Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 6
Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea.
Art. 1Per le esigenze di trasporto
delle popolazioni interessate al servizio di autolinea affidati in regime
precario e di emergenza la Giunta regionale e autorizzata ad erogare la somma
di L. 5.500.000.000.
La Regione assumera, nei
limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli
altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di
bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale
disavanzo di gestione degli esercizi concernenti le autolinee
suddette.