Anno 1986
Numero 3
Data 19/02/1986
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Sanità;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 19 febbraio 1986, n. 3

Disposizioni finanziarie per il triennio 1986- 1988 in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo della Regione Puglia.



Art. 1


A partire dall esercizio finanziario 1975, nello stato di previsione della entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia, in appositi capitoli compresi tra la contabilita speciale, e iscritto il fondo regionale per l assistenza ospedaliera, ai sensi dell art. 17 della legge 17 agosto 1974, n. 386.



Art. 2


Il fondo regionale per l assistenza ospedaliera e alimentato dalla quota attribuita alla Regione Puglia dal riparto del fondo nazionale ospedaliero di cui agli artt. 14 e 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386.



Art. 3


Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, a norma dell art. 1 della presente legge, e stanziata una somma pari all entita complessiva delle entrate di cui allart. 2, riportata in distinti capitoli, rispettivamente concernenti:

a) il finanziamento della spesa per l erogazione dell assistenza in forma diretta;

b) il finanziamento della spesa per l erogazione dell assistenza in forma indiretta;

c) il finanziamento della spesa per la gestione dell assistenza ospedaliera;

d) la costituzione di un fondo di riserva.

Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottare entro il 15 settembre di ogni anno, determina la quota percentuale di incidenza delle destinazioni di cui al precedente comma sul totale dello stanziamento. 




Art. 4


Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 3 e destinato al finanziamento:

a) della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

b) della spesa conseguente a convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui allo art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, case di cura private.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il Consiglio regionale determina l incidenza percentuale di ciascuna delle due suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

L ammontare dello stanziamento relativo alla lettera b) del precedente primo comma e iscritto in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge. 




Art. 5


Lo stanziamento di cui alla lettera b) dell art. 3  della presente legge e destinato alla copertura delle spese derivanti dall applicazione degli artt. 4 e 7 della legge regionale recante norme per l erogazione dell assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.  



Art. 6


Lo stanziamento di cui alla lettera c) dell art. 3 della presente legge e destinato alla copertura delle spese per il personale comandato degli enti di cui all articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche delle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla gestione regionale dell assistenza ospedaliera. 



Art. 7


Lo stanziamento di cui alla lettera d) dell art. 3 della presente legge e destinato a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri che si verifichino, rispetto alle previsioni, nel corso dell esercizio, per le spese di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo art. 3.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva e alle corrispondenti variazioni in aumento dei capitoli o articoli rivelatisi deficitari.




Art. 8


Dallo stanziamento di cui alla lettera a) dell art. 4 della presente legge e detratta ed iscritta in apposito articolo una somma pari all ammontare complessivo degli oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi esistenti a carico dei bilanci degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

Al fine della determinazione della somma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri sono tenuti a dare, entro il 31 luglio di ogni anno, all assessorato alla Sanita della Regione, comunicazione dettagliata delle previsioni per l anno successivo degli oneri di cui al precedente comma.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l ammontare della somma di cui al precedente primo comma.

Previa intesa con l ente ospedaliero e l istituto mutuante interessato o l avente diritto, la Regione provvede direttamente al pagamento, per conto dell ente ospedaliero ed a favore dell istituto mutuante o dell avente diritto, delle somme relative al primo comma del presente articolo. 




Art. 9


Detratta la somma di cui al precedente art. 8, lo stanziamento di cui alla lettera a) dellart. 4 della presente legge e ripartito fra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;

b) spesa per manutenzione straordinaria e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici;

c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici;

d) spesa per la formazione e l aggiornamento professionale del personale.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l incidenza percentuale di ciascuna delle quattro suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

Gli stanziamenti relativi alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma sono iscritti in appositi articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente primo comma e destinato al finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici per gli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti ospedalieri adotteranno i provvedimenti idonei a modificare i contratti per la gestione del servizio di tesoreria allo scopo di ottenere che l istituto di credito gestore del servizio accrediti finanziamenti erogati dalla Regione Puglia in applicazione della presente legge su conti distinti da quelli relativi alla gestione del servizio medesimo fino al 31 dicembre 1974.

Gli enti suddetti dovranno formare e conservare le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, separatamente da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.




Art. 10


Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9, ai fini del riparto con criteri obiettivi tra gli enti ospedalieri pubblici, va suddiviso in tre destinazioni:

a) finanziamento delle spese in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;

b) finanziamento delle spese in rapporto allutilizzazione  del presidio ospedaliero;

c) finanziamento delle spese in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l incidenza percentuale di ciascuna delle tre suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente. 




Art. 11


Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei posti letto dei servizi di diagnosi e cura istituiti e funzionanti nei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei ricoveri effettuati nei dodici mesi precedenti la data del 31 agosto dell anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, nonche al parametro rappresentato dal numero delle giornate di degenza registrate nello stesso periodo.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10 e effettuato sulla base del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale dipendente dagli enti ospedalieri e del parametro rappresentato dal totale delle giornate di degenza registrate nel periodo di cui al comma precedente.

