Anno 1975
Numero 10
Data 25/01/1975
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 10

Disciplina del titolo di maestro artigiano e della qualifica di bottega scuola.



Art. 1

(Finalita della legge)


Nell esercizio delle funzioni previste dall art. 117 della Costituzione, trasferite alle Regioni ai sensi e per gli effetti del DPR 14 gennaio 1972, n. 2 e DPR 15 gennaio 1972, n. 10, la Regione Puglia istituisce il titolo di << maestro artigiano >> e riconosce la << bottega scuola >>.

Con la presente legge ne disciplina i compiti, definisce le attribuzioni ed interviene finanziariamente per promuovere le attivita di formazione professionale degli apprendisti artigiani.




Art. 2

(Maestro artigiano)


E riconosciuto il titolo di << maestro artigiano >> ai titolari di imprese artigiane iscritte all albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 i quali esercitino da almeno 5 anni uno dei mestieri che presentino particolare interesse o richiedano specifiche cognizioni tecniche, che saranno determinati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l Artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, e la cui capacita professionale risulti accertata mediante un esame teorico e pratico.



Art. 3

(Accertamento capacita professionali)


L accertamento delle capacita professionali di cui all articolo precedente e effettuato da una commissione così composta:

a) dall assessore regionale all industria, commercio e artigianato o da un suo delegato che la presiede;

b) dall assessore regionale all istruzione professionale o da un suo delegato;

c) da un esperto, insegnante di materie tecniche in istituti o centri di istruzione professionale;

d) da tre maestri artigiani che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalla Commissione provinciale per l artigianato;

e) da tre esperti artigiani designati dalle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative nell ambito della Provincia.

La Commissione di cui al comma precedente e costituita per ciascuna provincia e nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale.

Le Commissioni durano in carica 4 anni e sono convocate in sessione di esami dal loro presidente almeno due volte all anno.

I loro componenti possono essere riconfermati nell incarico.

In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti la commissione di cui alla lettera d) sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore all industria, commercio e artigianato.




Art. 4

(Esami)


L esame teorico e pratico di cui all art. 3 consiste:

1) in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza di nozioni tecnologiche e di amministrazione aziendale e la cultura generale del candidato.

2) in una prova pratica intesa ad accertare le capacita professionali del candidato.

I programmi di esame per ciascuno dei mestieri determinati con le modalita di cui al precedente art. 2 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dellAssessore all Industria, Commercio e Artigianato, sentita la Commissione regionale per lo Artigianato.




Art. 5

(Albo Provinciale dei maestri artigiani)


E istituito in ogni provincia e tenuto dalle Commissioni Provinciali per l Artigianato un albo provinciale dei maestri artigiani.

L Albo e pubblico e l iscrizione dei maestri artigiani e disposta ed effettuata dalle competenti Commissioni Provinciali per l Artigianato su domanda degli interessati.

La cancellazione dall albo e effettuata dalle Commissioni medesime:

1) su richiesta dell iscritto;

2) per sopravvenuta condanna penale per delitti contro la moralita, il buon costume, l industria, il commercio, l economia pubblica ed il patrimonio;

3) per accertata reiterata negligenza del maestro artigiano nell esercizio dei doveri nei confronti dell apprendista;

4) per la inosservanza della legislazione vigente in materia di istruzione dell obbligo e di apprendistato artigiano.

Ove ricorrano i casi previsti ai numeri 3) e 4) del precedente comma, la cancellazione e disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta proposta dall Assessore all Industria, Commercio e Artigianato.

L Albo e sottoposto a revisione ogni 4 anni. 




Art. 6

(Bottega scuola)


E riconosciuta bottega scuola l impresa artigiana iscritta nell albo provinciale delle imprese artigiane istituite con l art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, diretta da un maestro artigiano iscritto all albo di cui all art. 5 della presente legge, presso la quale venga svolto uno o piu mestieri fra quelli determinati ai sensi del precedente art. 2, fornita di locali igienicamente idonei, servizi ed attrezzature tecniche atte alla specifica formazione professionale di apprendisti artigiani. 



Art. 7

(Elenco provinciale delle botteghe scuole)


E istituito in ogni provincia e tenuto dalle competenti Commissioni Provinciali per l Artigianato un elenco provinciale delle botteghe scuola.

L elenco e pubblico e l iscrizione delle botteghe scuola e disposta ed effettuata su domanda dei maestri artigiani titolari delle imprese interessate, corredata dal parere tecnico dei competenti Uffici preposti alla applicazione delle norme sull apprendistato, relativo alla idoneita dei locali, dei servizi e delle attrezzature tecniche per lo svolgimento di attivita di formazione professionale di apprendisti artigiani.

La cancellazione dall elenco e disposta ed effettuata dalle Commissioni Provinciali per l artigianato competenti per territorio:

1) su richiesta del maestro artigiano titolare dell impresa;

2) per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.




Art. 8


Per la promozione delle attivita svolte nelle botteghe scuola, la Regione interviene in favore dei maestri artigiani e degli apprendisti concedendo contributi nelle seguenti misure:

a) al maestro artigiano: L. 120.000 all anno per ogni apprendista;

b) ad ogni apprendista: L. 180.000 all anno.

Gli aspiranti al contributo produrranno con la relativa istanza idonea documentazione tendente a dimostrare l inizio del rapporto di apprendistato ed ogni successiva variazione del medesimo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con deliberazione della Giunta regionale proposta dall Assessore regionale all Industria, Commercio e Artigianato.




Art. 9

(Copertura finanziaria)


All onere derivante dall attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in L. 250 milioni si fara fronte con le disponibilita di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima e posta a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara perfezionata.

Per gli esercizi successivi sara previsto uguale stanziamento in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei relativi  bilanci, utilizzando parte delle disponibilita rivenienti alla Regione dall applicazione dell art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.




Art. 10


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.