Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 7 Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.
Art. 1Alle imprese private in quanto
titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di
linea ordinaria per viaggiatori nell anno 1975, possono essere concessi
contributi dalla Regione.
Tali contributi verranno
erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di
esercizio per il periodo 1° gennaio – 31
dicembre 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo
concesse all Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
Art. 2I contributi saranno erogati
entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e
fissata in L. 150 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti,
in L. 140 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50
dipendenti.
Nella graduazione della misura
del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari,
lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le
imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle
che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionale, provinciali,
aziendali e le leggi sociali.
Art. 3Ai fini della determinazione
dei contributi, sono escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in
subappalto.
Per l attuazione della
presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l
analogo contributo relativo all anno 1974 in applicazione della legge regionale
25- 1- 1975, n. 14.
Le stesse condizioni e
modalita valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che
non potranno comunque superare la misura massima di L. 30 per Km. di
percorrenza.
Art. 4Per l erogazione dei
contributi e autorizzata la spesa di L. 900 milioni.
Art. 5All onere di L. 900 milioni
derivante dallattuazione della presente
legge, per l anno finanziario 1975, si
provvede utilizzando le disponibilita del Cap. 191: <<Erogazione di contributi straordinari
agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione >>
dello stato di previsione della spesa di bilancio per l anno finanziario
medesimo.
La competenza della spesa e a
carico dellesercizio in cui la presente legge sara
perfezionata.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
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