Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 12 Provvidenze per lo sviluppo delle attivita' termali.
Art. 1La Regione, al fine di
favorire lo sviluppo delle attivita termali ed idroterapiche, concede
provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente
legge.
Art. 2Possono essere ammesse a
contributo le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione,
ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature
complementari alle attivita termali.
La Regione inoltre eroga
contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti
di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento,
potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l
incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del
21 gennaio 1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa
legge.
Art. 3Possono essere destinatari
delle provvidenze di cui al primo comma dell art. 2 le aziende termali e le
societa in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.
Possono altresì essere
destinatari i Comuni, le Province, le
Comunita Montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente
impianti termali e idroterapici.
Art. 4Per le finalita di cui all
art. 2, 1° comma, la Regione Puglia:
a) concede contributi in conto
capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tali
contributi sono elevati al 50% se la richiesta e presentata dalle aziende
termali, dagli Enti locali e dai Consorzi di tali enti;
b) concorre sino al 50% della
spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre
l onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell
eventuale scarto - cartelle al tasso del 6%.
Il mutuo non puo avere durata
superiore ai 15 anni.
Art. 5Ai fini della concessione delle
provvidenze previste dall articolo precedente la Regione stipula apposite
convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la
concessione di mutui ai richiedenti.
La erogazione dei mutui
avverra per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso
l Istituto di Credito erogante.
Art. 6La domanda intesa ad ottenere
l ammissione alle provvidenze di cui al 1à comma dell art. 2 indirizzata al
Presidente della Giunta deve essere corredata:
a) dal progetto di massima
accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione
dell Istituto di credito prescelto per l operazione tra quelli convenzionati
ai sensi dell art. 5;
b) dalla relazione illustrativa
sulla finalita delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresi
ogni elemento utile a dimostrare l interesse economico e sociale dell
iniziativa;
c) dalla dichiarazione
comprovante la conformita al vigente strumento urbanistico del Comune;
d) dalla dichiarazione del
legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste
di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per
le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della
cumulabilita delle
provvidenze.
Se la domanda e effettuata da
Enti pubblici, e richiesta copia della deliberazione consiliare o dell organo
competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si
indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della
Regione, si approva il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano
finanziario.
La domanda per la concessione
dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo
di ogni anno.
Art. 7Concorrono alla determinazione
della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:
- l acquisto del terreno o
degli immobili necessari alla realizzazione dell iniziativa;
- l esecuzione delle opere
murarie;
- l acquisto e l
installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari
destinati alle attivita termali ed idropiniche nonche di attrezzature igienico
- sanitarie;
- l
arredamento;
- la realizzazione di giardino
e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;
- gli oneri fiscali per i primi
rilievi geognostici nonche per le competenze e spese di progettazione,
direzione, sorveglianza, contabilita e collaborazione.
Art. 8I benefici previsti dalla
presente legge possono essere concessi anche:
- per opere gia iniziate e che
dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;
- per opere per le quali sia
stata inoltrata domanda relativa ai beneficiari previsti dalla legge 12- 3-
1968, n. 326 e dalla legge regionale 4- 7- 1973, n. 16, purche quelle
provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente
presenti la domanda di cui all art. 6 entro 60 giorni dallentrata in vigore
della presente legge.
Art. 9Le opere per cui possono essere
concesse le provvidenze previste dall art. 6 sono vincolate per tutta la durata
del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante
apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da trascriversi a cura dell
Istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari.
La Giunta regionale puo
autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta
impossibilita o non convenienza della destinazione.
La cancellazione e tuttavia
subordinata allestinzione anticipata
del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere
dalla semestralita di ammortamento successiva alla autorizzazione della
cancellazione.
Il vincolo della destinazione
dell immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia
usufruito solo del fondo in conto capitale.
Nel caso in cui, senza l
autorizzazione della Giunta, venga modificata la destinazione dell immobile la
Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualita
ricevute.
Art. 10Ai fini della
applicazione dell art. 2, 2° comma della presente legge i contributi in conto
capitale possono essere concessi sino alla misura del 100% della somma
riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, qualora si tratti di
comuni il cui bilancio sia deficitario.
Art. 11La domanda intesa ad ottenere
il contributo in conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente
della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere
allegati:
a) copia della deliberazione
consiliare con la quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo
regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si
indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo
regionale;
b) copia del progetto di
massima con una relazione illustrativa sulla finalita delle opere e loro
specifica
destinazione.
Art. 12Entro il 30 settembre di ogni
anno, su proposta dell assessore competente, sentita la Commissione Consiliare,
la Giunta regionale delibera:
a) l ammissibilita alle
provvidenze di cui al 1° comma dell art. 2;
b) il piano di ripartizione dei
fondi disponibili in relazione al secondo comma dell art. 2.
Con il provvedimento di
concessione delle provvidenze di cui al 1° comma dell art. 2 si stabiliscono i
termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed
ultimate.
Art. 13Per l anno 1974 le
domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14All onere derivante dalla
attuazione della presente legge fissato per l anno 1974 in L.1.000.000.000 si fara fronte con la
disponibilita di cui al cap. 324/ 2 dello stato di previsione della spesa di
bilancio 1974.
La competenza della spesa e a
carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.
La spesa di cui al 1° comma del
presente articolo e destinata:
1) per le finalita di cui all
art. 2 – 1° comma - L. 700.000.000 di cui:
a) L. 350.000.000 per concorso
nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui;
b) L. 350.000.000 per
contributi in conto capitale.
2) Per le finalita di cui all
art. 2 – 2° comma - L. 300.000.000.
Alla copertura dell onere a
carico degli esercizi successivi si provvedera con stanziamento in apposito
capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 15La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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