Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 51 Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.
Art. 1Strutture ed infrastrutture
agricole finanziate dalla CEE e dallo stato italiano Al fine di agevolare le opere
di interesse collettivo che hanno
ottenuto i benefici previsti dal regolamento CEE del Consiglio n. 17/ 64 del 5
febbraio 1964 e quelli dell art.35
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonche gli impianti cooperativi per
la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e
creditizie di cui all art. 9 della predetta legge, n. 910 per la cui
esecuzione, stante l aumento dei prezzi, la spesa ammessa e inadeguata, la
Regione puo concedere sul supero di spese contributi integrativi in conto
interessi con le modalita previste dall art. 16 della citata legge 27 ottobre
1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti
annualita.
Le stesse provvidenze possono
essere concesse per impianti sociali o parte di essi quando siano stati realizzati senza l
intervento pubblico, sempre che si riconosca la loro efficienza nonche la loro
utilita e validita ai fini della valorizzazione della produzione
agricola.
Art. 2Entita
contributi I contributi integrativi
di cui all articolo precedente possono essere concessi, a favore degli
organismi cooperativi, consorzi ed enti, sull importo risultante dalla
differenza fra la spesa sostenuta e documentata e la spesa ammessa a
finanziamento per le medesime opere ed impianti.
Art. 3Sfera dazione delle
agevolazioni creditizie I contributi di cui al 1° comma
dell art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti in corso di
realizzazione od ultimati posteriormente al 31 marzo 1972, sia sulla maggiore
spesa derivante da atti contrattuali per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla
maggiore spesa derivante dalla revisione prezzi per aumenti che si siano
verificati in corso di esecuzione.
Le provvidenze di cui al 2°
comma dell art.1 possono essere
concesse sulla spesa non ammessa a finanziamento pubblico risultante dagli atti
amministrativo - contabili dell organismo richiedente.
Le istanze di revisione devono
essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall entrata in vigore
della presente legge.
Per la revisione si applicano
le norme statali vigenti.
Art. 4Mutui per il miglioramento
delle strutture aziendali ed interaziendali Per l attuazione delle
iniziative previste dal 1° comma dell art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, e concesso un concorso negli interessi sui mutui contratti dagli
imprenditori agricoli singoli ed associati ai termini della Legge 5 luglio 1928,
n. 1760, per l intera spesa riconosciuta ammissibile.
Il concorso negli interessi di
cui al comma precedente e pari alla differenza tra le rate di preammortamento e
di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli Istituti ed
Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del
Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l Agricoltura e per le
Foreste, a norma dell art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e le rate di
preammontare e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai
beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.
Tale agevolazione e concessa
anche per i mutui integrativi previsti dall art. 15 - quarto comma - della
legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1975.
Art. 5Ripianamento di esposizioni
debitorie Alle cooperative e loro
consorzi che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione,
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici realizzati o
ampliati con il concorso finanziario dello Stato, possono essere concessi, una
tantum, mutui straordinari a tasso agevolato assistiti dal contributo regionale
in conto interessi con ammortamento fino a venti anni per il ripianamento delle
esposizioni debitorie in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge purche non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano
ai maggiori costi degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una
economica gestione.
Con le disponibilita recate
dalla presente legge per il ripianamento di esposizioni debitorie, si
provvedera altresi, all attuazione degli interventi nel settore zootecnico
previsti dall art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n.
7.
Art. 6Procedure Per ottenere i benefici di cui
ai precedenti articoli 1, 4 e 5, gli interessati devono inoltrare alla Regione
Puglia - Assessorato all Agricoltura e Foreste - domanda in carta legale
corredata dalla necessaria documentazione.
L inoltro delle domande agli
Enti finanziatori avverra con nulla - osta dell Assessore all Agricoltura e
Foreste.
