Legge Regionale 14 aprile 1975, n. 32 Istituzione di un contributo sull' acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici.
Art. 1E autorizzata la spesa di L.
500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del
prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di
foraggere.
I contributi possono essere
concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della
Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive,
nonche ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi
anagrafici.
Art. 2La domanda di contributo, che
potra essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi
patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia -
Ispettorato Provinciale dell Agricoltura - competente per territorio e
pervenire al predetto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.
La domanda, redatta su appositi
modelli predisposti dall Assessorato all Agricoltura, deve essere accompagnata
da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione
delle sementi per grani duri e foraggere e da un certificato dal quale risulti
la iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua e in quelli
anagrafici.
Gli Ispettorati Provinciali
dell Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all Agricoltura le
suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.
Art. 3Alla liquidazione dei
contributi di cui alla presente legge si provvedera con deliberazione della
Giunta regionale su proposta dello Assessore all
Agricoltura.
Lo stanziamento disponibile
dovra essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi
diritto.
Art. 4All onere derivante dall
attuazione della presente legge si fara fronte con le disponibilita di cui al
capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 <<
Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione >>.
La competenza della spesa
medesima e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara
perfezionata.
Nel bilancio regionale per l
esercizio 1975 e per i successivi sara istituito apposito capitolo denominato
<< Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri
e foraggere>>, che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari
rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli
artt. 8 e 9 della legge 16 maggio1970, n. 281 e di eventuali e successive sue
modifiche, nonche con finanziamenti statali nel settore dell
Agricoltura.
Art. 5(Norme
Transitorie) I benefici previsti dalla
presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il
31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalita di cui all
art. 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Dette domande dovranno essere
trasmesse all Assessorato all Agricoltura a cura degli Ispettorati Provinciali
dell agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di
cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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