Anno 1975
Numero 33
Data 14/04/1975
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 14 aprile 1975, n. 33

Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.



Art. 1


E istituita l assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.

L assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio e per ogni altra causa.




Art. 2


Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, e cumulativo e prevede le seguenti indennita:

L. 50.000.000 in caso di invalidita permanente;

L. 40.000.000 in caso di morte;

L. 25.000 per ogni giorno di invalidita temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidita, scelto a licitazione privata, e stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell Ufficio di Presidenza.




Art. 3


Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% e posto a carico del bilancio regionale. 


Art. 4


L onere derivante dall applicazione della presente legge, previsto in L. 8.000.000 fa carico, per lo esercizio 1974, al cap. 247 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del bilancio di previsione 1974 con l istituzione del seguente capitolo: Titolo I - Sez. I - Rub. II cap.7 bis –  Assicurazione ai Consiglieri regionali L. 8.000.000.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verra iscritto nei rispettivi bilanci.