Legge Regionale 4 marzo 1975, n. 24 Procedure ed organi della programmazione.
TITOLO 1Procedure ed organi della
programmazione
Art. 1(Finalita della
legge) I compiti e le procedure
per la programmazione economica previsti dall art. 25 della legge regionale 25-
3- 74, n. 18, sono disciplinati dalla presente legge in attuazione delle
finalita fissate dall art. 3 dello Statuto della Regione.
Art. 2(Attivita programmatica della
Regione) Gli indirizzi della
programmazione regionale e i relativi piani di attuazione, i piani settoriali di
intervento sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
tenendo conto delle istanze locali espresse a livello comprensoriale, ovvero
dagli Organi della programmazione istituiti a livello comprensoriale, e con la
partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nella Regione.
Con le procedure di cui al 1°
comma il Consiglio regionale formula le proposte ed i pareri per la
programmazione nazionale.
Art. 3(Elaborazione ed attuazione del
programma regionale di sviluppo) Il Presidente della
Giunta regionale o l Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, se
delegato, provvede, avvalendosi degli organi tecnici della programmazione, ad
elaborare il programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione
per quinquenni successivi ed ai successivi aggiornamenti ove si rendessero
necessari, ad assicurarne la organica esecuzione, curando il coordinamento dell
attivita dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali con il
programma medesimo e con gli eventuali programmi straordinari di intervento e la
rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali e pluriennali.
Art. 4(Piano di assetto territoriale
e piani settoriali di intervento) Il piano di assetto
territoriale, in armonia con la programmazione regionale stabilisce le direttive
per assicurare unita di indirizzo ed organicita di sviluppo alla
pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) ed
alla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle
infrastrutture.
La Giunta e impegnata a
sottoporre al Consiglio entro 6 mesi dalla approvazione del programma regionale
di sviluppo, il piano di assetto territoriale elaborato sotto la responsabilita
del Presidente della Giunta o dell Assessore da lui delegato.
I piani settoriali di
intervento dovranno essere articolari sulla base delle indicazioni contenute nel
programma regionale di sviluppo.
Art. 5(Consultazione degli Enti
locali e delle forze sociali) Al fine di corrispondere
alle istanze della collettivita regionale e di assicurarne la necessaria
partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e civile
della Puglia, l Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica nel corso
del processo di elaborazione del Programma, promuove l audizione dei
rappresentanti degli Enti Locali e delle forze sociali della Regione secondo le
direttive fissate dal Consiglio regionale.
Art. 6(Obiettivi programmatici e
previsioni di bilancio) Ai sensi dell art. 70,
comma 7, lettera c), dello Statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra
obiettivi programmatici e politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente,
insieme col progetto di bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra
previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale.
Art. 7(Verifica dello stato di
attuazione del programma) Ai sensi dell art. 71,
comma 3, dello Statuto, la Giunta presenta annualmente al Consiglio, insieme col
conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma
economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti
servizi e opere della Regione, con l indicazione dei costi e dei risultati
finanziari ed operativi congiuntamente alle relazioni degli organi
comprensoriali.
TITOLO 2Gli organi tecnici della programmazione
Art. 8(Determinazione degli organi
tecnici della programmazione) Per gli adempimenti di
cui ai precedenti articoli e istituito oltre all Ufficio del Programma e
Bilancio di cui all art. 25 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, il
Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale.
Art. 9(Adempimenti dell Ufficio del
Programma e Bilancio) L Ufficio del Programma
e del Bilancio assolve a tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi
all elaborazione ed all attuazione del programma economico regionale e dei
piani settoriali d intervento nonche agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6
e 7.
