Anno 1975
Numero 31
Data 08/04/1975
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 31

Norme per l' organizzazione, l' adesione e la partecipazione a Convegni, congressi ed altre manifestazioni.



Art. 1


La Giunta regionale puo organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale, nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione puo erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero puo assumere direttamente i relativi oneri.




Art. 2


La Giunta regionale puo aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all esplicazione delle sue funzioni.

L adesione puo consistere nell erogare un contributo finanziario, nell invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonche di esperti appositamente designati.




Art. 3


La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa. 


Art. 4


Agli oneri finanziari derivanti dall applicazione della presente legge, si fara fronte con la disponibilita di L. 40.000.000 del cap. 243 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 << Fondo per l organizzazione, l adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri Enti >>.

La competenza della spesa e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara perfezionata.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi si fara fronte con gli stanziamenti che saranno previsti per lo stesso scopo con le leggi di approvazione dei Bilanci.