Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 52
Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, N. 18.
Art. 1Al personale trasferito alla
Regione Puglia, dai disciolti enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica,
per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1- 1- 1975, la
normativa contenuta all art. 89 della l.r. n. 18/ 74.
Le anzianita pregresse vengono
riconosciute e valutate con le modalita di cui all art. 92 della predetta
legge.
Al medesimo personale si
estendono i benefici dell art. 68 del DPR 30- 6- 1972 n. 748.
Il personale in servizio alla
data dell1-4-72, presso i Patronati
scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell art.6 del DPR n. 3/ 72, e inquadrato nei ruoli
regionali con decorrenza 1 aprile 1972.
Dalla stessa data decorrera il
trattamento economico previsto per il personale in servizio all art. 89 della
l.r. n. 18/ 74.