizio di tesoreria allo scopo di ottenere che l istituto di credito gestore
del servizio accrediti finanziamenti erogati dalla Regione Puglia in
applicazione della presente legge su conti distinti da quelli relativi alla
gestione del servizio medesimo fino al 31 dicembre 1974.
Gli enti suddetti dovranno
formare e conservare le scritture contabili relative alle gestioni degli
esercizi 1974 e precedenti, separatamente da quelle relative alle gestioni degli
esercizi successivi.
Art. 10Lo stanziamento di cui alla
lettera a) del precedente art. 9, ai fini del riparto con criteri obiettivi tra
gli enti ospedalieri pubblici, va suddiviso in tre
destinazioni:
a) finanziamento delle spese in
rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;
b) finanziamento delle spese in
rapporto allutilizzazione del presidio
ospedaliero;
c) finanziamento delle spese in
rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.
Con la medesima deliberazione
di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l incidenza
percentuale di ciascuna delle tre suddette destinazioni sul totale dello
stanziamento di cui al comma precedente.
Art. 11Il riparto dello stanziamento
di cui alla lettera a) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro
rappresentato dal numero dei posti letto dei servizi di diagnosi e cura
istituiti e funzionanti nei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri.
Il riparto dello stanziamento
di cui alla lettera b) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro
rappresentato dal numero dei ricoveri effettuati nei dodici mesi precedenti la
data del 31 agosto dell anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, nonche al parametro rappresentato dal numero delle giornate di
degenza registrate nello stesso periodo.
Il riparto dello stanziamento
di cui alla lettera c) del precedente art. 10 e effettuato sulla base del
parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale dipendente dagli
enti ospedalieri e del parametro rappresentato dal totale delle giornate di
degenza registrate nel periodo di cui al comma precedente.
Ai fini della individuazione
dei valori effettivi da assumere a base della quantificazione del parametro
rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale, si assume come valido il
dato relativo al mese di agosto dell anno precedente a quello cui si riferisce
il bilancio di previsione.
Per il dato relativo al mese di
agosto del 1974 si procede a una rilevazione diretta, eseguita con criteri
identici, da parte degli uffici regionali. Con la medesima deliberazione di cui
al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l incidenza percentuale
dei due parametri di cui al secondo comma del presente articolo sull ammontare
dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, nonche l
incidenza percentuale dei due parametri
di cui al terzo comma del presente articolo sull ammontare dello
stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art.
10.
Conseguentemente, con la
medesima deliberazione, il Consiglio regionale totalizza le singole incidenze
determinate per ciascuno dei parametri di cui ai commi primo, secondo e terzo
del presente articolo, indicando le risultanti incidenze percentuali finali di
ciascuno dei suddetti quattro parametri sull ammontare dello stanziamento di
cui alla lettera a) del precedente art. 9.
Art. 12Fino all attuazione della
riforma sanitaria nazionale ed in attesa dell attuazione della programmazione
ospedaliera regionale, il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del
precedente art. 9 viene effettuato con i criteri di cui ai precedenti artt. 10 e
11 limitatamente ad una percentuale non inferiore al 90 per cento.
Le somme residue, eventualmente
integrate da prelievi dal fondo di riserva di cui agli artt. 3 e 7 della
presente legge, vengono riservate a integrazioni transitorie di eventuali
eccedenze di spesa di enti ospedalieri pubblici, in misura proporzionale alle
esigenze obiettive dimostrate dagli enti medesimi.
In tali casi l ente
ospedaliero provvede ad elaborare un organico programma di ristrutturazione dei
servizi, volto alla progressiva eliminazione delle cause che hanno determinato
le eccedenze di spesa, al fine di pervenire, entro l esercizio successivo a
quello dell anno di attuazione della riforma sanitaria nazionale, al
contenimento dei costi di gestione nei limiti della quota di riparto.
Il Consiglio Regionale,
vagliato tale programma, determina annualmente la entita della assegnazione
integrativa, in conformita dei criteri di cui al precedente comma secondo.
Allegata ai bilanci di
previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, l
ente ospedaliero presentera una relazione sui provvedimenti adottati per l
attuazione del programma stesso, i risultati conseguiti e le eventuali
modifiche.
Con la medesima deliberazione
di cui al precedente art. 3 il Consiglio regionale determina l incidenza della
percentuale di cui al primo comma sul totale dello stanziamento di cui alla
lettera a) del precedente art. 9.
Art. 13Al fine della determinazione
del finanziamento a carico del fondo regionale per l assistenza ospedaliera,
entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri pubblici predispongono
e trasmettono all assessorato alla Sanita della Regione il progetto di
bilancio preventivo di competenza per l esercizio successivo.
Entro il 30 novembre successivo
la Giunta regionale determina l importo del finanziamento da assegnarsi
presuntivamente a ciascun ente ospedaliero in applicazione della presente legge.