Art. 10(Coordinatore dell Ufficio del
Programma e Bilancio) Il Coordinatore dell Ufficio
del Programma e del Bilancio previsto dall art. 25, 2° comma, della legge
regionale n. 18 del 25 marzo 1974:
a) dirige l ufficio del
Programma e del Bilancio;
b) attende alla preparazione
dei documenti programmatici;
c) collabora alla preparazione
di provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l attuazione
del programma;
d) partecipa alla
predisposizione del progetto di piano urbanistico
regionale;
e) provvede all analisi
sistematica dell informazione statistica e socio -
economica;
f) assiste il Presidente della
Giunta, gli Assessori e gli Enti dipendenti dalla Regione nelle iniziative per
l attuazione del programma, partecipando all elaborazione dei progetti di
intervento;
g) interviene, su richiesta del
Presidente, alle riunioni della Giunta convocata per discutere problemi
attinenti l elaborazione e la attuazione del programma;
h) e membro del Comitato
Tecnico - Scientifico per la programmazione regionale.
Per l adempimento delle sue
funzioni il Coordinatore corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici
ed enti interessati.
Art. 11(Comitato Tecnico - Scientifico
per la Programmazione Economica Regionale) E costituito presso la Giunta
un << Comitato Tecnico - Scientifico per la Programmazione Economica
Regionale >> con compiti consultivi sulle questioni inerenti la
programmazione economica.
E altresì demandato al
Comitato Tecnico - Scientifico di esprimere il proprio parere sui rapporti di
consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone o enti per specifici
lavori di ricerca e di progettazione.
Il Comitato Tecnico -
Scientifico e presieduto dall Assessore al ramo o da un delegato, scelto anche tra i componenti del Comitato
stesso, ed e composto dal Coordinatore dello Ufficio Programma e Bilancio e da
6 membri scelti tra professori di ruolo universitario o incaricati con almeno 2
anni di servizio o tra eminenti personalita della scienza e della
tecnica.
I membri non di diritto del
Comitato Tecnico - Scientifico durano in carica 3 anni e sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa,
su proposta dell Assessore al ramo.
Ai servizi di Segreteria del
Comitato provvedera l Ufficio di Programma e Bilancio.
Con decreto del Presidente
della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, viene determinata la
misura dei compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico - Scientifico.
Art. 12(Esecuzione di indagini da
parte di Istituti di ricerca) Per le indagini, gli
studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere per le finalita di cui
alla presente legge la Regione si avvale di Istituti Nazionali e Regionali di
ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di Societa ed Associazioni anche non
riconosciute, ancorche straniere, qualora speciali circostanze motivate nel
decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta
dovessero richiederlo.
TITOLO 3Disposizioni finali e transitorie
Art. 13(Informazioni ai fini della
programmazione regionale) Gli organi e gli Enti regionali
e gli Enti locali della Puglia forniranno all Ufficio Programma e Bilancio le
informazioni, i dati e gli elementi che vengono ad essi richiesti ai fini della
elaborazione, attuazione, verifica ed aggiornamento del programma economico
regionale.
L Ufficio Programma e Bilancio
puo corrispondere con imprese private e pubbliche, associazioni sindacali e di
categoria per ottenere informazioni in ordine ai loro programmi d investimento
e altri elementi ritenuti rilevanti ai fini della programmazione
economica.
Le informazioni raccolte sono
sottoposte al vincolo del segreto d ufficio, solo quando si tratti di
informazioni personali o segrete e sono utilizzate esclusivamente ai fini della
programmazione regionale e non possono essere rese note attraverso riferimenti
individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre
riguardanti le singole imprese.
Art. 14(Personale addetto alla
Programmazione) Il personale dirigente in
servizio presso lo Ufficio del Programma e Bilancio addetto alle mansioni
specifiche della programmazione e costituito da 10 unita.
Art. 15(Conferimento di incarichi
professionali) Per lo svolgimento dei
compiti connessi con l attuazione della presente legge la Giunta e autorizzata
a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti
altamente qualificati che abbiano svolto o svolgano attivita nel campo della
programmazione economica con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di
conferimento dell incarico.
Art. 16(Inquadramento del
personale) Per lo svolgimento dei
compiti connessi con l attuazione della presente legge la Giunta e autorizzata
a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti
altamente qualificati che abbiano svolto o svolgano attivita nel campo della
programmazione economica con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di
conferimento dell incarico.
Art. 17(Spese per il funzionamento
degli organi della programmazione) Alla copertura degli
oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fara fronte con
stanziamenti da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Bilancio di Previsione 1975 e successivi.
Art. 18(Urgenza) La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
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