Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 7 Interventi a favore della zootecnia.
TITOLO 1Finalita della
legge
Art. 1(Direttrici di
intervento) La Regione Puglia, allo scopo
di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico,
nonche la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell esercizio
finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuita, l
attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme
contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili,
favorendo in particolare:
1) la selezione ed i controlli
funzionali;
2) la diffusione della
fecondazione artificiale;
3) gli acquisti del bestiame
dotato di elevate attitudini produttive;
4) l incremento della
produzione foraggera;
5) il potenziamento delle
strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;
6) le iniziative rivolte alla
produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della
carne;
7) lo svolgimento di attivita
di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
8) la raccolta, la lavorazione,
la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli
allevamenti;
9) lo sviluppo della
cooperazione.
Art. 2(Rilevazione statistico -
economica degli allevamenti) La Regione effettua
periodicamente il rilevamento statistico - economico degli allevamenti, al fine
di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue
caratteristiche strutturali.
Le modalita del rilevamento
verranno stabilite con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell
Assessore all Agricoltura e Foreste.
TITOLO 2Settori di
intervento
Art. 3(Attivita selettiva e
controlli funzionali) Al fine di potenziare e
migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare
riguardo alla specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie
minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente
riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste,
contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la
tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle
prove genetiche, l organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni
zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.
Sull importo del contributo
concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo
del 75% del contributo medesimo.
Art. 4(Premi di
allevamento) Per gli interventi connessi
alle attivita selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto
nato in selezione.
L entita massima dei premi,
distinti per specie e categorie, sara determinata, di anno in anno, con
provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all
Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio
Regionale.
Art. 5(Fecondazione
artificiale) Per la fecondazione
artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di
particolare pregio sono concessi buoni - premio, la cui entita sara
determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della
Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste,
sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.
Art. 6(Centri regionali
riproduttori) Sono istituiti con
provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all
Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove
genetiche di discenza, nonche l attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in
tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.
Le iniziative di cui al comma
precedente possono essere attuate da Istituti Pubblici specializzati o da
Associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.
Art. 7(Manifestazioni
zootecniche) Agli allevatori che
presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il
bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e
di classifica. L importo unitario di detti premi sara stabilito, di anno in
anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e
Foreste.
Art. 8(Acquisto
riproduttori) Con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, sono
concessi:
a) contributi, nella misura del
50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l acquisto di riproduttori maschi
appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina
iscritti al libro genealogico;
b) contributi, nella misura
massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l acquisto di
riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della specie
bovina, o anche con certificato d origine, per le specie bufalina, ovina,
caprina, suina ed equina;
c) contributi, nella misura
massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l acquisto di
riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso
maschile e femminile.
Art. 9(Produzione
foraggera) Per l incremento delle
produzioni foraggere ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e
pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unita di superficie
investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalita che verranno
stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura e
Foreste.
L entita massima di tali
premi sara annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale su
proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione
Agricoltura del Consiglio Regionale.
Art. 10(Meccanizzazione) La Regione concede contributi
fino al 25%, della spesa riconosciuta ammissibile, per l acquisto di macchine e
di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la
raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei
mangimi.
Tali contributi sono elevabili
al 35%, della spesa medesima a favore delle cooperative
agricole.
Art. 11(Produzione della
carne) La Regione concede a favore di
imprenditori agricoli:
a) premio fino a L. 25.000 per
ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell azienda
sede dell allevamento e destinato all ingrasso o alla
rimonta;
b) premio fino a L. 50.000 per
ogni vitello maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione
dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in
azienda del soggetto per almeno sei mesi;
c) premio fino a L. 50.000 per
ogni vitello femmina portato:
- o al peso vivo di Kg.
350;
- o fino alla eruzione dei
denti picozzi da adulto;
- o a giovenca con gravidanza
accertata non prima del quarto mese.
In ogni caso, dovra essere
dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei
mesi;
d) premio fino a L. 6.000 per
ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.
I premi di cui alla lettera a)
ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti
dal precedente articolo 4.
Art. 12(Incentivazione degli
allevamenti di bassa corte a carattere familiare) La Regione concede a
favore delle imprese diretto - coltivatrici premi annuali dell importo massimo
unitario di L. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere
familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi,
complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e
che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.
Art. 13(Ricerca, dimostrazione ed
aggiornamento tecnico) Per effettuare studi, indagini,
ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a
diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalita produttivistiche,
nonche per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare
professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici
specializzati contributi nella misura massima dell 80% della spesa ritenuta
ammissibile.
Le attivita di cui al comma
precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperativistiche, purche
programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalita
preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore
all Agricoltura e Foreste.
Art. 14(Valorizzazione dei prodotti
zootecnici) A favore delle cooperative
agricolo - zootecniche e loro consorzi, dell Ente di Sviluppo e delle
organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi
contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la
costruzione, l ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di
raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti
degli allevamenti, nonche per la realizzazione di magnifici cooperativi ed
impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della
zootecnia.
Oltre a tali contributi, sono
concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui
tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed
il contributo concesso.
Art. 15(Strutture aziendali ed
interaziendali) Agli imprenditori agricoli sono
concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta
ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature
zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese
quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.
Per la realizzazione di
cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo
di cui al precedente comma e elevabile fino al 70%.
Per la realizzazione di stalle
sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il
contributo di cui al primo comma e elevabile fino al 60% di detta
spesa.
Oltre ai contributi di cui ai
precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad
ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla
differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.