Entro il 31 dicembre successivo
e sulla base dell importo di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri
approvano il bilancio di previsione e adottano i provvedimenti di competenza.
Art. 14Lo stanziamento di cui
alla lettera b) del precedente art. 9 e utilizzato con i criteri e secondo le
norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo I, articoli da 1 a 4.
Art. 15Lo stanziamento di cui
alla lettera c) del precedente art. 9 e utilizzato con i criteri e secondo le
norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo II, articoli 5 e 6.
Art. 16Lo stanziamento di cui
alla lettera d) del precedente art. 9 e utilizzato con piani annuali approvati
dal Consiglio regionale.
Art. 17In relazione all abolizione
della retta giornaliera di degenza, prevista dall art. 16, comma quarto, della
legge 17 agosto 1974, n. 386, l ammontare dei contributi erogati ai sensi della
legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 e elevato al 100 per cento della spesa.
E altresì abrogato l art. 7
della medesima legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.
Art. 18La Regione Puglia eroga i
finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici e provvede al pagamento delle spese
conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 con la
stessa periodicita seguita dal Ministero per la Sanita nel corrispondere le
rate della quota regionale del fondo nazionale per l assistenza ospedaliera.
Il pagamento delle spese
conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 e
subordinato all assolvimento di quanto prescritto nelle convenzioni ed alla
presentazione di dati e documenti come richiesti dall assessorato alla Sanita
della Regione ed atti a consentire, a livello regionale, le necessarie
aggregazioni dei dati economici e sanitari.
Art. 19All erogazione dei
finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici ed al pagamento delle spese
previste dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale o, su sua delega, dell assessore alla Sanita della Regione.
Con propria deliberazione la
Giunta regionale potra stabilire che si provveda, mediante ordini di
accreditamento a favore di funzionari regionali, al pagamento delle spese di cui
all articolo di bilancio previsto all ultimo comma dell articolo 4 della
presente legge e delle spese di cui al capitolo di bilancio relativo alla
lettera b) dell art. 3 della presente legge.
Art. 20Il bilancio preventivo
degli enti ospedalieri pubblici per l
esercizio 1975 dovra esporre distintamente le spese comunque connesse alle
gestioni degli esercizi precedenti, escluse soltanto quelle derivanti da mutui,
prestiti pluriennali e canoni locativi.
Art. 21Per la propria attivita
ordinaria, gli enti ospedalieri pubblici sono autorizzati a spendere ogni mese,
in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verra assegnata
in applicazione della presente legge, fino a un dodicesimo degli stanziamenti
passivi iscritti per la spesa corrente nel bilancio preventivo per l esercizio
1975 compilato in conformita dello schema unificato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 97/ B del 15 novembre 1974.
Ai fini della determinazione
del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente per l esercizio
1975 in applicazione della presente legge, gli enti ospedalieri pubblici
trasmetteranno all assessorato alla Sanita della Regione il progetto di
bilancio compilato come previsto nel precedente comma entro 10 giorni dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il disposto del precedente
primo comma si applica dopo l approvazione del bilancio da parte dei competenti
organi di controllo.
Per i primi tre mesi del 1975
gli enti ospedalieri pubblici sono autorizzati all esercizio provvisorio entro
i limiti dell 88 per cento della spesa effettiva per il 1974. Entro tale limite
sono altresì autorizzati ad effettuare anticipazioni di
tesoreria.
Le anticipazioni di tesoreria a
favore degli enti ospedalieri pubblici necessarie per le operazioni di cui al
precedente primo comma sono garantite da fideiussione della Regione Puglia.
La Giunta regionale delibera
semestralmente la concessione di fideiussione agli enti ospedalieri per le
anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo
comma, previa convenzione con il tesoriere della Regione.
Le singole fideiussioni agli
enti ospedalieri sono concesse con Decreto del Presidente della Giunta regionale
nei limiti dell importo complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma
precedente ed in esecuzione della stessa.
L onere riveniente per
interessi passivi dalla concessione delle fideiussioni predette fara carico al
capitolo di bilancio di cui alla lettera c) del precedente art.
3.
Art. 22Ai fini del riparto del FRAO
(Fondo regionale per l Assistenza Ospedaliera) per l esercizio 1975, le
percentuali di incidenza delle diverse destinazioni sono cosi
determinate:
a) finanziamento della spesa
per la erogazione dell assistenza ospedaliera in forma diretta: 93 per
cento;
b) finanziamento della spesa
per l erogazione dell assistenza ospedaliera in forma indiretta: 1 per
cento;
c) finanziamento della spesa
per la gestione della assistenza ospedaliera:
1 per cento;
d) costituzione del fondo di
riserva: 5 per
cento.
Gli stanziamenti di cui alle
lettere a), b), c), e d) del precedente comma sono iscritti in altrettanti
capitoli dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell art. 1 della
presente legge.
