Anno 1975
Numero 9
Data 20/01/1975
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 9

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973 n. 24 contenente provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attivita' dilettantistiche.



Art. 1


Per le finalita di cui all art. 1, lett. b) della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, concernente << Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attivita dilettantistiche >> e autorizzato nell anno finanziario 1974 un ulteriore impegno di spesa di L. 165.000.000.



Art. 2


All onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in L. 165.000.000, si fara fronte con la disponibilita di cui al cap. 264 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa e posta a carico dello esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.




Art. 3


Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalita previste dalla citata legge regionale 30 agosto 1973, n. 24.


Art. 4


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.