Anno 1975
Numero 27
Data 24/03/1975
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 27

Norme per la corresponsione delle indennita' dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.



Art. 1


Al Presidente ed ai componenti delle Commissioni di nomina regionale e attribuita una indennita di presenza in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.

Al Segretario della Commissione e dovuta l indennita in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.

L indennita di cui ai commi precedenti non compete ai dipendenti dello Stato, della Regione e degli Enti Locali nei confronti dei quali, in virtu di provvedimenti legislativi, risulti applicata l onnicomprensivita del trattamento economico.




Art. 2


Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori del capoluogo della Regione e inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dall art. 3 della legge regionale 18- 7- 1974, n. 23.

Ai fini dell applicazione della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei all Amministrazione statale, regionale e degli altri Enti locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la Regione.

E inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 18- 7- 1974, n. 23.

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sara liquidata la somma di lire 40 a chilometro.




Art. 3


Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in L. 50.000.000,  si fara fronte con le disponibilita di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974:

Cap. 30 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligatoria) L. 20.000.000

Cap. 58 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 2.000.000

Cap. 65 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 400.000

Cap. 105 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 5.000.000

Cap. 162 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 2.000.000

Cap. 184 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 500.000

Cap. 197 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 10.000.000

Cap. 213 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 5.335.000

Cap. 222 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L. 600.000

Cap. 246 - Fondo di riserva per le spese  obbligatorie e d ordine L. 4.165.000

Totale L. 50.000.000.

La competenza della spesa medesima e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara perfezionata.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del presente articolo.

La Giunta regionale e autorizzata per gli anni successivi a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ordine.