Anno 1976
Numero 7
Data 29/01/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 7

Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.



Art. 1


Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell anno 1975, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio –  31 dicembre 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.




Art. 2


I contributi saranno erogati entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata in L. 150 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 140 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionale, provinciali, aziendali e le leggi sociali.




Art. 3


Ai fini della determinazione dei contributi, sono escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l analogo contributo relativo all anno 1974 in applicazione della legge regionale 25- 1- 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalita valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 30 per Km. di percorrenza. 




Art. 4


Per l erogazione dei contributi e autorizzata la spesa di L. 900 milioni. 


Art. 5


All onere di L. 900 milioni derivante dallattuazione  della presente legge, per l anno finanziario 1975,  si provvede utilizzando le disponibilita del Cap. 191:  <<Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione >> dello stato di previsione della spesa di bilancio per l anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa e a carico dellesercizio in cui la presente legge sara perfezionata.




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.