Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 27 Norme per la corresponsione delle indennita' dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.
Art. 1Al Presidente ed ai componenti
delle Commissioni di nomina regionale e attribuita una indennita di presenza
in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.
Al Segretario della Commissione
e dovuta l indennita in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.
L indennita di cui ai commi
precedenti non compete ai dipendenti dello Stato, della Regione e degli Enti
Locali nei confronti dei quali, in virtu di provvedimenti legislativi, risulti
applicata l onnicomprensivita del trattamento economico.
Art. 2Ai componenti delle Commissioni
che risiedono fuori del capoluogo della Regione e inoltre dovuto il trattamento
di missione previsto dall art. 3 della legge regionale 18- 7- 1974, n. 23.
Ai fini dell applicazione
della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei all
Amministrazione statale, regionale e degli altri Enti locali sono equiparati ai
coordinatori di settore in servizio presso la Regione.
E inoltre dovuto ai componenti
residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai
sensi del citato art. 3 della legge regionale 18- 7- 1974, n.
23.
In luogo del rimborso delle
spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano
uso del proprio mezzo di trasporto sara liquidata la somma di lire 40 a
chilometro.
Art. 3Alla spesa derivante dalla
applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in L. 50.000.000, si fara fronte con le disponibilita di cui
ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
1974:
Cap. 30 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligatoria) L.
20.000.000
Cap. 58 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
2.000.000
Cap. 65 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
400.000
Cap. 105 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
5.000.000
Cap. 162 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
2.000.000
Cap. 184 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
500.000
Cap. 197 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
10.000.000
Cap. 213 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
5.335.000
Cap. 222 - Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennita di missione ed il rimborso di spese, ai componenti
estranei all amministrazione regionale (spesa obbligat.) L.
600.000
Cap. 246 - Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d ordine L.
4.165.000
Totale L.
50.000.000.
La competenza della spesa
medesima e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara
perfezionata.
Per gli anni successivi alla
spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti
previsti dal primo comma del presente articolo.
La Giunta regionale e
autorizzata per gli anni successivi a provvedere con propri atti deliberativi
alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal
fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ordine.
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