Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 49 Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.
CAPO 1GENERALITA
Art. 1E istituito il servizio
regionale di pronto soccorso.
Il servizio predetto consiste
nell organizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto e di collegamento,
di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a
prelevare il cittadino bisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a
provvedere alla prima diagnosi, al trattamento d urgenza e al trasporto fino al
presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia
adeguata.
CAPO 2L ORGANIZZAZIONE
Art. 2All espletamento del servizio
regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli
enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968,
n. 132.
Gli amministratori degli enti
ospedalieri e degli enti obbligati all espletamento del servizio regionale di
pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del
servizio nonche della continua efficienza dei mezzi allo stesso
adibiti.
Attesa la necessita di
procedere gradualmente all attuazione del servizio, all adempimento dell
obbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sara chiamato
con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell assessore
alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la
commissione di cui al successivo art. 10.
Nel medesimo decreto saranno
indicate modalita e termini per l applicazione della presente legge.
In caso di inadempienza si
procedera in via sostitutiva.
Art. 3Il servizio di cui alla
presente legge e assicurato dal personale addetto al servizio di pronto
soccorso presso ciascuno ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente
articolo.
Le variazioni degli organici
del personale addetto al servizio di pronto soccorso, necessari per l
applicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione
tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della
Giunta regionale, che provvede su proposta dell assessore alla sicurezza
sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Art. 4Gli enti ospedalieri chiamati
all espletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente
articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono
assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che
perseguano finalita di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.
Il trasferimento dei presidi
dei mezzi e del personale puo avvenire a titolo gratuito e deve essere
autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all art.
10.
Art. 5Nei centri abitati, in cui il
piano regionale ospedaliero non preveda l istituzione di ospedali, o fino all
attivazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla
popolazione residente ed alla distanza del piu vicino ospedale, si ravvisi l
opportunita di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni,
ovvero consorzi di comuni, comunita montane e consorzi socio - sanitari,
possono proporne l istituzione alla Giunta regionale.
Tali presidi fissi
extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla
commissione di cui al successivo art.10,
di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali,
secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
I comuni, i consorzi di comuni
e socio - sanitari e le comunita montane autorizzati allesercizio dei presidi fissi extraospedalieri
beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo 4°.
Art. 6L istituzione dei presidi di
cui al precedente articolo deve essere approvata dalla Giunta regionale, su
proposta dell assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed
ospedaliera, sentita la commissione di cui all art. 10.
L istituzione dei suddetti
presidi e concessa ove sussistano giustificati motivi, nonche ove l
organizzazione prevista garantisca, per idoneita dei locali proposti, numero e
qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario,
la continuita e l efficienza del servizio.
L erogazione dei contributi di
cui ai successivi articoli e condizionata all effettiva presenza ed efficienza
dell organizzazione prevista da direttive emanate dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consultiva.
Ove l organizzazione prevista
per i suddetti presidi venga a mancare o riduca la efficienza originaria ovvero
vengano a mancare i motivi che abbiano indotto l istituzione del presidio, la
Giunta Regionale, sentita la commissione consultiva di cui all art. 10, dispone
la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento
presso altro ente dei mezzi esistenti nel presidio soppresso.
Art. 7I presidi fissi
extraospedalieri di cui agli articoli 5 e 6 possono essere istituiti anche per
limitati periodi dell anno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.
Art. 8La Giunta regionale,
sentita la commissione di cui all art. 10, puo disporre il trasferimento dei
mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo
richiedano.
CAPO 3I MEZZI
Art. 9I mezzi per l espletamento del
servizio regionale di pronto soccorso consistono in:
a) ambulanze attrezzate e
dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi e fornite di
apparecchiature per la rianimazione e l assistenza per le insufficienze
cardiache;
b) elicotteri attrezzati per il
trasporto di ammalati;
c) sistema di collegamento a
mezzo radio - telefono e telefono.
I mezzi di cui al comma
precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico sono acquistati
con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del
servizio a norma dell art. 2.
I mezzi mobili potranno essere
utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente
legge, per l espletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e
degli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12- 2- 1968,
n. 132.
Art. 10Al fine di garantire l
uniformita del servizio, la Giunta regionale stabilisce, sentita apposita
commissione tecnico - consultiva, i requisiti che devono essere posseduti dal
personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti allo espletamento del
servizio, nonche dai mezzi strumentali
e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.
La commissione di cui al
precedente comma, nominata dalla Giunta regionale e presieduta dall assessore
alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed e composta: da
un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da
un direttore sanitario di ospedale, da cinque specialisti ospedalieri, dei quali
un anestesista rianimatore, uno di chirurgia d urgenza, uno di medicina
generale, uno di cardiologia ed un traumatologo.
La commissione da indicazioni
sull organizzazione ed il coordinamento del servizio, sull istituzione dei
presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento
obbligatorio per il personale.
Art. 11Tutti i presidi, mobili e
fissi, ospedalieri ed extraospedalieri, del servizio regionale di pronto
soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo
all Ospedale Consorziale di Bari.
All atto dell attivazione
sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai
precedenti articoli 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.
Art. 12Il sistema radiofonico di cui
al precedente articolo fa capo all Ospedale Consorziale di Bari che e titolare
delle concessioni amministrative necessarie.
