Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 50 Istituzione di Parchi naturali attrezzati.
Art. 1Istituzione dei Parchi naturali
attrezzati Enti pubblici, Consorzi
amministrativi, Societa e privati, possono istituire, su terreno proprio o di
cui abbiano la disponibilita, parchi naturali attrezzati con le caratteristiche
e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
Specifica iniziativa in materia
compete alle Provincie, alle Comunita montane e ai comuni, eventualmente
consorziati fra loro, mentre la Regione promuove l azione di tali Enti e
coordina qualsiasi intervento in materia.
Art. 2Definizione di parco naturale
attrezzato I parchi naturali attrezzati
sono territori che, per l ubicazione e le caratteristiche ambientali, integrati
da idonee attrezzature, si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per le
finalita di cui al successivo art. 3.
Ove non vi sia vegetazione
spontanea, e possibile costituire parchi naturali attrezzati mediante la
ricostruzione di associazioni vegetali tipiche della zona.
Art. 3Finalita I parchi naturali
attrezzati in un determinato ambiente naturale hanno come fine il risanamento e
la ristrutturazione territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi e
turistico - sportivi. Essi, inoltre, costituiscono strumento per l insegnamento
delle scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della
natura.
Art. 4Struttura e caratteristica dei
Parchi Per realizzare le finalita di
cui sopra, il territorio da destinare a parco deve rispondere ai seguenti
requisiti:
1) estensione di norma non
inferiore a 30 Ha e senza soluzione di continuita;
2) agevole accesso ed adeguati
parcheggi esterni;
3) possibilita di realizzare
sentieri di visita sicuri e tali da non alterare l ambiente
naturale.
Devono essere preferite aree
aventi coperture vegetali a bosco, oppure a macchie, a gariga o a pascoli.
Nell interno del parco possono
essere previste e costituite oasi di protezione per finalita specifiche.
I limiti territoriali dei
parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione devono seguire possibilmente
linee naturali.
Il perimetro del parco dovra
essere contrassegnato da apposita segnaletica.
Art. 5Divieti Non e ammessa alcuna forma di
utilizzazione dei parchi naturali, per tutta la loro consistenza, che non sia
rivolta al conseguimento delle finalita proprie del parco stesso.
In particolare, nei parchi e
vietato:
- esercitare la caccia e l
uccellagione;
- aprire e coltivare cave e
miniere e asportare minerali;
- svolgere attivita
pubblicitaria;
- introdurre animali o vegetali
estranei all ambiente;
- accendere
fuochi;
- transitare con mezzi
motorizzati;
- tagliare, asportare o
danneggiare piante e raccogliere fiori;
- molestare, catturare, ferire
e uccidere animali;
- abbandonare
rifiuti;
- introdurre strumenti o
macchine rumorose.
L esercizio delle attivita
sportive, ricreative e culturali e disciplinato nell apposito piano previsto
nell art. 6.
Art. 6Piani di
utilizzazione La istituzione e la
destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbono avvenire con
decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano che, nel rispetto
dell ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di
adeguati servizi nonche le norme per la gestione.
Gli enti, le Societa o le
persone interessate di cui all art. 1, possono chiedere all Assessorato
regionale all Ambiente assistenza per la redazione del piano.
Il piano dovra precisare le
modalita con le quali viene assicurata la sorveglianza nel parco.
Il piano, previo parere della
Commissione di cui all art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve
naturali, su proposta dell Assessore competente deve essere approvato dalla
Giunta Regionale.
Il decreto del Presidente della
Giunta classifichera il parco naturale e ne delimitera il perimetro, sentita
la Commissione.
Ogni cinque anni i piani di
utilizzazione, previo parere della suddetta Commissione, devono essere
aggiornati a cura dell assessorato competente, anche al fine di verificare la
permanenza e l evoluzione dei valori ambientali esistenti all epoca della
istituzione del parco e di proporre, se del caso, la struttura temporanea di
parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostruzione dell ambiente.
Le definitive determinazioni in
ordine a tale aggiornamento rientrano nella competenza della Giunta Regionale.
Art. 7Contributi Per l acquisto o l
affitto dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l inserimento delle
strutture previste nei piani di utilizzazione, nonche per i successivi
interventi inerenti alla gestione, la Giunta Regionale e autorizzata a
concedere contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta
ammissibile.
Art. 8Domande di
contributo Le domande tendenti ad ottenere
i benefici previsti dall articolo precedente, da rivolgere al Presidente della
Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere accompagnate
dal piano di utilizzazione di cui all art. 6 con allegata una relazione
descrittiva.
Entro il 31 marzo dell anno
successivo la Giunta provvede, sentita la Commissione per i parchi e le riserve
naturali, ad approvare il programma di finanziamento degli interventi, da
sottoporre all approvazione del Consiglio Regionale.
Art. 9Proventi Gli eventuali redditi del
terreno ed i proventi della gestione devono essere utilizzati per le finalita
proprie del parco.
Art. 10Vincoli La costituzione del parco
determina la immediata soggezione del relativo terreno al vincolo idrogeologico
e paesistico.
La destinazione a parco non
puo essere inferiore ad anni trenta.
Art. 11Sorveglianza La Regione esercita il
controllo permanente sulla utilizzazione dei parchi secondo i piani approvati.
Art. 12Sanzioni Per le violazioni ai divieti e
ai vincoli di cui alla presente legge, nonche a quelli fissati con decreto di
approvazione del piano, si applicano le sanzioni amministrative da lire 5.000 e
L. 200.000, avendo riguardo alla gravita delle violazioni, ai precedenti ed
all eta di chi le ha commesse.
Delle violazioni e redatto
apposito verbale, copia del quale dovra essere immediatamente consegnata al
trasgressore, e, ove cio non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di
riceverla, sara provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L originale del verbale e
trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma
dovuta e ne da comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Contro il verbale di
contravvenzione e ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il
termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente, o per delega l
Assessore per la Difesa dell ambiente,
decide con provvedimento definitivo motivato ed ingiunge all obbligato -
con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta maggiorata
delle spese.
L ingiunzione costituisce
titolo esecutivo.
Contro di essa l interessato
entro il termine prefisso per il pagamento, puo ricorrere dinanzi al pretore
del luogo in cui e stata accertata l infrazione.
Le somme riscosse ai sensi del
presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Le sanzioni per le violazioni
di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato
in materia.
Art. 13Gestione La gestione del parco e
affidata all Ente promotore.
Art. 14Decadenza dai
benefici La grave e ripetuta violazione
delle norme contenute nel piano di cui all art. 6 e dei relativi aggiornamenti
comporta la chiusura del parco e la decadenza dai benefici conseguiti in base
alla presente legge.
Il provvedimento e adottato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La Regione puo in tal caso
acquisire al demanio regionale i terreni assoggettati a parchi anche mediante le
forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.
Art. 15Disposizioni
finanziarie Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si fara fronte con
apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
bilancio 1975 e successivi.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. 297/ 2 - << Fondo
globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione >> in diminuzione L. 500.000.000
Cap. 295/ ter - <<
Contributi per l istituzione e la gestione di parchi naturali e attrezzati
>> - nuova istituzione in aumento L. 500.000.000 alla Rubrica VI che pure
si istituisce nella Sezione VI del Titolo 11 della Spesa al titolo <<
Interventi per la difesa dell Ambiente >>.
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