Anno 1976
Numero 13
Data 03/06/1976
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Legge Regionale 3 giugno 1976, n. 13

Modifica ed integrazioni delle leggi regionali 20 gennaio 1975, n.5 e 6 relative, rispettivamente, all'assistenza ospedaliera e alla formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.



Art. 1


All art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

<< Agli effetti della presente legge sono considerati non abbienti, gli iscritti negli elenchi comunali previsti dall art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27- 7- 1934, n. 1265, nonche i cittadini assistiti dal Comune in forma continuativa.

Hanno diritto altresì all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori in cerca di prima occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o disoccupazione, perdano temporaneamente il diritto alla assistenza ospedaliera, nonche i loro familiari a carico >>.




Art. 2


L articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e sostituito dal seguente:

<< L erogazione dell assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate degli enti mutualistici ed in atto alla data dell 11 luglio 1974 sara assicurata dalla Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132 istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data in cui saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle nuove convenzioni.

La Regione provvede alla stipula delle convenzioni entro 360 giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica.

Le convenzioni vigenti decadono allo scadere del termine di cui al precedente comma ed ai cittadini residenti in Comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti e case di cura gia convenzionati, l assistenza ospedaliera sara assicurata in forma indiretta >>.




Art. 3


Il secondo comma dell art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e sostituito dai seguenti: 

<< Il ricovero degli aventi diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione non e subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso case di cura private convenzionate, per il quale e necessario ottenere preventiva impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici regionali.

Dietro richiesta da parte del medico curante dell assistito, gli uffici regionali, esperiti i controlli ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente l impegnativa di ricovero.

Apposito regolamento da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovra indicare le procedure per la richiesta dell impegnativa e per il relativo rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dell impegnativa medesima.

Le case di cura convenzionate sono tenute a comunicare ai competenti uffici regionali la data di accettazione o di dimissioni dell assistito entro tre giorni dall avvenuto ricovero o dimissione >>.




Art. 4


All art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 dopo il secondo comma e aggiunto il seguente:

<< Al di fuori dell orario ordinario e consentito al personale medico ospedaliero l esercizio dell attività libero - professionale secondo le disposizioni di cui all art. 47 del DPR 27- 3- 1969, n. 130 >>.




Art. 5


Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e aggiunto il seguente articolo:

<< Articolo 12/ bis (Scheda nosologica obbligatoria).

Gli Enti Ospedalieri, le Cliniche Universitarie, gli  Istituti a carattere scientifico, gli Istituti ed Enti di cui  all art. 1, penultimo comma, della legge 12- 2- 1968, n. 132,  gli Istituti ed Enti di cui alla legge 26- 11- 1973, n. 817 e gli Istituti e Case di Cura private, convenzionate e non, operanti nella Regione Puglia, sono tenute a compilare e  trasmettere all Assessorato Regionale alla Sanita, entro 10 giorni dalla dimissione del ricoverato, la << Scheda nosologica >> secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale >>.




Art. 6


Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e aggiunto il seguente articolo:

<< Articolo 12/ ter (accompagnamento materno).

Negli Enti ospedalieri e consentito, a giudizio dei sanitari, l accompagnamento dei minori ricoverati di eta non superiore agli anni 6.

La Giunta Regionale determina annualmente il rapporto di incidenza dell accompagnamento rispetto al numero delle degenze godute dai minori di anni 6.

Il numero delle degenze per accompagnamento, calcolato, con il criterio di cui al comma precedente, va aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del Fondo regionale dellAssistenza Ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.

Per affezioni particolari puo essere consentito, a giudizio dei sanitari, l accompagnamento di ricoverati di eta superiore agli anni 6, ma in tal caso il numero delle degenze per accompagnamento non avra rilevanza ai fini del riparto della spesa corrente di cui al comma precedente.

L onere relativo al vitto e alloggio dell accompagnatore fara carico all assistito, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nelle Cliniche Universitarie, negli Istituti a carattere scientifico, negli Istituti ed Enti di cui all art. 1, penultimo comma della legge 12- 2- 1968, n. 132, negli Istituti ed Enti di cui alla legge 26- 11- 1973, n. 817 e negli Istituti e Case di Cura private convenzionate l accompagnamento materno e regolato dalle convenzioni previste dall art. 18 della legge 17- 8- 1974, n. 386.

Per il 1975 le rette di accompagnamento per ricovero dei minori saranno rimborsate direttamente all interessato >>.




Art. 7


L art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e sostituito dal seguente:

<< La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall art. 1916 del Codice Civile e dall art. 28 della legge 24- 12- 1969, n. 990.

Il responsabile e tenuto a rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una retta giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei bilanci di previsione presentati dagli Enti ospedalieri.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976. 




Art. 8


Il quarto comma dell art. 12 della legge 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:

<< La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, vagliato tale programma, determina periodicamente l entita dell assegnazione integrativa, in conformita del criterio di cui al precedente comma secondo >>.  




Art. 9


L art. 14 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:

<< Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente in ragione di due quinti del suo ammontare, tra gli  Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri  e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti – letto pari all 80% accertati al 30 giugno e al 31dicembre  dell anno precedente.

Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato, l assegnazione sara ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per la manutenzione straordinaria degli immobili.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25- 8- 1973, n. 22, Titolo I, articoli da 1 a 4>>.  




Art. 10


L art. 15 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:

<< Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente, in ragione dei due quinti del suo ammontare, tra gli Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti – letto pari all 80% accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell anno precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato l assegnazione sara ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per far fronte ad acquisti indilazionabili di attrezzature e presidi di modesto importo, nonche per la funzionalita  di attrezzature ed impianti gia esistenti e relativi ai servizi  generali, economali tecnici e sanitari.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25- 8-1973, n. 22,  titolo II, artt. 5 e 6 >>.




Art. 11


Al primo comma dell art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, dopo l espressione << La Regione Puglia eroga >> sono aggiunte le parole  << di norma>>.


Art. 12


L art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:

<< Per la propria attivita ordinaria, gli Enti ospedalieri sono autorizzati ad effettuare spese mensilmente, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verra assegnata in applicazione della presente legge, fino ad un dodicesimo dell assegnazione annua.

Le anticipazioni di tesoreria che gli Enti ospedalieri contrarranno col proprio tesoriere per le operazioni di cui al precedente primo comma, sono garantite da fidejussione della Regione Puglia.

La Giunta Regionale delibera periodicamente la concessione di fidejussione agli Enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo comma.

Le singole fidejussioni agli Enti ospedalieri sono concesse con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei limiti dellimporto complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in esecuzione della stessa.

Gli oneri rivenienti dalla concessione delle fidejussioni predette faranno carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera c) del precedente art. 3. 




Art. 13


Il settimo comma dell art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dai seguenti:

<< Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma e così ripartito tra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli Enti ospedalieri: 89 per cento;

b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;

c) spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici: 5,50 per cento;

d) spesa per la formazione e l aggiornamento professionale del personale: 0,50 per cento.

Sono conseguentemente modificati gli stanziamenti passivi del bilancio regionale per l esercizio 1975, relativi alle lettere a), c), d) di cui al precedente comma.

 

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.