Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 11 Promozione della attivita' sportiva dilettantistica.
Art. 1La Regione Puglia, al
fine di incentivare l azione di promozione e diffusione dell attivita
sportiva dilettantistica nello spirito dellart. 13 dello Statuto, concede, con
provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della
Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonche ad Associazioni, Comitati e
Sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalita giuridica e che
svolgono istituzionalmente attivita sportiva e ricreativa - per iniziative di
interesse almeno regionale nel settore.
Art. 2I criteri per la determinazione
e l assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le
norme seguenti.
Le domande relative alla
concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non
oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport,
Turismo e Spettacolo.
A corredo della domanda,
redatta in carta semplice e a firma dei rappresentante dell Ente o dell
Associazione, vanno allegati i seguenti documenti:
a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell Ente o
dell Associazione, Comitati, ecc. (non necessari in caso di Enti
pubblici);
b) il consuntivo delle
attivita di interesse almeno regionale svolte nell anno precedente, corredato
dalla relativa documentazione;
c) il programma dell
iniziativa prevista;
d) il preventivo di spesa ed il
piano finanziario.
Art. 3L esame e l istruzione
delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all Assessorato
Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.
Art. 4L Assessorato allo Sport,
Turismo e Spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i
pareri, alla Giunta.
Le proposte ed i pareri sono
formulati in aderenza ai seguenti criteri di massima e cioe tenendo conto:
a) delle manifestazioni
sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse
popolare;
b) del numero degli atleti
iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle
manifestazioni stesse;
c) del complesso di attivita
svolta dalle Associazioni od Enti promotori, dalla loro continuita e dai
risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili
organizzatori sportivi.
La Giunta adotta i relativi
provvedimenti.
Art. 5Le domande dirette ad
ottenere i contributi per l esercizio 1974 debbono essere presentate entro due
mesi dall entrata in vigore della presente legge.
Art. 6All onere derivante dalla
attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in L.80.000.000 si fara fronte con
disponibilita di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del
Bilancio 1974.
La competenza della spesa e
posta a carico dello esercizio in cui la presente legge sara
perfezionata.
Per gli anni successivi la
spesa gravera sui competenti capitoli di Bilancio.
Art. 7La presente legge e
dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
|