Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 31 Norme per l' organizzazione, l' adesione e la partecipazione a Convegni, congressi ed altre manifestazioni.
Art. 1La Giunta regionale puo
organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e
problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con
altri Enti pubblici e privati.
Nel caso in cui l
organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte
a totale carico del bilancio regionale, nel caso in cui avvenga in
collaborazione con altri Enti, la Regione puo erogare ad essi un contributo
finanziario, ovvero puo assumere direttamente i relativi
oneri.
Art. 2La Giunta regionale puo
aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne,
celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all esplicazione delle
sue funzioni.
L adesione puo consistere
nell erogare un contributo finanziario, nell invio di comunicazioni ed altri
apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di
amministratori e di funzionari regionali, nonche di esperti appositamente
designati.
Art. 3La Giunta regionale, con
proprio atto, determina le modalita di organizzazione o di adesione ed assume i
conseguenti impegni di spesa.
Art. 4Agli oneri finanziari derivanti
dall applicazione della presente legge, si fara fronte con la disponibilita
di L. 40.000.000 del cap. 243 dello stato di previsione della spesa del bilancio
1974 << Fondo per l organizzazione, l adesione e la partecipazione a
convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri
Enti >>.
La competenza della spesa e a
carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara
perfezionata.
Agli oneri a carico degli
esercizi successivi si fara fronte con gli stanziamenti che saranno previsti
per lo stesso scopo con le leggi di approvazione dei Bilanci.
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