Lo stanziamento di cui alla
lettera a) del precedente primo comma viene destinato:
a) per il 95 per cento al
finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici;
b) per il 5 per cento al
finanziamento della spesa conseguente alle convenzioni di cui alla lettera b)
del precedente art. 4.
Lo stanziamento di cui alla
lettera b) del precedente terzo comma e iscritto in un apposito articolo del
capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente primo comma.
Dallo stanziamento di cui alla
lettera a) del precedente terzo comma e detratta una somma pari al totale degli
oneri rivenienti per l esercizio 1975 agli enti ospedalieri da mutui, prestiti
pluriennali e canoni locativi.
La somma di cui al precedente
quinto comma e iscritta in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo
alla lettera a) del precedente primo
comma.
Detratta la somma di cui al
precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente
terzo comma e così ripartito tra le seguenti
destinazioni:
a) spesa corrente degli enti
ospedalieri: 88 per cento;
b) spesa per manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per
cento;
c) spesa per attrezzature e
impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi
ospedalieri pubblici: 5 per cento;
d) spesa per la formazione e l
aggiornamento professionale del personale: 2 per cento.
Le somme corrispondenti alla
lettera a), b), c) e d) del precedente comma settimo sono iscritte in
altrettanti articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del
precedente primo comma.
In applicazione del precedente
art. 10, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma settimo e
assegnato:
a) per l 8 per cento al
finanziamento della spesa in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;
b) per il 16 per cento al
finanziamento della spesa in rapporto alla utilizzazione del presidio
ospedaliero;
c) per il 76 per cento al
finanziamento della spesa in rapporto al personale addetto al presidio
ospedaliero.
In applicazione dell art. 11
della presente legge:
- il riparto della assegnazione
relativa alla lettera a) del precedente comma nono e effettuato totalmente in
base al parametro dei posti letto;
- il riparto della assegnazione
relativa alla lettera b) del precedente comma nono e effettuato in base al
parametro dei ricoveri per una incidenza pari a 10 e in base al parametro delle
giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 16
per cento;
- il riparto della assegnazione
relativa alla lettera c) del precedente comma nono e effettuato in base al
parametro della spesa ordinaria per il personale per una incidenza pari a 70 e
in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla
quota complessiva del 76 per cento.
Conseguentemente lo
stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma settimo, limitatamente
al 90 per cento dello stanziamento medesimo e ripartito:
- per l 8 per cento in base al
parametro dei posti letto;
- per il 12 per cento in base
al parametro delle giornate di degenza;
- per il 10 per cento in base
al parametro dei ricoveri;
- per il 70 per cento in base
al parametro della spesa ordinaria per il personale.
Art. 23Disposizione
transitoria In attesa della formazione ed
approvazione del bilancio di previsione della Regione per l esercizio
finanziario 1975 e tenendo a base la numerazione dei capitoli dell entrata e
della spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1974, i
capitoli e gli articoli di entrata e spesa occorrenti per la gestione della
quota parte del fondo nazionale ospedaliero spettante alla Regione Puglia
assumono la seguente numerazione e denominazione nel progetto di bilancio per il
1975:
Parte I - Entrata - Titolo VI
Contabilita speciali - Categoria I - Partite di giro Cap. 62/ bis: fondo
regionale per l assistenza ospedaliera;
Parte II - Spesa - Titolo VI
Contabilita speciali - Categoria I - Partite di giro Cap. 345/ bis: spesa per
l erogazione dell assistenza ospedaliera in forma diretta;
articolo 1: finanziamento della
spesa conseguente a convenzioni;
articolo 2: oneri rivenienti da
mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi a carico dei bilanci degli enti
ospedalieri pubblici;
articolo 3: spesa corrente
degli enti ospedalieri pubblici;
articolo 4: spesa per
manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti
dagli enti ospedalieri pubblici;
articolo 5: spese per
attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei
presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;
articolo 6: spese per la
formazione e l aggiornamento professionale del personale;
Cap. 345/ ter: finanziamento
della spesa per l erogazione dell assistenza ospedaliera in forma
indiretta;
Cap. 345/ quater: finanziamento
della spesa per la gestione dell assistenza ospedaliera;
Cap. 345/ quinquies: fondi di
riserva.
Con deliberazione di Giunta
regionale saranno iscritti agli appositi capitoli su riportati gli importi
previsionali relativi all entrata ed alla spesa conseguenti all assegnazione
della quota del fondo nazionale ospedaliero riveniente alla Regione Puglia ed al
riparto della stessa secondo le norme contenute nella presente legge.
Con legge di approvazione del
bilancio regionale per l esercizio finanziario 1975 sara assegnata ai capitoli
ed agli articoli dell entrata e della spesa, di cui al primo comma del presente
articolo, la numerazione definitiva.
Art. 24Dichiarazione di urgenza della
presente legge La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell art. 60 dello
Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
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