Anno 1975
Numero 32
Data 14/04/1975
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 14 aprile 1975, n. 32

Istituzione di un contributo sull' acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici.



Art. 1


E autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonche ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.




Art. 2


La domanda di contributo, che potra essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell Agricoltura - competente per territorio e pervenire al predetto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall Assessorato all Agricoltura, deve essere accompagnata da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione delle sementi per grani duri e foraggere e da un certificato dal quale risulti la iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua e in quelli anagrafici.

Gli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all Agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.  




Art. 3


Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvedera con deliberazione della Giunta regionale su proposta dello Assessore all Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovra essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi diritto. 




Art. 4


All onere derivante dall attuazione della presente legge si fara fronte con le disponibilita di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione >>.

La competenza della spesa medesima e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara perfezionata.

Nel bilancio regionale per l esercizio 1975 e per i successivi sara istituito apposito capitolo denominato << Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere>>, che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonche con finanziamenti statali nel settore dell Agricoltura.




Art. 5

(Norme Transitorie)


I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalita di cui all art. 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all Assessorato all Agricoltura a cura degli Ispettorati Provinciali dell agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.  




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.