Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 18 Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti.
Art. 1La Regione assegna
contributi alle Province ed ai Comuni in proporzione agli oneri sopportati da
ciascun Ente per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mezzi di trasporto
extraurbani ai lavoratori ed agli studenti.
Art. 2Il contributo regionale
verra erogato in proporzione agli oneri sopportati dagli Enti Locali con carico
al bilancio dell esercizio 1974, per i trasporti dei lavoratori, con carico ai
bilanci degli esercizi 1974 e 1975 per i trasporti degli studenti frequentanti
gli anni scolastici 1973- 74 e 1974- 75.
Art. 3La Giunta Regionale
sentito il parere della 5 Commissione, fissera i criteri di ammissibilita e le
proporzioni di riparto del fondo disponibile fra le Province ed i Comuni che
avanzeranno documentata richiesta di rimborso per le agevolazioni concesse nel
rispettivo ambito territoriale, con priorita per gli oneri relativi al rimborso
integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti Locali
necessitati all organizzazione del trasporto agevolato.
Art. 4Gli Enti Locali possono
destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese
private o pubbliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con
questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuita o la riduzione
delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.
Art. 5All onere derivante dalla
attuazione della presente legge, fissato per l anno 1974 in L. 1.500.000.000 si
fara fronte con le disponibilita di cui al cap. 324/ 2 << Fondo globale
per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione
>> dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.
La competenza della spesa
medesima e a carico dello esercizio in cui la presente legge sara
perfezionata.
Per gli esercizi successivi al
1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi
bilanci, nei limiti dello stanziamento previsti al 1° comma del presente
articolo.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
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