Anno 1976
Numero 14
Data 11/06/1976
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 giugno 1976, n. 14

Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative Statali alle Regioni a Statuto ordinario.



Art. 1


Ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici di concorso per a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province b) assunzione presso gli enti ospedalieri c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione, si stabiliscono i sottospecificati criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dell Amministrazione dello Stato  e i livelli funzionali del ruolo regionale:

Amministrazione dello Stato;

Amministrazione regionale;

Direttore di divisione, Direttore di sezione o qualifica inferiore:

VI e VII livello funzionale Funzionario medico:

VI e VII livello funzionale

Impiegato di concetto della carriera di concetto:

V livello funzionale

Impiegato della carriera d ordine o esecutiva:

IV livello funzionale




Art. 2


Le funzioni di segretario nelle commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.


Art. 3


In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove previsti, possono essere designati, nelle commissioni di concorso di cui all articolo 1, gli ufficiali sanitari titolari del Comune capoluogo della Provincia nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o ufficiali sanitari titolari di Comuni con piu di 20 mila abitanti. 



Art. 4


Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ad altre commissioni o comitati, operanti  nel settore dell assistenza sanitaria e ospedaliera,  nell ambito di competenze trasferite o delegate dallo  Stato alle Regioni a statuto ordinario.



Art. 5


Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, ostetrica condotta e medico scolastico nonche nella Commissione di cui all art. 8  della legge 2- 4 -1968, n. 475, il componente funzionario  della carriera direttiva dell Amministrazione Civile degli Interni e sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale.