Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 20 Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.
Art. 1Il contributo annuo spettante
ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell art. 6 della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria delle strade
dichiarate di interesse comunale extra urbane di cui all art. 4 della stessa
legge e fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a lire
250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai
cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che
ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunita
montane.
Tale contributo non potra
comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 2Il contributo di cui al
precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dell anno successivo con riferimento
alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della
Giunta Regionale.
Esso verra erogato di norma in
unica soluzione, sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dell
anno solare e della deliberazione del Consiglio Comunale che liquida le spese
stesse.
E ammessa tuttavia la
corresponsione durante l anno solare di acconti sul contributo spettante, entro
i limiti del 70% delle spese frattanto sostenute, debitamente documentate e
liquidate.
Art. 3In aggiunta ai contributi
previsti dall art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi
sino al 70% della spesa riconosciuta necessarie per la sistemazione generale e
l adeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade
dichiarate di interesse comunale extra - urbane di cui all art. 4 della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21.
La concessione dei contributi
di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilita,
urgenza ed indifferibilita delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.
Le deliberazioni degli enti
locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive
ai sensi dell art. 130 della Costituzione. Sui progetti non e richiesto alcun
parere ne ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi
uffici.
Art. 4I contributi di cui al
precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle Amministrazioni
interessate, con decreto del Presidente della Regione, in esecuzione di
deliberazione della Giunta adottata nei limiti dellapposito stanziamento
previsto dal bilancio.
Art. 5I Comuni e gli Uffici
provinciali del Genio Civile sono tenuti a compilare ed aggiornare, annualmente,
appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra
- urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n.
21.
In tali elenchi devono figurare
anche gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.
Art. 6Agli oneri derivanti dall
attuazione di quanto disposto all art. 1 della presente legge si fara fronte
mediante l introduzione nel bilancio della Regione per l esercizio 1974 e per
quelli successivi, di apposito capitolo << Contributi per la manutenzione
ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane >>
con una spesa annua di L. 1.200.000.000.
Per le finalita di cui all
art. 3 della presente legge e autorizzata la complessiva spesa di L.
5.000.000.000 ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al
1980, con l introduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo
<< Contributi per la sistemazione generale e l adeguamento delle strade
dichiarate di interesse comunale extra - urbane.
Art. 7La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
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