Anno 1975
Numero 24
Data 04/03/1975
Abrogato No
Materia Programmazione;
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Legge Regionale 4 marzo 1975, n. 24

Procedure ed organi della programmazione.



TITOLO 1

Procedure ed organi della programmazione





Art. 1

(Finalita della legge)


I compiti e le procedure per la programmazione economica previsti dall art. 25 della legge regionale 25- 3- 74, n. 18, sono disciplinati dalla presente legge in attuazione delle finalita fissate dall art. 3 dello Statuto della Regione.



Art. 2

(Attivita programmatica della Regione)


Gli indirizzi della programmazione regionale e i relativi piani di attuazione, i piani settoriali di intervento sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.

Con le procedure di cui al 1° comma il Consiglio regionale formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale.




Art. 3

(Elaborazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo)


Il Presidente della Giunta regionale o l Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, se delegato, provvede, avvalendosi degli organi tecnici della programmazione, ad elaborare il programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione per quinquenni successivi ed ai successivi aggiornamenti ove si rendessero necessari, ad assicurarne la organica esecuzione, curando il coordinamento dell attivita dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali con il programma medesimo e con gli eventuali programmi straordinari di intervento e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali e pluriennali.  



Art. 4

(Piano di assetto territoriale e piani settoriali di intervento)


Il piano di assetto territoriale, in armonia con la programmazione regionale stabilisce le direttive per assicurare unita di indirizzo ed organicita di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) ed alla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle infrastrutture.

La Giunta e impegnata a sottoporre al Consiglio entro 6 mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo, il piano di assetto territoriale elaborato sotto la responsabilita del Presidente della Giunta o dell Assessore da lui delegato.

I piani settoriali di intervento dovranno essere articolari sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo. 




Art. 5

(Consultazione degli Enti locali e delle forze sociali)


Al fine di corrispondere alle istanze della collettivita regionale e di assicurarne la necessaria partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, l Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica nel corso del processo di elaborazione del Programma, promuove l audizione dei rappresentanti degli Enti Locali e delle forze sociali della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio regionale. 



Art. 6

(Obiettivi programmatici e previsioni di bilancio)


Ai sensi dell art. 70, comma 7, lettera c), dello Statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale.  



Art. 7

(Verifica dello stato di attuazione del programma)


Ai sensi dell art. 71, comma 3, dello Statuto, la Giunta presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi congiuntamente alle relazioni degli organi comprensoriali.



TITOLO 2

Gli organi tecnici della programmazione





Art. 8

(Determinazione degli organi tecnici della programmazione)


Per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli e istituito oltre all Ufficio del Programma e Bilancio di cui all art. 25 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale.



Art. 9

(Adempimenti dell Ufficio del Programma e Bilancio)


L Ufficio del Programma e del Bilancio assolve a tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi all elaborazione ed all attuazione del programma economico regionale e dei piani settoriali d intervento nonche agli adempimenti  tecnici di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7.



Art. 10

(Coordinatore dell Ufficio del Programma e Bilancio)


Il Coordinatore dell Ufficio del Programma e del Bilancio previsto dall art. 25, 2° comma, della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974:

a) dirige l ufficio del Programma e del Bilancio;

b) attende alla preparazione dei documenti programmatici;

c) collabora alla preparazione di provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l attuazione del programma;

d) partecipa alla predisposizione del progetto di piano urbanistico regionale;

e) provvede all analisi sistematica dell informazione statistica e socio - economica;

f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli Enti dipendenti dalla Regione nelle iniziative per l attuazione del programma, partecipando all elaborazione dei progetti di intervento;

g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni della Giunta convocata per discutere problemi attinenti l elaborazione e la attuazione del programma;

h) e membro del Comitato Tecnico - Scientifico per la programmazione regionale.

Per l adempimento delle sue funzioni il Coordinatore corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati. 




Art. 11

(Comitato Tecnico - Scientifico per la Programmazione Economica Regionale)


E costituito presso la Giunta un << Comitato Tecnico - Scientifico per la Programmazione Economica Regionale >> con compiti consultivi sulle questioni inerenti la programmazione economica.

E altresì demandato al Comitato Tecnico - Scientifico di esprimere il proprio parere sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone o enti per specifici lavori di ricerca e di progettazione.

Il Comitato Tecnico - Scientifico e presieduto dall Assessore al ramo o da un delegato,  scelto anche tra i componenti del Comitato stesso, ed e composto dal Coordinatore dello Ufficio Programma e Bilancio e da 6 membri scelti tra professori di ruolo universitario o incaricati con almeno 2 anni di servizio o tra eminenti personalita della scienza e della tecnica.

I membri non di diritto del Comitato Tecnico - Scientifico durano in carica 3 anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell Assessore al ramo.

Ai servizi di Segreteria del Comitato provvedera l Ufficio di Programma e Bilancio.

Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico - Scientifico.  




Art. 12

(Esecuzione di indagini da parte di Istituti di ricerca)


Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere per le finalita di cui alla presente legge la Regione si avvale di Istituti Nazionali e Regionali di ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di Societa ed Associazioni anche non riconosciute, ancorche straniere, qualora speciali circostanze motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta dovessero richiederlo. 



TITOLO 3

Disposizioni finali e transitorie





Art. 13

(Informazioni ai fini della programmazione regionale)


Gli organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia forniranno all Ufficio Programma e Bilancio le informazioni, i dati e gli elementi che vengono ad essi richiesti ai fini della elaborazione, attuazione, verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.

L Ufficio Programma e Bilancio puo corrispondere con imprese private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere informazioni in ordine ai loro programmi d investimento e altri elementi ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto d ufficio, solo quando si tratti di informazioni personali o segrete e sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione regionale e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese. 




Art. 14

(Personale addetto alla Programmazione)


Il personale dirigente in servizio presso lo Ufficio del Programma e Bilancio addetto alle mansioni specifiche della programmazione e costituito da 10 unita.



Art. 15

(Conferimento di incarichi professionali)


Per lo svolgimento dei compiti connessi con l attuazione della presente legge la Giunta e autorizzata a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti altamente qualificati che abbiano svolto o svolgano attivita nel campo della programmazione economica con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dell incarico.



Art. 16

(Inquadramento del personale)


Per lo svolgimento dei compiti connessi con l attuazione della presente legge la Giunta e autorizzata a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti altamente qualificati che abbiano svolto o svolgano attivita nel campo della programmazione economica con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dell incarico.



Art. 17

(Spese per il funzionamento degli organi della programmazione)


Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fara fronte con stanziamenti da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione 1975 e successivi. 



Art. 18

(Urgenza)


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.