Anno 1975
Numero 18
Data 05/02/1975
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 18

Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti.



Art. 1


La Regione assegna contributi alle Province ed ai Comuni in proporzione agli oneri sopportati da ciascun Ente per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mezzi di trasporto extraurbani ai lavoratori ed agli studenti.



Art. 2


Il contributo regionale verra erogato in proporzione agli oneri sopportati dagli Enti Locali con carico al bilancio dell esercizio 1974, per i trasporti dei lavoratori, con carico ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975 per i trasporti degli studenti frequentanti gli anni scolastici 1973- 74 e 1974- 75.



Art. 3


La Giunta Regionale sentito il parere della 5 Commissione, fissera i criteri di ammissibilita e le proporzioni di riparto del fondo disponibile fra le Province ed i Comuni che avanzeranno documentata richiesta di rimborso per le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito territoriale, con priorita per gli oneri relativi al rimborso integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti Locali necessitati all organizzazione del trasporto agevolato.



Art. 4


Gli Enti Locali possono destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese private o pubbliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuita o la riduzione delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti. 



Art. 5


All onere derivante dalla attuazione della presente legge, fissato per l anno 1974 in L. 1.500.000.000 si fara fronte con le disponibilita di cui al cap. 324/ 2 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione >> dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima e a carico dello esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.

Per gli esercizi successivi al 1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento previsti al 1° comma del presente articolo. 




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.