Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 53
Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42 agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
Art. 1Tenuto conto dell aumento dei
tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo
venticinquennale - previsto dall art. 1 delle leggi Regionali 4 luglio 1973, n.
17 e 13 dicembre 1974, n. 42 nella misura del 5% - viene elevato al 9%.
La maggiorazione non si applica
alle operazioni di finanziamento gia concluse alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il contributo di cui al
presente articolo potra essere utilizzato dagli Enti Locali per l assunzione
di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potra
essere delegato agli Istituti mutuanti.