Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 42 Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti.
Art. 1La Regione Puglia, per
una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le
modalita ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale
organizzazione di adeguate strutture tecniche.
Art. 2E istituito presso la Regione
Puglia il Centro Regionale Controllo Ambiente con lo scopo di raccogliere,
elaborare e organizzare i dati relativi agli inquinamenti dell ambiente di vita
e di lavoro.
Per far fronte alle esigenze di
impianto e di primo funzionamento, e destinato al Centro Regionale Controllo
Ambiente personale dipendente dalla Regione, con le modalita previste dall
art. 69 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Con successiva legge saranno
dettate norme sull ordinamento degli Uffici, sul numero e sulle qualifiche del
personale da assegnare al Centro medesimo.
Art. 3Entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva il piano, deliberato
dalla Giunta su proposta dell Assessore all Ambiente, per la istituzione e la
gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e
trasmissione dei dati utili all aggiornamento periodico dello stato degli
inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo
da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al
controllo delle fonti inquinanti.
In particolare il piano dovra
prevedere:
a) la registrazione dell
inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;
b) la registrazione dell
inquinamento atmosferico di fondi in applicazione della legge n. 615 del 13
luglio 1966;
c) la registrazione dell
inquinamento del suolo;
d) la preparazione dell
personale tecnico da adibire al servizio;
e) i rapporti con gli Enti
Pubblici interessati.
Il Piano potra tener conto,
ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti Pubblici e di
controllo sulle industrie.
Art. 4Per l attuazione dei
compiti stabiliti dall’art. 3 della presente legge la Regione individua nei
laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati i
presidi tecnici di base.
Art. 5Il Piano puo prevedere
la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per
interventi compatibili con i fini della presente legge.
Art. 6Allo scopo di dotare i
laboratori di Igiene e Profilassi della attrezzatura tecnico - scientifica
necessaria alla attuazione delle finalita di cui alla presente legge, la
Regione concede alle Amministrazioni Provinciali contributi per l acquisto, se
non gia finanziato in virtu di leggi o altri provvedimenti regionali, della
strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all art.
3.
I contributi saranno
corrisposti in un unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l
avvenuto acquisto delle apparecchiature.
Art. 7Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge, determinati per l anno 1974 in lire
350.000.000 si fara fronte con parte della disponibilita di cui al Cap. 324/ 2
<< Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione >> dello stato di previsione della
spesa del Bilancio 1974.
La competenza della spesa
medesima e a carico dello esercizio finanziario in cui la presente legge sara
perfezionata.
Uno stanziamento di uguale
importo sara iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli
esercizi successivi in apposito capitolo denominato << interventi per il
controllo e la prevenzione degli inquinamenti >>.
Art. 8La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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