Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 43 Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con lo intervento finanziario della Regione Puglia.
Art. 1E elevato a L.
300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall art. 12 del
DPR 22 maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica,
istituiti con RD 18 novembre 1929, n. 2074, convertito nella legge 31 marzo
1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni per l approvazione
definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche
di bonifica da realizzare con l intervento finanziario della Regione
Puglia.
Art. 2I Comitati tecnici
provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti
esecutivi, da realizzarsi con l intervento finanziario della Regione Puglia,
comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere
pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purche su questi
ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il
Comitato tecnico - amministrativo regionale alle OOPP.
Art. 3Sono da ritenersi
definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi
con l intervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche
di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano
ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dello
Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per
effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza
delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell applicazione dell IVA,
superino i limiti di competenza attribuiti all epoca dell istruttoria ai
predetti Organi, purche l importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite
di 300 milioni di lire.
Art. 4Qualora un progetto
esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in
due o piu province, la competenza istruttoria spetta al Genio Civile o all
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli
interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle
opere.
Art. 5La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
|