Anno 1975
Numero 11
Data 25/01/1975
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 11

Promozione della attivita' sportiva dilettantistica.



Art. 1


La Regione Puglia, al fine di incentivare l azione di promozione e diffusione dell attivita sportiva dilettantistica nello spirito dellart. 13 dello Statuto, concede, con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonche ad Associazioni, Comitati e Sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalita giuridica e che svolgono istituzionalmente attivita sportiva e ricreativa - per iniziative di interesse almeno regionale nel settore.



Art. 2


I criteri per la determinazione e l assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma dei rappresentante dell Ente o dell Associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell Ente o dell Associazione, Comitati, ecc. (non necessari in caso  di Enti pubblici);

b) il consuntivo delle attivita di interesse almeno regionale svolte nell anno precedente, corredato dalla relativa documentazione;

c) il programma dell iniziativa prevista;

d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.




Art. 3


L esame e l istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.


Art. 4


L Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai seguenti criteri di massima e cioe tenendo conto:

a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;

b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle manifestazioni stesse;

c) del complesso di attivita svolta dalle Associazioni od Enti promotori, dalla loro continuita e dai risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori sportivi.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti. 




Art. 5


Le domande dirette ad ottenere i contributi per l esercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dall entrata in vigore della presente legge.


Art. 6


All onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in  L.80.000.000 si fara fronte con disponibilita di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa e posta a carico dello esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa gravera sui competenti capitoli di Bilancio.




Art. 7


La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.