Anno 1975
Numero 20
Data 05/02/1975
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 20

Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.



Art. 1


Il contributo annuo spettante ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell art. 6 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane di cui all art. 4 della stessa legge e fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a lire 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunita montane.

Tale contributo non potra comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.  




Art. 2


Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dell anno successivo con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale.

Esso verra erogato di norma in unica soluzione, sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dell anno solare e della deliberazione del Consiglio Comunale che liquida le spese stesse.

E ammessa tuttavia la corresponsione durante l anno solare di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese frattanto sostenute, debitamente documentate e liquidate. 




Art. 3


In aggiunta ai contributi previsti dall art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta necessarie per la sistemazione generale e l adeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane di cui all art. 4 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dell art. 130 della Costituzione. Sui progetti non e richiesto alcun parere ne ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.




Art. 4


I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti dellapposito stanziamento previsto dal bilancio. 



Art. 5


I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio Civile sono tenuti a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

In tali elenchi devono figurare anche gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.  




Art. 6


Agli oneri derivanti dall attuazione di quanto disposto all art. 1 della presente legge si fara fronte mediante l introduzione nel bilancio della Regione per l esercizio 1974 e per quelli successivi, di apposito capitolo << Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane >> con una spesa annua di L. 1.200.000.000.

Per le finalita di cui all art. 3 della presente legge e autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000 ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l introduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo << Contributi per la sistemazione generale e l adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane. 




Art. 7


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.