Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 13 Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.
Art. 1La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore alla Sanita, e autorizzata a indire appalto - concorso per la realizzazione di una rete
regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.
Gli impianti di stabulazione
dovranno assicurare che l acqua marina per il trattamento dei molluschi
lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla
normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e
dal Decreto del ministro per la Sanita del 14 novembre 1973.
Una commissione tecnica,
costituita ai sensi del penultimo comma del presente articolo, individuera le
localita in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacita
lavorativa che ciascuno di essi dovra avere.
Nella scelta delle localita in
cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui al comma successivo della
presente legge terra conto dell esigenza di far costruire gli impianti stessi
su suoli del demanio marittimo, di proprieta di Comuni, o di privati.
La Commissione tecnica e
presieduta dallAssessore regionale alla Sanita o un suo delegato e costituita
da:
- i capi degli uffici del
Medico Provinciale della Regione;
- i capi degli uffici del
Veterinario Provinciale della Regione;
- due esperti designati dalla
Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale alla Sanita, di cui uno
esperto in igiene e l altro in biologia marina;
- due rappresentanti degli
operatori della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta
dell assessore regionale alla Sanita;
- due rappresentanti degli
operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta
regionale su proposta dell assessore regionale alla
Sanita;
- da un funzionario tecnico
della Regione esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale su
proposta dell assessore regionale ai Lavori Pubblici;
- da un funzionario
amministrativo dell assessorato regionale alla Sanita con funzione di
Segretario della Commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell
Assessore regionale alla Sanita.
La Commissione funge da
commissione giudicatrice dell appalto - concorso.
Art. 2Il capitolato speciale per l
appalto - concorso dovra indicare l ubicazione di ciascun impianto di
stabulazione da realizzare e la relativa capacita lavorativa, nonche
richiedere, in relazione alla capacita lavorativa indicata, che i progetti
concorrenti prevedano:
1) le caratteristiche della
presa d acqua marina e la sua portata che dovra assicurare la capacita di
ricambio totale ogni due ore dell acqua delle vasche di
stabulazione;
2) il tipo dell eventuale
trattamento di depurazione dell acqua marina;
3) il dimensionamento, adeguato
alla capacita lavorativa massima dell impianto di stabulazione, dell
eventuale impianto di trattamento dell acqua
marina;
4) le dimensioni e il numero
delle vasche destinate alla stabulazione;
5) il tipo di trattamento per
la chiarificazione delle acque di scarico;
6) il dimensionamento, adeguato
alla capacita massima lavorativa dell impianto di stabulazione, dell impianto
per la chiarificazione delle acque di scarico;
7) le caratteristiche e la
capacita lavorativa, adeguata alla capacita lavorativa massima dell impianto
di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e
confezionamento;
8) il tipo di trattamento dei
materiali di rifiuti e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla
capacita lavorativa massima dell impianto di stabulazione.
Il capitolato speciale per l
appalto - concorso prevedera inoltre che la spesa per la realizzazione degli
impianti di stabulazione verra liquidata in rate annuali e stabilira in
percentuale l ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di
stabulazione rispetto all ammontare dello stanziamento annuo previsto nel
bilancio della Regione.
Art. 3La gestione degli impianti di
stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sara affidata dalla Giunta
regionale a:
- Comuni;
- Imprese cooperative di
produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell art. 11 della legge
14 luglio 1965, n. 963 o a loro consorzi;
- Imprese commerciali
regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.
La cessione gratuita del suolo
per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non
vincolante, per l affidamento della gestione.
La Giunta regionale stabilira
con proprio atto deliberativo le modalita per l affidamento della gestione e
disciplinera l uso pubblico, che dovra in ogni caso essere garantito, degli
impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente
legge.
Gli enti, le imprese e i
consorzi previsto nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano
ottenuto la gestione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della
presente legge, dovranno assicurare la continuita di funzionamento e la
perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, a pena di revoca
immediata dell atto di affidamento della gestione.
Art. 4All onere derivante dall
attuazione della presente legge fissata per il 1974 in L. 800 milioni si fara
fronte con le disponibilita di cui al cap. 324/ 2 dello stato di previsione
della spesa di bilancio 1974.
La competenza della spesa
medesima e posta a carico dell esercizio in cui la presente legge sara
perfezionata.
Uguale stanziamento sara
previsto nello stato di previsione della spesa degli esercizi successivi, fino
alla totale copertura della globale risultante dall espletamento dell appalto
- concorso.
A tale fine saranno utilizzate
parte delle disponibilita rivenienti alla Regione dall applicazione dell art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 5La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della
Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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