Anno 1975
Numero 16
Data 25/01/1975
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 16

Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa.



Art. 1


La Regione Puglia, per le finalita enunciate all art. 13 dello statuto promuove e favorisce iniziative nel settore dello spettacolo di prosa, tenendo conto delle possibilita di crescita culturale comunitaria che questo tipo di impegno crea, specie tra i giovani ed i lavoratori.



Art. 2


Al fine di conseguire gli scopi di cui allart 1 della presente legge, la Regione Puglia:

a) assegna contributi ad Associazioni, Enti culturali, gruppi teatrali, organismi scolastici, organismi aziendali che sviluppano una concreta, documentata attivita teatrale - compresa quella folkloristica – nella Regione.

Particolare considerazione viene data alle attivita promosse ed effettivamente gestite, in modo autonomo, dai giovani, dai lavoratori nelle aziende ed a quelle dirette a favorire iniziative di turismo sociale.

Possono essere concessi contributi per sostenere l attivita teatrale organizzata da enti pubblici anche in manifestazioni turistiche promozionali.

b) puo partecipare a consorzi o comitati di enti pubblici diretti a promuovere, nel settore dello spettacolo, iniziative da realizzarsi in modo decentrato nell intera Regione, anche con l eventuale promozione di una scuola per la qualificazione degli addetti al settore.




Art. 3


Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno  alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero - e devono essere accompagnate dalla relazione sull attivita svolta e da svolgere. Vanno anche allegati alla istanza il conto consuntivo dell esercizio precedente ed il bilancio di previsione per il nuovo anno di attivita. Alla prima istanza, prodotta non da Enti Pubblici, va unito uno Statuto del gruppo o dell Associazione richiedente.

L istruttoria delle istanze e di competenza dell Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero.

In sede di prima applicazione della presente legge le istanze devono essere presentate entro due mesi dall entrata in vigore della legge medesima. 




Art. 4


Per il necessario coordinamento territoriale delle iniziative degli Enti pubblici nell ambito della Regione, gli Enti interessati devono integrare l istanza di cui all articolo precedente presentando alla Regione Puglia (Assessorato al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero) entro il 30 ottobre di ciascun anno per l attivita inerente la stagione invernale, ed entro il 30 maggio per quella estiva, particolareggiati programmi che, su relazione dello stesso Assessorato, saranno sottoposti all esame della Commissione di cui all articolo seguente.



Art. 5


I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e così composta:

a) dall Assessore regionale al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero, che la presiede;

b) da cinque esperti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre;

c) da un rappresentante designato dall Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione;

d) da due esperti designati dall Assessore al Turismo, Spettacolo, Sport, Gioventu e Tempo Libero.  




Art. 6


Entro il 31 dicembre la Giunta presentera al Consiglio Regionale una relazione inerente all attivita svolta nell anno. 


Art. 7


All onere derivante dall attuazione della presente legge per l anno 1974, fissato in  L. 50.000.000 si fara fronte con le disponibilita di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa e a carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.

La spesa di cui al 1° comma del presente articolo sara destinata:

1) L. 30.000.000 per le finalita descritte alla lettera a) dell art. 2

2) L. 20.000.000 per le finalita descritte alla lettera b) dell articolo 2.

Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi si fara fronte con stanziamenti in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione. 




Art. 8


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.