Anno 1975
Numero 21
Data 05/02/1975
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 21

Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attivita' degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attivita' degli Enti ospedalieri.



Art. 1


E istituito un comitato regionale per il coordinamento della attivita degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con la attivita degli enti ospedalieri, ai sensi dell art.20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il Comitato e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.




Art. 2


Sono compiti del comitato:

a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento della attivita degli enti mutualistici con l attivita degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell ambito del territorio regionale;

c) esaminare lo stato e la distribuzione nonche la attivita dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;

d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonche agli enti previdenziali di deliberare l istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;

e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonche agli enti previdenziali di deliberare l assunzione di personale sanitario;

f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonche degli altri enti pubblici operanti nel settore dell assistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;

g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanita pubblica, gli venga sottoposta.  




Art. 3


Il Comitato e composto da:

a) l Assessore alla Sanita della Regione Puglia, che lo presiede;

b) tre componenti del Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) sette membri in rappresentanza degli Enti Locali, di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale dell UPI;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;

e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti: INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;

f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;

g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;

h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore alla Sanita;

i) un rappresentante dell ANEA regionale. 




Art. 4


Il comitato dura in carica fino all entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l attivita del comitato.  




Art. 5


Presso l assessorato alla Sanita della Regione e istituito l Ufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

La direzione dell Ufficio suddetto e affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l indennita di coordinamento di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma e designato dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio. 




Art. 6


Ai componenti il comitato competono le indennita ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennita dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale. 



Art. 7


Gli oneri finanziari derivanti dall attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per l assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dell assistenza ospedaliera.  




Art. 8


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.