Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 10 Disciplina del titolo di maestro artigiano e della qualifica di bottega scuola.
Art. 1(Finalita della
legge) Nell esercizio delle funzioni
previste dall art. 117 della Costituzione, trasferite alle Regioni ai sensi e
per gli effetti del DPR 14 gennaio 1972, n. 2 e DPR 15 gennaio 1972, n. 10, la
Regione Puglia istituisce il titolo di << maestro artigiano >> e
riconosce la << bottega scuola >>.
Con la presente legge ne
disciplina i compiti, definisce le attribuzioni ed interviene finanziariamente
per promuovere le attivita di formazione professionale degli apprendisti
artigiani.
Art. 2(Maestro
artigiano) E riconosciuto il titolo
di << maestro artigiano >> ai titolari di imprese artigiane iscritte
all albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 i quali
esercitino da almeno 5 anni uno dei mestieri che presentino particolare
interesse o richiedano specifiche cognizioni tecniche, che saranno determinati
con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l
Artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sentita la competente
Commissione Consiliare Permanente, e la cui capacita professionale risulti
accertata mediante un esame teorico e pratico.
Art. 3(Accertamento capacita
professionali) L accertamento delle capacita
professionali di cui all articolo precedente e effettuato da una commissione
così composta:
a) dall assessore regionale
all industria, commercio e artigianato o da un suo delegato che la
presiede;
b) dall assessore regionale
all istruzione professionale o da un suo delegato;
c) da un esperto, insegnante di
materie tecniche in istituti o centri di istruzione professionale;
d) da tre maestri artigiani che
esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalla
Commissione provinciale per l artigianato;
e) da tre esperti artigiani
designati dalle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente
rappresentative nell ambito della Provincia.
La Commissione di cui al comma
precedente e costituita per ciascuna provincia e nominata con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta
regionale.
Le Commissioni durano in carica
4 anni e sono convocate in sessione di esami dal loro presidente almeno due
volte all anno.
I loro componenti possono
essere riconfermati nell incarico.
In sede di prima applicazione
della presente legge, i componenti la commissione di cui alla lettera d) sono
designati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore all industria,
commercio e artigianato.
Art. 4(Esami) L esame teorico e pratico di
cui all art. 3 consiste:
1) in una prova orale intesa ad
accertare la conoscenza di nozioni tecnologiche e di amministrazione aziendale e
la cultura generale del candidato.
2) in una prova pratica intesa
ad accertare le capacita professionali del candidato.
I programmi di esame per
ciascuno dei mestieri determinati con le modalita di cui al precedente art. 2
sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dellAssessore all Industria, Commercio e Artigianato, sentita la Commissione
regionale per lo Artigianato.
Art. 5(Albo Provinciale dei maestri
artigiani) E istituito in ogni provincia
e tenuto dalle Commissioni Provinciali per l Artigianato un albo provinciale
dei maestri artigiani.
L Albo e pubblico e l
iscrizione dei maestri artigiani e disposta ed effettuata dalle competenti
Commissioni Provinciali per l Artigianato su domanda degli
interessati.
La cancellazione dall albo e
effettuata dalle Commissioni medesime:
1) su richiesta dell
iscritto;
2) per sopravvenuta condanna
penale per delitti contro la moralita, il buon costume, l industria, il
commercio, l economia pubblica ed il patrimonio;
3) per accertata reiterata
negligenza del maestro artigiano nell esercizio dei doveri nei confronti dell
apprendista;
4) per la inosservanza della
legislazione vigente in materia di istruzione dell obbligo e di apprendistato
artigiano.
Ove ricorrano i casi previsti
ai numeri 3) e 4) del precedente comma, la cancellazione e disposta con Decreto
del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta proposta
dall Assessore all Industria, Commercio e Artigianato.
L Albo e sottoposto a
revisione ogni 4 anni.
Art. 6(Bottega
scuola) E riconosciuta bottega
scuola l impresa artigiana iscritta nell albo provinciale delle imprese
artigiane istituite con l art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, diretta da
un maestro artigiano iscritto all albo di cui all art. 5 della presente legge,
presso la quale venga svolto uno o piu mestieri fra quelli determinati ai sensi
del precedente art. 2, fornita di locali igienicamente idonei, servizi ed
attrezzature tecniche atte alla specifica formazione professionale di
apprendisti artigiani.
Art. 7(Elenco provinciale delle
botteghe scuole) E istituito in ogni provincia
e tenuto dalle competenti Commissioni Provinciali per l Artigianato un elenco
provinciale delle botteghe scuola.
L elenco e pubblico e l
iscrizione delle botteghe scuola e disposta ed effettuata su domanda dei
maestri artigiani titolari delle imprese interessate, corredata dal parere
tecnico dei competenti Uffici preposti alla applicazione delle norme sull
apprendistato, relativo alla idoneita dei locali, dei servizi e delle
attrezzature tecniche per lo svolgimento di attivita di formazione
professionale di apprendisti artigiani.
La cancellazione dall elenco
e disposta ed effettuata dalle Commissioni Provinciali per l artigianato
competenti per territorio:
1) su richiesta del maestro
artigiano titolare dell impresa;
2) per sopravvenuta perdita di
uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.
Art. 8Per la promozione delle
attivita svolte nelle botteghe scuola, la Regione interviene in favore dei
maestri artigiani e degli apprendisti concedendo contributi nelle seguenti
misure:
a) al maestro artigiano: L.
120.000 all anno per ogni apprendista;
b) ad ogni apprendista: L.
180.000 all anno.
Gli aspiranti al contributo
produrranno con la relativa istanza idonea documentazione tendente a dimostrare
l inizio del rapporto di apprendistato ed ogni successiva variazione del
medesimo.
Alla liquidazione dei
contributi si provvede con deliberazione della Giunta regionale proposta dall
Assessore regionale all Industria, Commercio e Artigianato.
Art. 9(Copertura
finanziaria) All onere derivante dall
attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in L. 250 milioni si
fara fronte con le disponibilita di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1974.
La competenza della spesa
medesima e posta a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge
sara perfezionata.
Per gli esercizi successivi
sara previsto uguale stanziamento in apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa dei relativi
bilanci, utilizzando parte delle disponibilita rivenienti alla Regione
dall applicazione dell art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
Art. 10La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
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