Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 16 Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa.
Art. 1La Regione Puglia, per le
finalita enunciate all art. 13 dello statuto promuove e favorisce iniziative
nel settore dello spettacolo di prosa, tenendo conto delle possibilita di
crescita culturale comunitaria che questo tipo di impegno crea, specie tra i
giovani ed i lavoratori.
Art. 2Al fine di conseguire gli scopi
di cui allart 1 della presente legge, la Regione Puglia:
a) assegna contributi ad
Associazioni, Enti culturali, gruppi teatrali, organismi scolastici, organismi
aziendali che sviluppano una concreta, documentata attivita teatrale - compresa
quella folkloristica – nella Regione.
Particolare considerazione
viene data alle attivita promosse ed effettivamente gestite, in modo autonomo,
dai giovani, dai lavoratori nelle aziende ed a quelle dirette a favorire
iniziative di turismo sociale.
Possono essere concessi
contributi per sostenere l attivita teatrale organizzata da enti pubblici
anche in manifestazioni turistiche promozionali.
b) puo partecipare a consorzi
o comitati di enti pubblici diretti a promuovere, nel settore dello spettacolo,
iniziative da realizzarsi in modo decentrato nell intera Regione, anche con l
eventuale promozione di una scuola per la qualificazione degli addetti al
settore.
Art. 3Le domande di contributo devono
essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo,
Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero - e devono essere accompagnate dalla
relazione sull attivita svolta e da svolgere. Vanno anche allegati alla
istanza il conto consuntivo dell esercizio precedente ed il bilancio di
previsione per il nuovo anno di attivita. Alla prima istanza, prodotta non da
Enti Pubblici, va unito uno Statuto del gruppo o dell Associazione
richiedente.
L istruttoria delle istanze e
di competenza dell Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo
Libero.
In sede di prima applicazione
della presente legge le istanze devono essere presentate entro due mesi dall
entrata in vigore della legge medesima.
Art. 4Per il necessario
coordinamento territoriale delle iniziative degli Enti pubblici nell ambito
della Regione, gli Enti interessati devono integrare l istanza di cui all
articolo precedente presentando alla Regione Puglia (Assessorato al Turismo,
Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero) entro il 30 ottobre di ciascun anno
per l attivita inerente la stagione invernale, ed entro il 30 maggio per
quella estiva, particolareggiati programmi che, su relazione dello stesso
Assessorato, saranno sottoposti all esame della Commissione di cui all
articolo seguente.
Art. 5I contributi vengono concessi
con deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una Commissione
nominata con decreto del Presidente della Regione e così composta:
a) dall Assessore regionale al
Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero, che la presiede;
b) da cinque esperti eletti dal
Consiglio Regionale con voto limitato a tre;
c) da un rappresentante
designato dall Assessore Regionale alla Pubblica
Istruzione;
d) da due esperti designati
dall Assessore al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero.
Art. 6Entro il 31 dicembre la
Giunta presentera al Consiglio Regionale una relazione inerente all attivita
svolta nell anno.
Art. 7All onere derivante dall
attuazione della presente legge per l anno 1974, fissato in L. 50.000.000 si fara fronte con le
disponibilita di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 1974.
La competenza della spesa e a
carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.
La spesa di cui al 1° comma del
presente articolo sara destinata:
1) L. 30.000.000 per le
finalita descritte alla lettera a) dell art. 2
2) L. 20.000.000 per le
finalita descritte alla lettera b) dell articolo 2.
Alla copertura degli oneri a
carico degli esercizi si fara fronte con stanziamenti in apposito capitolo dei
rispettivi bilanci di previsione.
Art. 8La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127 della Costituzione
e dell art. 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
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