Anno 1975
Numero 42
Data 21/05/1975
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 42

Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti.



Art. 1


La Regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalita ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.



Art. 2


E istituito presso la Regione Puglia il Centro Regionale Controllo Ambiente con lo scopo di raccogliere, elaborare e organizzare i dati relativi agli inquinamenti dell ambiente di vita e di lavoro.

Per far fronte alle esigenze di impianto e di primo funzionamento, e destinato al Centro Regionale Controllo Ambiente personale dipendente dalla Regione, con le modalita previste dall art. 69 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Con successiva legge saranno dettate norme sull ordinamento degli Uffici, sul numero e sulle qualifiche del personale da assegnare al Centro medesimo.




Art. 3


Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta dell Assessore all Ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili all aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovra prevedere:

a) la registrazione dell inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;

b) la registrazione dell inquinamento atmosferico di fondi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966;

c) la registrazione dell inquinamento del suolo;

d) la preparazione dell personale tecnico da adibire al servizio;

e) i rapporti con gli Enti Pubblici interessati.

Il Piano potra tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti Pubblici e di controllo sulle industrie. 




Art. 4


Per l attuazione dei compiti stabiliti dall’art. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati i presidi tecnici di base.



Art. 5


Il Piano puo prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge. 


Art. 6


Allo scopo di dotare i laboratori di Igiene e Profilassi della attrezzatura tecnico - scientifica necessaria alla attuazione delle finalita di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni Provinciali contributi per l acquisto, se non gia finanziato in virtu di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l avvenuto acquisto delle apparecchiature. 




Art. 7


Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, determinati per l anno 1974 in lire 350.000.000 si fara fronte con parte della disponibilita di cui al Cap. 324/ 2 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione >> dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima e a carico dello esercizio finanziario in cui la presente legge sara perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sara iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato << interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti >>. 




Art. 8


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.