Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 21 Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attivita' degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attivita' degli Enti ospedalieri.
Art. 1E istituito un comitato
regionale per il coordinamento della attivita degli enti mutualistici dei
lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con la
attivita degli enti ospedalieri, ai sensi dell art.20 della legge 17 agosto
1974, n. 386.
Il Comitato e nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 2Sono compiti del
comitato:
a) predisporre gli indirizzi
generali per il coordinamento della attivita degli enti mutualistici con l
attivita degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
b) formulare le direttive sulla
utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici
nell ambito del territorio regionale;
c) esaminare lo stato e la
distribuzione nonche la attivita dei presidi e dei servizi sanitari degli enti
mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell
attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;
d) esprimere parere, ai fini
del concerto di cui all art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n.
386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza
malattia nonche agli enti previdenziali di deliberare l istituzione di nuove
strutture o servizi sanitari;
e) esprimere parere, ai fini
del concerto di cui all art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n.
386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza
malattia nonche agli enti previdenziali di deliberare l assunzione di
personale sanitario;
f) esprimere parere, ai fini
del concerto di cui all art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n.
386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici
nonche degli altri enti pubblici operanti nel settore dell assistenza
sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;
g) esprimere parere su ogni
altra questione che, in materia di sanita pubblica, gli venga sottoposta.
Art. 3Il Comitato e composto
da:
a) l Assessore alla Sanita
della Regione Puglia, che lo presiede;
b) tre componenti del Consiglio
regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
c) sette membri in
rappresentanza degli Enti Locali, di cui cinque nominati dalla segreteria
regionale dell ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della
minoranza, e due dalla presidenza regionale dell UPI;
d) tre membri designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in
rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di
base;
e) un rappresentante, designato
dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed
enti: INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;
f) un rappresentante, designato
congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna
cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;
g) quattro rappresentanti degli
enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in
rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti
ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri
generali regionali;
h) otto esperti di
programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regionale su
proposta dell Assessore alla Sanita;
i) un rappresentante dell ANEA
regionale.
Art. 4Il comitato dura in carica fino
all entrata in vigore della riforma sanitaria.
La mancata o ritardata
designazione di alcuni membri non pregiudica l attivita del comitato.
Art. 5Presso l assessorato alla
Sanita della Regione e istituito l Ufficio di segreteria tecnica del comitato
di coordinamento.
La direzione dell Ufficio
suddetto e affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla
settima fascia funzionale, al quale compete l indennita di coordinamento di
ufficio.
Il funzionario di cui al
precedente comma e designato dalla Giunta regionale con i criteri che regolano
le nomine dei coordinatori di ufficio.
Art. 6Ai componenti il comitato
competono le indennita ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale
recante norme per la corresponsione delle indennita dovute ai componenti delle
Commissioni di nomina regionale.
Art. 7Gli oneri finanziari derivanti
dall attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per l
assistenza ospedaliera.
Le spese sono imputate al
capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia le somme destinate
alla gestione dei servizi di erogazione dell assistenza ospedaliera.
Art. 8La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, comma secondo,
della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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