Art. 7Rapporti con gli istituti di
credito Le modalita di
erogazione dei mutui agevolati di cui agli artt. 1, 4 e 5 della presente legge,
ed i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito, sono regolati da
apposita convenzione. Nella convenzione dovra stabilirsi che il tasso di
interesse praticato dall Istituto o Ente mutuante deve essere quello fissato
con decreto interministeriale previsto dall art. 34 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza fra il
suddetto tasso, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese
accessorie, e quello a carico del mutuatario, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.
Art. 8Modalita di
applicazione La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, provvede alla concessione
ed alla liquidazione del concorso regionale sui mutui previsti dagli artt. 1, 4 e 5 della presente
legge.
Art. 9Garanzia sussidiaria del fondo
interbancario Le operazioni creditizie previste dalla
presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono
assistite, ai sensi dell art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del
<< Fondo interbancario >> istituito con l art. 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall articolo 36
della legge medesima.
Art. 10Anticipazioni sui contributi
all Ente di Sviluppo La Regione, ai fini della
istruttoria delle pratiche per la concessione dei benefici di cui agli artt. 1 e
5 della presente legge, si avvale dell opera dell Ente di
Sviluppo.
In attesa di perfezionamento
dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze piu immediate ed evitare
ulteriori aggravi di oneri, l Assessore regionale all Agricoltura, con proprio
provvedimento e su richiesta motivata, autorizza l erogazione di anticipazioni
sino alla concorrenza di cinque miliardi all Ente di Sviluppo per concedere
congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura dei maggiori costi
ammissibili e sulle esposizioni debitorie di cui agli artt. 1 e 5 della presente
legge.
Tali anticipazioni saranno
restituite alla Regione con il ricavato delle operazioni dei mutui perfezionati.
Art. 11Oneri
finanziari Alle spese per l attuazione di
quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della presente legge si provvedera con uno
stanziamento annuale di L. 2.252.000.000 in apposito capitolo recante la
denominazione << Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie
nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole >> che sara
istituito nel bilancio regionale per l esercizio 1975 e per ciascuno degli anni
dal 1976 al 1994 che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari
rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dal
DL 24 febbraio 1975, n. 26.
Alle spese per l attuazione di
quanto disposto dall art. 5 della presente legge si provvedera con uno
stanziamento annuale di lire 250.000.000 in apposito capitolo recante la
denominazione << Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie
per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi
>> che sara istituito nel bilancio regionale per l esercizio 1975 e per
ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente trovera copertura con i
mezzi finanziari, rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui
fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche con
finanziamenti statali nel settore dell agricoltura.
Agli oneri per l attuazione di
quanto previsto dall art. 10 della presente legge si fara fronte mediante
istituzione nel Bilancio della Regione di apposito capitolo nel titolo IV -
Contabilita speciali - intitolato << Anticipazioni in conto mutui
straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali >> L.
5.000.000.000 che trovera identica contropartita nel titolo sesto dell entrata
nel bilancio regionale - Contabilita speciali - nell apposito capitolo
<< Rimborso di anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati
assistiti da contributi regionali >> L. 5.000.000.000
Art. 12Variazioni al
Bilancio Al Bilancio per l esercizio
1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte
spesa
Variazioni in
diminuzione:
Cap. 253 - << Interventi
per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di
miglioramento fondiario con l assegnazione recata dal DL 24- 2- 1975 n. 26
>> (da sopprimere) L.
2.252.000.000
Cap. 248 - << Concorso
nell interesse sui mutui concessi alle Cooperative per la trasformazione di
passivita onerose esistenti al 21- 12-
1973 ai sensi dell art. 16 della legge 27- 10- 1966, n. 910 e successive
modificazioni ed integrazioni >> (da sopprimere) L.
250.000.000
variazioni in
aumento:
Cap. 269/ ter <<
Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle
strutture ed infrastrutture agricole >> (di nuova istituzione) L.
2.252.000.000
Cap. 269/ quater <<
Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di
esposizioni debitorie di organismi cooperativi e loro consorzi >> (di
nuova istituzione) L. 250.000.000
Art. 13La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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