Legge Regionale 7 maggio 1975, n. 38 Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del DPR n. 10 del 15- 1- 1972, in materia di Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica.
Art. 1Le funzioni
amministrative in materia di Consorzi Provinciali per l istruzione tecnica,
trasferite alla Regione dall art. 3 del DPR 15- 1- 1972 n. 10, sono esercitate
secondo le norme della presente legge.
Art. 2Il Consiglio Regionale
determina gli indirizzi generali per l esercizio delle funzioni di cui all
articolo precedente.
Art. 3La nomina dei componenti i
Consigli di Amministrazione dei Consorzi, ferma rimanendo la composizione
prevista dalle leggi vigenti, e disposta con decreto del Presidente della
Giunta Regionale su proposta dell Assessore alla Pubblica
Istruzione.
Il Presidente del Consorzio e
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell
Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta e la competente
Commissione Consiliare.
Il Vice Presidente del
Consorzio e eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.
Il Comitato esecutivo e eletto
dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
Di esso fanno parte di diritto
il Presidente e il Vice Presidente.
Art. 4L approvazione degli
atti dei Consorzi, prevista dallo art. 19 del RDL 26 settembre 1935, n. 1946, e
la vigilanza sul funzionamento dei Consorzi sono attribuite alla Giunta
Regionale o, per sua delega, all Assessore alla Pubblica
Istruzione.
Art. 5Il Presidente della Giunta
Regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta
dell Assessore alla Pubblica Istruzione, scioglie con proprio decreto, previa
deliberazione della Giunta Regionale, il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, e provvede, sempre su proposta dell Assessore alla Pubblica
Istruzione, alla nomina di un Commissario straordinario.
Il decreto di nomina del
Commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a 6 mesi, entro
il quale il Consiglio di Amministrazione dovra essere ricostituito.
Art. 6Il Consiglio di
Amministrazione ed il Commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro
durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica
del decreto del Presidente della Giunta Regionale di ricostituzione del
Consiglio.
Art. 7L esercizio finanziario dei
Consorzi Provinciali per l Istruzione Tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre.
Il Consiglio di Amministrazione
delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di
aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dall
Istituto Tesoriere.
Il conto consuntivo relativo
all esercizio finanziario 1° luglio 1974 - 30 giugno 1975 verra deliberato
entro il 31- 1- 1976.
Per il periodo 1° luglio - 31
dicembre 1975 si provvedera a deliberare un bilancio preventivo semestrale
secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sara deliberato il conto
consuntivo relativo a tale esercizio.
La Giunta Regionale o, per sua
delega l Assessore alla Pubblica Istruzione, provvedera a fissare i criteri
generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i Consorzi Provinciali per l
Istruzione Tecnica nella materia contabile.
Art. 8I Consigli di Amministrazione
dei Consorzi entro il 30- 6- 1975 deliberano la pianta organica del personale
strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali dei Consorzi e
dei centri di orientamento scolastico e professionale nei limiti della
situazione di fatto esistente al 31 marzo 72.
Essi provvederanno altresì, con
effetto 1° aprile 72, ad inquadrare e a sistemare il personale che da tale
data e alle dipendenze dei Consorzi e dei Centri Orientamento sulla base delle
mansioni di fatto esercitate e dell anzianita maturata, tenendo conto dei
parametri dello Stato per il personale dei Centri d Orientamento, e dei
parametri della Regione per il personale dei Consorzi.
Le norme di cui innanzi non si
applicano al personale che sia legato con rapporto di collaborazione
professionale o con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il Segretario del
Consorzio a modifica dell art. 9, paragrafo C dell art. 11 secondo e terzo
comma della legge 26- 9- 1935, n. 1946 e successive modificazioni, viene incluso
nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni
previste dalla predetta legge.
Gli atti di cui al presente
articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell art. 4 della presente
Legge.
Art. 9La Giunta Regionale o,
per sua delega, lo Assessore alla Pubblica Istruzione impartisce le direttive e
le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di
cui all art. 2 e per l applicazione delle norme sancite dai precedenti
articoli.
Art. 10La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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