Anno 1976
Numero 6
Data 29/01/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 6

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea.



Art. 1


Per le esigenze di trasporto delle popolazioni interessate al servizio di autolinea affidati in regime precario e di emergenza la Giunta regionale e autorizzata ad erogare la somma di L. 5.500.000.000.

La Regione assumera, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale disavanzo di gestione degli esercizi concernenti le autolinee suddette.




Art. 2


Le imprese titolari dell affidamento precario dei servizi di autolinea potranno usufruire dell intervento finanziario regionale, a seguito degli accertamenti tecnico - contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall Assessore ai Trasporti, i quali determineranno le risultanze della effettiva gestione che dovra essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell Azienda affidataria – corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione - la Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell Assessore  ai Trasporti, puo disporre l erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.




Art. 3


All onere derivante dall attuazione della presente legge si provvede: per L. 4.000.000.000 con lo stanziamento di pari somma di cui al Cap. 192 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l esercizio 1975, avente per oggetto << Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche e comprensoriali concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linee >> e per L. 1.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento di cui al cap. 194 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio 1975 avente ad oggetto << Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti pendolari( lr 5- 2- 1975, n. 18) >> ed aumento di pari somma dello stanziamento di cui al predetto cap. 192.

La competenza della spesa e a carico dellesercizio in cui la presente legge sara perfezionata.  




Art. 4


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione della Repubblica Italiana e 60 dello Statuto della Regione Puglia.