Ai fini della individuazione dei valori effettivi da assumere a base della quantificazione del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale, si assume come valido il dato relativo al mese di agosto dell anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Per il dato relativo al mese di agosto del 1974 si procede a una rilevazione diretta, eseguita con criteri identici, da parte degli uffici regionali. Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il Consiglio regionale determina l incidenza percentuale dei due parametri di cui al secondo comma del presente articolo sull ammontare dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, nonche l incidenza percentuale dei due parametri  di cui al terzo comma del presente articolo sull ammontare dello stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10.

Conseguentemente, con la medesima deliberazione, il Consiglio regionale totalizza le singole incidenze determinate per ciascuno dei parametri di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, indicando le risultanti incidenze percentuali finali di ciascuno dei suddetti quattro parametri sull ammontare dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9. 




Art. 12


Fino all attuazione della riforma sanitaria nazionale ed in attesa dell attuazione della programmazione ospedaliera regionale, il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9 viene effettuato con i criteri di cui ai precedenti artt. 10 e 11 limitatamente ad una percentuale non inferiore al 90 per cento.

Le somme residue, eventualmente integrate da prelievi dal fondo di riserva di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge, vengono riservate a integrazioni transitorie di eventuali eccedenze di spesa di enti ospedalieri pubblici, in misura proporzionale alle esigenze obiettive dimostrate dagli enti medesimi.

In tali casi l ente ospedaliero provvede ad elaborare un organico programma di ristrutturazione dei servizi, volto alla progressiva eliminazione delle cause che hanno determinato le eccedenze di spesa, al fine di pervenire, entro l esercizio successivo a quello dell anno di attuazione della riforma sanitaria nazionale, al contenimento dei costi di gestione nei limiti della quota di riparto.

Il Consiglio Regionale, vagliato tale programma, determina annualmente la entita della assegnazione integrativa, in conformita dei criteri di cui al precedente comma secondo.

Allegata ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, l ente ospedaliero presentera una relazione sui provvedimenti adottati per l attuazione del programma stesso, i risultati conseguiti e le eventuali modifiche.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il Consiglio regionale determina l incidenza della percentuale di cui al primo comma sul totale dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9. 




Art. 13


Al fine della determinazione del finanziamento a carico del fondo regionale per l assistenza ospedaliera, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri pubblici predispongono e trasmettono all assessorato alla Sanita della Regione il progetto di bilancio preventivo di competenza per l esercizio successivo.

Entro il 30 novembre successivo la Giunta regionale determina l importo del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente ospedaliero in applicazione della presente legge.

Entro il 31 dicembre successivo e sulla base dell importo di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri approvano il bilancio di previsione e adottano i provvedimenti di competenza.  




Art. 14


Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9 e utilizzato con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo I, articoli da 1 a 4.  


Art. 15


Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 9 e utilizzato con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo II, articoli 5 e 6.  


Art. 16


Lo stanziamento di cui alla lettera d) del precedente art. 9 e utilizzato con piani annuali approvati dal Consiglio regionale. 


Art. 17


In relazione all abolizione della retta giornaliera di degenza, prevista dall art. 16, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, l ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 e elevato al 100 per cento della spesa.

E altresì abrogato l art. 7 della medesima legge regionale 25 agosto 1973, n. 22. 




Art. 18


La Regione Puglia eroga i finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici e provvede al pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 con la stessa periodicita seguita dal Ministero per la Sanita nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l assistenza ospedaliera.

Il pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 e subordinato all assolvimento di quanto prescritto nelle convenzioni ed alla presentazione di dati e documenti come richiesti dall assessorato alla Sanita della Regione ed atti a consentire, a livello regionale, le necessarie aggregazioni dei dati economici e sanitari. 




Art. 19


All erogazione dei finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici ed al pagamento delle spese previste dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dell assessore alla Sanita della Regione.

Con propria deliberazione la Giunta regionale potra stabilire che si provveda, mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari regionali, al pagamento delle spese di cui all articolo di bilancio previsto all ultimo comma dell articolo 4 della presente legge e delle spese di cui al capitolo di bilancio relativo alla lettera b) dell art. 3 della presente legge. 




Art. 20


Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri  pubblici per l esercizio 1975 dovra esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti, escluse soltanto quelle derivanti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi. 



Art. 21


Per la propria attivita ordinaria, gli enti ospedalieri pubblici sono autorizzati a spendere ogni mese, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verra assegnata in applicazione della presente legge, fino a un dodicesimo degli stanziamenti passivi iscritti per la spesa corrente nel bilancio preventivo per l esercizio 1975 compilato in conformita dello schema unificato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 97/ B del 15 novembre 1974.

Ai fini della determinazione del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente per l esercizio 1975 in applicazione della presente legge, gli enti ospedalieri pubblici trasmetteranno all assessorato alla Sanita della Regione il progetto di bilancio compilato come previsto nel precedente comma entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il disposto del precedente primo comma si applica dopo l approvazione del bilancio da parte dei competenti organi di controllo.

Per i primi tre mesi del 1975 gli enti ospedalieri pubblici sono autorizzati all esercizio provvisorio entro i limiti dell 88 per cento della spesa effettiva per il 1974. Entro tale limite sono altresì autorizzati ad effettuare anticipazioni di tesoreria.

