Legge Regionale 14 aprile 1975, n. 33 Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.
Art. 1E istituita l assicurazione
obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri
regionali.
L assicurazione copre gli
infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per
cause connesse con il suo esercizio e per ogni altra causa.
Art. 2Il contratto di assicurazione,
senza diritto a rivalsa, e cumulativo e prevede le seguenti
indennita:
L. 50.000.000 in caso di
invalidita permanente;
L. 40.000.000 in caso di
morte;
L. 25.000 per ogni giorno di
invalidita temporanea.
La convenzione con un istituto
assicurativo di comprovata solidita, scelto a licitazione privata, e stipulata
dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell Ufficio di
Presidenza.
Art. 3Il 30% del premio di
assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% e
posto a carico del bilancio regionale.
Art. 4L onere derivante dall
applicazione della presente legge, previsto in L. 8.000.000 fa carico, per lo
esercizio 1974, al cap. 247 << Fondo di riserva per le spese impreviste
>> del bilancio di previsione 1974 con l istituzione del seguente
capitolo: Titolo I - Sez. I - Rub. II cap.7 bis – Assicurazione ai Consiglieri regionali L.
8.000.000.
Per gli esercizi successivi, il
capitolo di spesa corrispondente verra iscritto nei rispettivi bilanci.
|