Anno 1975
Numero 53
Data 07/06/1975
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 53

Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42 agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.



Art. 1


Tenuto conto dell aumento dei tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo venticinquennale - previsto dall art. 1 delle leggi Regionali 4 luglio 1973, n. 17 e 13 dicembre 1974, n. 42 nella misura del 5% - viene elevato al 9%.

La maggiorazione non si applica alle operazioni di finanziamento gia concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di cui al presente articolo potra essere utilizzato dagli Enti Locali per l assunzione di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potra essere delegato agli Istituti mutuanti.




Art. 2


Allonere derivante dall attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sara disposto con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale sul capitolo << Contributo alle aziende speciali di cui al TU della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con RD 15- 10- 1925, numero 2578.