Anno 1975
Numero 52
Data 07/06/1975
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 52

Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, N. 18.



Art. 1


Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1- 1- 1975, la normativa contenuta all art. 89 della l.r. n. 18/ 74.

Le anzianita pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalita di cui all art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell art. 68 del DPR 30- 6- 1972 n. 748.

Il personale in servizio alla data dell1-4-72,  presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell art.6  del DPR n. 3/ 72, e inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1 aprile 1972.

Dalla stessa data decorrera il trattamento economico previsto per il personale in servizio all art. 89 della l.r. n. 18/ 74.




Art. 2


Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio all entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972- 1973 che non trovasi nelle condizioni previste dal 2° comma dell articolo 86 della legge regionale n. 18/ 74, nonche quello nominato nell anno formativo 1973-74, e inquadrabile nell ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A° allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalita fissate dall art. 86 della l.r. n. 18/ 74.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici gia espletati per propria necessita dall Ente Regione, in servizio presso gli Uffici Regionali all entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 18/ 74.




Art. 3


Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al cap. 13 del Bilancio di previsione 1975 all oggetto << Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc. >>. 


Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.