Il predetto ente ospedaliero
cura l organizzazione e l efficienza operativa del servizio secondo
indicazioni dell assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed
ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui all art. 10.
La manutenzione ordinaria e
straordinaria del sistema e effettuata dall Ente ospedaliero Ospedale
Consorziale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere
della Giunta regionale.
Gli enti di cui all art. 2, i
comuni, i consorzi di comuni, le comunita montane ed i consorzi socio -
sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite
dallente organizzatore nonche a permettere l accesso del personale addetto
all installazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i
propri presidi fissi e mobili.
Essi, inoltre, devono
comunicare all ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari ogni informazione
circa l organizzazione e l efficienza
del servizio e degli impianti.
CAPO 4INTERVENTI FINANZIARI E NORME FINANZIARIE
Art. 13Le spese per l acquisto da
parte degli enti incaricati del servizio a norma dell art. 2, dei mezzi mobili
destinati al servizio regionale di pronto soccorso sono a totale carico della
Regione.
Le spese di gestione dei
suddetti mezzi mobili, ivi comprese quelle a carattere straordinario sono a
carico della Regione fino alla concorrenza dell 80% della somma dimostrata a
tale scopo dall ente proprietario.
A totale carico di quest
ultimo rimane la spesa relativa al personale addetto.
Art. 14La spesa relativa all
installazione e alla gestione, ivi compresa quella di manutenzione del sistema
di collegamento a mezzo radio e a totale carico della Regione, che ne fa
accredito, previa dimostrazione particolareggiata, all ente ospedaliero
ospedale Consorziale di Bari.
La spesa relativa al personale
addetto e a carico dell ente proprietario del presidio presso il quale il
personale medesimo presta servizio.
L ente ospedaliero ospedale
Consorziale di Bari e tenuto a curare l installazione, l organizzazione e la
manutenzione degli impianti per il collegamento radio.
A tal fine gli enti, i comuni,
i consorzi di comuni, le comunita montane ed i consorzi socio - sanitari
interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell ente organizzatore,
nonche a permettere l accesso del personale addetto all installazione ed alla
manutenzione agli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e
mobili.
Art. 15Salvo quanto previsto negli
articoli precedenti, la Regione concorre alle spese di installazione e gestione,
escluse quelle relative ai locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto
soccorso di cui agli articoli 5, 6 e 7.
A tal fine la Giunta e
autorizzata a concedere ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta
dell assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera,
contributo fino al 50 per cento della spesa di installazione e del 50 per cento
del totale della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa al personale
sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario addetto.
Ove i suddetti presidi siano
installati e gestiti da consorzi di comuni, comunita montane o consorzi socio -
sanitari, il contributo sulle spese di installazione e elevabile fino al 100
per cento e quello sulle spese di gestione fino all ottanta per cento del
totale.
Al comune delle Isole Tremiti
e riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni.
Il contributo relativo alle
spese di installazione del servizio presso detto comune puo includere quelle
concernenti i locali.
Il presidio presso il comune
delle Isole Tremiti e dotato di attrezzature speciali di pronto soccorso in
relazione alla particolare posizione ed alle attivita turistico - sportive ivi
esercitate.
Art. 16Le spese conseguenti all
acquisto ed al rinnovo dei mezzi di cui all art. 9 sono a totale carico della
Regione.
L accertamento di <<
fuori uso >> dell apparecchiatura e espletato dagli uffici tecnici della
Regione.
Dalla spesa occorrente al
rinnovo del mezzo vanno dedotte le somme recuperate dalla vendita del materiale
dichiarato << fuori uso >> e le eventuali somme dovute da
terzi.
Agli acquisti provvedono le
amministrazioni interessate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli
9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze di uniformita dei mezzi addetti al
servizio, salvo per i servizi radio, cui provvede l ente ospedaliero ospedale
Consorziale di Bari.
Art. 17I mezzi mobili dovranno
essere di colore bianco, con fascia laterale di colore azzurro, sulla quale
figuri la scritta << Regione Puglia - Servizio regionale di pronto
soccorso >> eseguita dalla denominazione dell ente proprietario del mezzo
stesso.
Art. 18Sono immediatamente
adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di
collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del
Consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1973.
Art. 19In attesa della
organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni
della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di
pronto soccorso extraospedaliero dall ente ospedaliero di Castellaneta, per il
periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai
successivi articoli nei limiti dell importo massimo del contributo erogato nel
decorso esercizio 1974.
Art. 20Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge si fara fronte con lo stanziamento annualmente
iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci in apposito capitolo
denominato << Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso >>.
Per l esercizio finanziario
1975 l ammontare del << Fondo per il servizio regionale di pronto
soccorso >> e determinato in lire 250.000.000.
Nello stato di previsione della
spesa di bilancio per l esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. 112 - Servizio regionale
di pronto soccorso, centri di medicina sociale e del lavoro, centri di
diagnostica per le menomazioni psichiche, fisiche e sensoriali( l.r. 25- 8-
1973, n. 22) in diminuzione L. 250.000.000
Cap. 112/ bis - Fondo per il
servizio regionale di pronto soccorso - nuova istituzione in aumento L.
250.000.000
Art. 21Sono abrogati gli
articoli 1, lett. c), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.
Art. 22La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.
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