Anno 1975
Numero 7
Data 20/01/1975
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 7

Interventi a favore della zootecnia.



TITOLO 1

Finalita della legge





Art. 1

(Direttrici di intervento)


La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonche la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuita, l attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

1) la selezione ed i controlli funzionali;

2) la diffusione della fecondazione artificiale;

3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;

4) l incremento della produzione foraggera;

5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;

6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;

7) lo svolgimento di attivita di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;

8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;

9) lo sviluppo della cooperazione. 




Art. 2

(Rilevazione statistico - economica degli allevamenti)


La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico - economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalita del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste.




TITOLO 2

Settori di intervento





Art. 3

(Attivita selettiva e controlli funzionali)


Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alla specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta  dell Assessore all Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.




Art. 4

(Premi di allevamento)


Per gli interventi connessi alle attivita selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L entita massima dei premi, distinti per specie e categorie, sara determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.




Art. 5

(Fecondazione artificiale)


Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni - premio, la cui entita sara determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale. 



Art. 6

(Centri regionali riproduttori)


Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discenza, nonche l attivazione di recapiti per  la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da Istituti Pubblici specializzati o da Associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.




Art. 7

(Manifestazioni zootecniche)


Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L importo unitario di detti premi sara stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste.



Art. 8

(Acquisto riproduttori)


Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, sono concessi:

a) contributi, nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;

b) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l acquisto di riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con certificato d origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;

c) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile. 




Art. 9

(Produzione foraggera)


Per l incremento delle produzioni foraggere ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unita di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalita che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste.

L entita massima di tali premi sara annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale. 




Art. 10

(Meccanizzazione)


La Regione concede contributi fino al 25%, della spesa riconosciuta ammissibile, per l acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei mangimi.

Tali contributi sono elevabili al 35%, della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.




Art. 11

(Produzione della carne)


La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

a) premio fino a L. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell azienda sede dell allevamento e destinato all ingrasso o alla rimonta;

b) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;

c) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello femmina portato:

- o al peso vivo di Kg. 350;

- o fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto;

- o a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

In ogni caso, dovra essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a L. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.




Art. 12

(Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare)


La Regione concede a favore delle imprese diretto - coltivatrici premi annuali dell importo massimo unitario di L. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.  



Art. 13

(Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico)


Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalita produttivistiche, nonche per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell 80% della spesa ritenuta ammissibile.

Le attivita di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed  organizzazioni cooperativistiche, purche programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalita preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste.




Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti zootecnici)


A favore delle cooperative agricolo - zootecniche e loro consorzi, dell Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonche per la realizzazione di magnifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso. 




Art. 15

(Strutture aziendali ed interaziendali)


Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma e elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo comma e elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo  concesso.




Art. 16

(Spese di gestione)


La Regione concede alle cooperative agricolo - zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all 80% per le spese di gestione attinenti;

a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all ingrasso; b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;

c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

d) alla raccolta e trasporto del latte.




Art. 17

(Prestiti di esercizio)


Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall art. 16 della presente legge. 




Art. 18

(Ripianamento situazioni debitorie)


La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonche delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purche riferibili a prestiti agrari di esercizio per l attivita zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonche da esposizioni nei riguardi dei soci, purche risultanti nel bilancio alla stessa data.



Art. 19

(Incentivi promossi dalla CEE)


La Regione e autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento CEE n. 1353/ 73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge. 




Art. 20

(Attivita dimostrativa per favorire la cooperazione)


Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese diretto - coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione e autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, ad assumersi l intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall Ente di Sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.



TITOLO 3

Norme procedurali





Art. 21

(Procedure per la concessione di contributi e premi)


Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8 - lettera a) e lettera c), 9, 10, 11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute, al Competente Ispettorato Provinciale dell Agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o piu province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura sede dell Associazione richiedente.

Il competente Ispettorato Provinciale dellAgricoltura, nel rispetto delle finalita della presente legge e con le modalita prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, qualunque sia l importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con proprio provvedimento d impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall Ispettorato che ha emesso il provvedimento d impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo - contabile.




Art. 22

(Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)


Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6, 8 - lettera b), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l importo di spesa, all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura competente per territorio, il quale provvedera alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o piu province, la competenza, per l acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato Provinciale dell Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell Assessore regionale all Agricoltura e Foreste.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, secondo le modalita stabilite dal settimo comma dell articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.




Art. 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)


L intervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge e pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l Agricoltura e per le Foreste, a norma dell art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente articolo 17.

Le modalita di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione. 




Art. 24

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)


Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvedera con aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore dei funzionari delegati dagli Uffici periferici dell Assessorato regionale dell Agricoltura e Foreste, in forza dell art. 56 e seguenti del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.



Art. 25

(Fondo interbancario di garanzia)


Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del << Fondo interbancario >> istituito con l articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall articolo 36 medesimo. 



TITOLO 4

Norme finanziarie





Art. 26

(Copertura finanziaria)


Alle spese per l applicazione della presente legge si provvedera con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione  <<contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonche la produzione della carne >> che verra istituito nel bilancio regionale per l esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonche con finanziamenti statali nel settore della Agricoltura. 



Art. 27

(Cumulo interventi)


Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, ne con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. 



Art. 28

(Trasporto all esercizio successivo)


Le somme non impegnate nell anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.  


Art. 29


A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimettera al Consiglio regionale una relazione scritta relativa all applicazione della presente legge nell anno precedente ed un programma di interventi per l anno in corso a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dellart. 27, lettera f) dello Statuto, discutera la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.




Art. 30


La presente legge regionale e dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.