Anno 1975
Numero 12
Data 25/01/1975
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
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Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 12

Provvidenze per lo sviluppo delle attivita' termali.



Art. 1


La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attivita termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge. 



Art. 2


Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attivita termali.

La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.




Art. 3


Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al primo comma dell art. 2 le aziende termali e le societa in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

Possono altresì essere destinatari i Comuni,  le Province, le Comunita Montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici.




Art. 4


Per le finalita di cui all art. 2, 1° comma, la Regione Puglia:

a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi sono elevati al 50% se la richiesta e presentata dalle aziende termali, dagli Enti locali e dai Consorzi di tali enti;

b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell eventuale scarto - cartelle al tasso del 6%.

Il mutuo non puo avere durata superiore ai 15 anni.




Art. 5


Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai richiedenti.

La erogazione dei mutui avverra per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l Istituto di Credito erogante. 




Art. 6


La domanda intesa ad ottenere l ammissione alle provvidenze di cui al 1à comma dell art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:

a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell Istituto di credito prescelto per l operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell art. 5;

b) dalla relazione illustrativa sulla finalita delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresi ogni elemento utile a dimostrare l interesse economico e sociale dell iniziativa;

c) dalla dichiarazione comprovante la conformita al vigente strumento urbanistico del Comune;

d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilita  delle provvidenze.

Se la domanda e effettuata da Enti pubblici, e richiesta copia della deliberazione consiliare o dell organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano finanziario.

La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. 




Art. 7


Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del  contributo:

- l acquisto del terreno o degli immobili necessari alla realizzazione dell iniziativa;

- l esecuzione delle opere murarie;

- l acquisto e l installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attivita termali ed idropiniche nonche di attrezzature igienico - sanitarie;

- l arredamento;

- la realizzazione di giardino e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;

- gli oneri fiscali per i primi rilievi geognostici nonche per le competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita e collaborazione. 




Art. 8


I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche:

- per opere gia iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;

- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai beneficiari previsti dalla legge 12- 3- 1968, n. 326 e dalla legge regionale 4- 7- 1973, n. 16, purche quelle provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all art. 6 entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge.




Art. 9


Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da trascriversi a cura dell Istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La Giunta regionale puo autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilita o non convenienza della destinazione.

La cancellazione e tuttavia subordinata  allestinzione anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralita di ammortamento successiva alla autorizzazione della cancellazione.

Il vincolo della destinazione dell immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del fondo in conto capitale.

Nel caso in cui, senza l autorizzazione della Giunta, venga modificata la destinazione dell immobile la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualita ricevute.




Art. 10


Ai fini della applicazione dell art. 2, 2° comma della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 100% della somma riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, qualora si tratti di comuni il cui bilancio sia deficitario.



Art. 11


La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:

a) copia della deliberazione consiliare con la quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;

b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa sulla finalita delle opere e loro specifica  destinazione.




Art. 12


Entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell assessore competente, sentita la Commissione Consiliare, la Giunta regionale delibera:

a) l ammissibilita alle provvidenze di cui al 1° comma dell art. 2;

b) il piano di ripartizione dei fondi disponibili in relazione al secondo comma dell art. 2.

Con il provvedimento di concessione delle provvidenze di cui al 1° comma dell art. 2 si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.




Art. 13


Per l anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni  dall’entrata in vigore della presente legge.  


Art. 14


All onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in  L.1.000.000.000 si fara fronte con la disponibilita di cui al cap. 324/ 2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa e a carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.

La spesa di cui al 1° comma del presente articolo e destinata:

1) per le finalita di cui all art. 2 – 1° comma - L. 700.000.000 di cui:

a) L. 350.000.000 per concorso nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui;

b) L. 350.000.000 per contributi in conto capitale.

2) Per le finalita di cui all art. 2 – 2° comma - L. 300.000.000.

Alla copertura dell onere a carico degli esercizi successivi si provvedera con stanziamento in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.




Art. 15


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.