Art. 16(Spese di
gestione) La Regione concede alle
cooperative agricolo - zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori,
giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all 80% per le
spese di gestione attinenti;
a) al trasporto,
accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all ingrasso; b) al
trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli
associati;
c) alla macellazione,
lavorazione e commercializzazione delle carni;
d) alla raccolta e trasporto
del latte.
Art. 17(Prestiti di
esercizio) Agli imprenditori agricoli
conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad
ammortamento triennale a tasso agevolato.
Le agevolazioni creditizie del
precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti
dall art. 16 della presente legge.
Art. 18(Ripianamento situazioni
debitorie) La Regione concede a
favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo
zootecnico, nonche delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi
associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e
relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui
assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a
venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato per il
ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a
breve, medio e lungo termine, purche riferibili a prestiti agrari di esercizio
per l attivita zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonche da
esposizioni nei riguardi dei soci, purche risultanti nel bilancio alla stessa
data.
Art. 19(Incentivi promossi dalla
CEE) La Regione e autorizzata a
concedere i premi previsti dal regolamento CEE n. 1353/ 73 del 15 maggio 1973.
Tali premi sono cumulabili con
quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge.
Art. 20(Attivita dimostrativa per
favorire la cooperazione) Allo scopo di sviluppare
la cooperazione prevalentemente fra imprese diretto - coltivatrici interessate
alla produzione zootecnica, la Regione e autorizzata, con provvedimento della
Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, ad
assumersi l intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere
dimostrativo promosse ed attuate dall Ente di Sviluppo rivolte alla
costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide
basi territoriali ed economiche.
TITOLO 3Norme
procedurali
Art. 21(Procedure per la concessione
di contributi e premi) Le domande intese ad ottenere
la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8 -
lettera a) e lettera c), 9, 10, 11 e 12 della presente legge debbono essere
presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente
riconosciute, al Competente Ispettorato Provinciale dell Agricoltura.
Per le iniziative riguardanti
allevamenti ubicati in due o piu province, le domande intese a fruire degli
incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della
presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a
carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all Ispettorato Provinciale
dell Agricoltura sede dell Associazione richiedente.
Il competente Ispettorato
Provinciale dellAgricoltura, nel rispetto delle finalita della presente legge
e con le modalita prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell
Assessore all Agricoltura e Foreste, qualunque sia l importo di spesa,
provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi
o dei premi con proprio provvedimento d impegno, il quale diviene esecutivo
previa approvazione dell Assessore medesimo.
La liquidazione ed il pagamento
dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall
Ispettorato che ha emesso il provvedimento d impegno, previo accertamento del
regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria
documentazione amministrativo - contabile.
Art. 22(Procedure per la concessione
degli incentivi regionali, nazionali e comunitari) Le domande intese ad ottenere
le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative
previste dagli articoli 6, 8 - lettera b), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della
presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l
importo di spesa, all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura competente per
territorio, il quale provvedera alla conseguente istruttoria.
Per iniziative riguardanti due
o piu province, la competenza, per l acquisizione delle domande e la relativa
istruttoria, viene demandata all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura
nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente
interesse.
La concessione delle
agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti
di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal
competente Ispettorato Provinciale dell Agricoltura, il quale provvede alla
liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.
I provvedimenti di concessione
diventano esecutivi previa approvazione dell Assessore regionale all
Agricoltura e Foreste.
Alla concessione ed alla
contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e
mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera
della Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste,
secondo le modalita stabilite dal settimo comma dell articolo 35 della legge 2
giugno 1961, n. 454.
Art. 23(Procedure di erogazione del
concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui) L intervento della Regione in
ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge e pari alla
differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di
commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il
credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro,
di concerto con il Ministro per l Agricoltura e per le Foreste, a norma dell
art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai
beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di credito agrario.
Sono considerate operazioni di
credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15
e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle
previste dal precedente articolo 17.
Le modalita di erogazione dei
prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli
Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita
convenzione.
Art. 24(Apertura di credito a favore
di funzionari delegati) Al pagamento delle spese
autorizzate con la presente legge si provvedera con aperture di credito presso
la Tesoreria regionale a favore dei funzionari delegati dagli Uffici periferici
dell Assessorato regionale dell Agricoltura e Foreste, in forza dell art. 56
e seguenti del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni.
Art. 25(Fondo interbancario di
garanzia) Le operazioni creditizie
previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario
e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o
di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell articolo 56 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia
sussidiaria del << Fondo interbancario >> istituito con l articolo
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista
dall articolo 36 medesimo.
TITOLO 4Norme finanziarie
Art. 26(Copertura
finanziaria) Alle spese per l
applicazione della presente legge si provvedera con fondi stanziati in apposito
capitolo recante la denominazione
<<contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il
miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonche la produzione della
carne >> che verra istituito nel bilancio regionale per l esercizio
finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente trovera copertura con i
mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui
Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di
eventuali e successive sue modifiche, nonche con finanziamenti statali nel
settore della Agricoltura.
Art. 27(Cumulo
interventi) Le provvidenze di cui
alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall art. 19, non sono
cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa
per il Mezzogiorno, ne con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli
12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 28(Trasporto all esercizio
successivo) Le somme non impegnate
nell anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 29A partire dal 1976 entro il 31
marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimettera al Consiglio
regionale una relazione scritta relativa all applicazione della presente legge
nell anno precedente ed un programma di interventi per l anno in corso a
cominciare dal 1976.
Il Consiglio regionale, in
osservanza dellart. 27, lettera f) dello Statuto, discutera la relazione e il
piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare
dal 1976.
Art. 30La presente legge
regionale e dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto della
Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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