Le anticipazioni di tesoreria a favore degli enti ospedalieri pubblici necessarie per le operazioni di cui al precedente primo comma sono garantite da fideiussione della Regione Puglia.

La Giunta regionale delibera semestralmente la concessione di fideiussione agli enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo comma, previa convenzione con il tesoriere della Regione.

Le singole fideiussioni agli enti ospedalieri sono concesse con Decreto del Presidente della Giunta regionale nei limiti dell importo complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in esecuzione della stessa.

L onere riveniente per interessi passivi dalla concessione delle fideiussioni predette fara carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera c) del precedente art. 3.




Art. 22


Ai fini del riparto del FRAO (Fondo regionale per l Assistenza Ospedaliera) per l esercizio 1975, le percentuali di incidenza delle diverse destinazioni sono cosi determinate:

a) finanziamento della spesa per la erogazione dell assistenza ospedaliera in forma diretta: 93 per cento;

b) finanziamento della spesa per l erogazione dell assistenza ospedaliera in forma indiretta: 1 per cento;

c) finanziamento della spesa per la gestione della assistenza ospedaliera:  1 per cento;

d) costituzione del fondo di riserva:  5 per cento.

Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma sono iscritti in altrettanti capitoli dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell art. 1 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente primo comma viene destinato:

a) per il 95 per cento al finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

b) per il 5 per cento al finanziamento della spesa conseguente alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4.

Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente terzo comma e iscritto in un apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente primo comma.

Dallo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma e detratta una somma pari al totale degli oneri rivenienti per l esercizio 1975 agli enti ospedalieri da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

La somma di cui al precedente quinto comma e iscritta in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente  primo comma.

Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma e così ripartito tra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli enti ospedalieri: 88 per cento;

b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;

c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;

d) spesa per la formazione e l aggiornamento professionale del personale: 2 per cento.

Le somme corrispondenti alla lettera a), b), c) e d) del precedente comma settimo sono iscritte in altrettanti articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente primo comma.

In applicazione del precedente art. 10, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma settimo e assegnato:

a) per l 8 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;

b) per il 16 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla utilizzazione del presidio ospedaliero;

c) per il 76 per cento al finanziamento della spesa in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

In applicazione dell art. 11 della presente legge:

- il riparto della assegnazione relativa alla lettera a) del precedente comma nono e effettuato totalmente in base al parametro dei posti letto;

- il riparto della assegnazione relativa alla lettera b) del precedente comma nono e effettuato in base al parametro dei ricoveri per una incidenza pari a 10 e in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 16 per cento;

- il riparto della assegnazione relativa alla lettera c) del precedente comma nono e effettuato in base al parametro della spesa ordinaria per il personale per una incidenza pari a 70 e in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 76 per cento.

Conseguentemente lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma settimo, limitatamente al 90 per cento dello stanziamento medesimo e ripartito:

- per l 8 per cento in base al parametro dei posti letto;

- per il 12 per cento in base al parametro delle giornate di degenza;

- per il 10 per cento in base al parametro dei ricoveri;

- per il 70 per cento in base al parametro della spesa ordinaria per il personale.




Art. 23

Disposizione transitoria


In attesa della formazione ed approvazione del bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1975 e tenendo a base la numerazione dei capitoli dell entrata e della spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1974, i capitoli e gli articoli di entrata e spesa occorrenti per la gestione della quota parte del fondo nazionale ospedaliero spettante alla Regione Puglia assumono la seguente numerazione e denominazione nel progetto di bilancio per il 1975:

Parte I - Entrata - Titolo VI Contabilita speciali - Categoria I - Partite di giro Cap. 62/ bis: fondo regionale per l assistenza ospedaliera;

Parte II - Spesa - Titolo VI Contabilita speciali - Categoria I - Partite di giro Cap. 345/ bis: spesa per l erogazione dell assistenza ospedaliera in forma diretta;

articolo 1: finanziamento della spesa conseguente a convenzioni;

articolo 2: oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi a carico dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici;

articolo 3: spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;

articolo 4: spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;

articolo 5: spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;

articolo 6: spese per la formazione e l aggiornamento professionale del personale;

Cap. 345/ ter: finanziamento della spesa per l erogazione dell assistenza ospedaliera in forma indiretta;

Cap. 345/ quater: finanziamento della spesa per la gestione dell assistenza ospedaliera;

Cap. 345/ quinquies: fondi di riserva.

Con deliberazione di Giunta regionale saranno iscritti agli appositi capitoli su riportati gli importi previsionali relativi all entrata ed alla spesa conseguenti all assegnazione della quota del fondo nazionale ospedaliero riveniente alla Regione Puglia ed al riparto della stessa secondo le norme contenute nella presente legge.

Con legge di approvazione del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1975 sara assegnata ai capitoli ed agli articoli dell entrata e della spesa, di cui al primo comma del presente articolo, la numerazione definitiva. 




Art. 24

Dichiarazione di urgenza della presente legge


La presente legge e dichiarata urgente ai  sensi e per gli effetti dell art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.