Anno 1975
Numero 51
Data 07/06/1975
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 51

Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.



Art. 1

Strutture ed infrastrutture agricole finanziate dalla CEE e dallo stato italiano


Al fine di agevolare le opere di interesse  collettivo che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento CEE del Consiglio n. 17/ 64 del 5 febbraio 1964 e quelli dell art.35  della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonche gli impianti cooperativi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e creditizie di cui all art. 9 della predetta legge, n. 910 per la cui esecuzione, stante l aumento dei prezzi, la spesa ammessa e inadeguata, la Regione puo concedere sul supero di spese contributi integrativi in conto interessi con le modalita previste dall art. 16 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualita.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per impianti sociali o parte di essi  quando siano stati realizzati senza l intervento pubblico, sempre che si riconosca la loro efficienza nonche la loro utilita e validita ai fini della valorizzazione della produzione agricola.




Art. 2

Entita contributi


I contributi integrativi di cui all articolo precedente possono essere concessi, a favore degli organismi cooperativi, consorzi ed enti, sull importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta e documentata e la spesa ammessa a finanziamento per le medesime opere ed impianti.


Art. 3

Sfera dazione delle agevolazioni creditizie


I contributi di cui al 1° comma dell art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti in corso di realizzazione od ultimati posteriormente al 31 marzo 1972, sia sulla maggiore spesa derivante da atti contrattuali per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione prezzi per aumenti che si siano verificati in corso di esecuzione.

Le provvidenze di cui al 2° comma dell art.1  possono essere concesse sulla spesa non ammessa a finanziamento pubblico risultante dagli atti amministrativo - contabili dell organismo richiedente.

Le istanze di revisione devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti. 




Art. 4

Mutui per il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali


Per l attuazione delle iniziative previste dal 1° comma dell art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e concesso un concorso negli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli singoli ed associati ai termini della Legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l intera spesa riconosciuta ammissibile.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente e pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l Agricoltura e per le Foreste, a norma dell art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e le rate di preammontare e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.

Tale agevolazione e concessa anche per i mutui integrativi previsti dall art. 15 - quarto comma - della legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1975. 




Art. 5

Ripianamento di esposizioni debitorie


Alle cooperative e loro consorzi che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari a tasso agevolato assistiti dal contributo regionale in conto interessi con ammortamento fino a venti anni per il ripianamento delle esposizioni debitorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purche non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione.

Con le disponibilita recate dalla presente legge per il ripianamento di esposizioni debitorie, si provvedera altresi, all attuazione degli interventi nel settore zootecnico previsti dall art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7.




Art. 6

Procedure


Per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato all Agricoltura e Foreste - domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverra con nulla - osta dell Assessore all Agricoltura e Foreste. 




Art. 7

Rapporti con gli istituti di credito


Le modalita di erogazione dei mutui agevolati di cui agli artt. 1, 4 e 5 della presente legge, ed i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovra stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall Istituto o Ente mutuante deve essere quello fissato con decreto interministeriale previsto dall art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico del mutuatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento. 



Art. 8

Modalita di applicazione


La Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Agricoltura e Foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso regionale sui mutui previsti dagli  artt. 1, 4 e 5 della presente legge.



Art. 9

Garanzia sussidiaria del fondo interbancario


 Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite, ai sensi dell art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del << Fondo interbancario >> istituito con l art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall articolo 36 della legge medesima.



Art. 10

Anticipazioni sui contributi all Ente di Sviluppo


La Regione, ai fini della istruttoria delle pratiche per la concessione dei benefici di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge, si avvale dell opera dell Ente di Sviluppo.

In attesa di perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze piu immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, l Assessore regionale all Agricoltura, con proprio provvedimento e su richiesta motivata, autorizza l erogazione di anticipazioni sino alla concorrenza di cinque miliardi all Ente di Sviluppo per concedere congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura dei maggiori costi ammissibili e sulle esposizioni debitorie di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione con il ricavato delle operazioni dei mutui perfezionati.  




Art. 11

Oneri finanziari


Alle spese per l attuazione di quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della presente legge si provvedera con uno stanziamento annuale di L. 2.252.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione << Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole >> che sara istituito nel bilancio regionale per l esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dal DL 24 febbraio 1975, n. 26.

Alle spese per l attuazione di quanto disposto dall art. 5 della presente legge si provvedera con uno stanziamento annuale di lire 250.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione << Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi >> che sara istituito nel bilancio regionale per l esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari, rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche con finanziamenti statali nel settore dell agricoltura.

Agli oneri per l attuazione di quanto previsto dall art. 10 della presente legge si fara fronte mediante istituzione nel Bilancio della Regione di apposito capitolo nel titolo IV - Contabilita speciali - intitolato << Anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali >> L. 5.000.000.000 che trovera identica contropartita nel titolo sesto dell entrata nel bilancio regionale - Contabilita speciali - nell apposito capitolo << Rimborso di anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali >> L. 5.000.000.000




Art. 12

Variazioni al Bilancio


Al Bilancio per l esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 253 - << Interventi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario con l assegnazione recata dal DL 24- 2- 1975 n. 26 >>  (da sopprimere) L. 2.252.000.000

Cap. 248 - << Concorso nell interesse sui mutui concessi alle Cooperative per la trasformazione di passivita  onerose esistenti al 21- 12- 1973 ai sensi dell art. 16 della legge 27- 10- 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni >> (da sopprimere) L. 250.000.000

variazioni in aumento:

Cap. 269/ ter << Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole >> (di nuova istituzione) L. 2.252.000.000

Cap. 269/ quater << Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di organismi cooperativi e loro consorzi >> (di nuova istituzione) L. 250.000.000




Art. 13


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.