Anno 1976
Numero 16
Data 23/06/1976
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
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Legge Regionale 23 giugno 1976, n. 16

Norme per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche.



Art. 1


Le norme della presente legge si applicano ai progetti di opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Province, delle Comunita montane e loro consorzi, la cui spesa sia a totale loro carico o per le quali vi sia un intervento finanziario regionale, nonche per le opere di cui all art. 17 del DL 18- 8- 1975, n. 376, convertito nella legge 16- 10- 1975, n. 492. 



Art. 2


Sui progetti non e richiesto alcun parere ne l ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi Organi.

I progetti medesimi devono essere tuttavia corredati del parere favorevole dell Ufficio tecnico dell Ente e, nel caso di opere igienico - sanitarie, anche del parere dell Ufficiale sanitario.

Le deliberazioni dei Comuni, delle Province, delle Comunita montane e loro consorzi, relative all approvazione dei progetti di opere pubbliche, sono esecutive ai sensi dell art. 130 della Costituzione.

In mancanza di un proprio Ufficio tecnico o nel caso in cui il progetto, per natura e importanza dell opera, non rientri nelle competenze professionali del dirigente l Ufficio tecnico, gli Enti interessati si avvarranno dellUfficio del Genio Civile competente per territorio, il quale esprime il proprio parere senza limiti di importo, entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il parere si considera favorevole.

I progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia asismica e di consolidamento e trasferimento di abitati dovranno essere preventivamente sottoposti al competente Ufficio del Genio Civile, per il prescritto visto di autorizzazione da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione.




Art. 3


L approvazione dei progetti relativi alle opere di cui ai precedenti articoli equivale a dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita delle opere stesse e dei relativi lavori, ove tali effetti non siano gia previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.



Art. 4


Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilita, di urgenza e indifferibilita dei lavori, nonche le attribuzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilita e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennita e delle retrocessioni. 



Art. 5


I Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province, delle Comunita montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, anche se assistite dal concorso finanziario della Regione, sono delegati ad esercitare le funzioni amministrative regionali relative all accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonche alla occupazione temporanea d urgenza degli immobili predetti, sempre che sia stata gia dichiarata la pubblica utilita, l urgenza e l indifferibilita dell opera o essa discenda da leggi o dall approvazione dei relativi progetti.

Alla comunicazione di cui all ultimo comma dell art. 11 della legge 22- 10- 1971, n. 865 provvede direttamente l Ente espropriante con le modalita previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I Sindaci dei Comuni sono altresì delegati ad emettere i decreti di accesso e di occupazione temporanea e di urgenza:

- delle aree incluse nei piani di zona per l edilizia economica e popolare regolarmente adottati ed approvati ai sensi della legge 18 aprile 1963 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

- delle aree individuate e deliberate ai sensi degli artt. 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per l attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare;

- delle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi adottati e approvati ai sensi dell art. 27 della legge 22- 10- 1971 n. 865.

Nell espletamento delle funzioni amministrative suddette i Sindaci, i Presidenti delle Province e delle Comunita montane, qualora lo ritengano necessario, possono avvalersi del parere e della consulenza degli Uffici tecnici e dell Ufficio legale della Regione.  




Art. 6


Il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento e emesso sulla base della sola deliberazione di approvazione del progetto, corredata di copia del progetto approvato.

Qualora l importo del progetto superi quello ammesso a finanziamento, l Ente interessato dovra indicare con quali mezzi intende far fronte alla maggiore spesa.

Con il provvedimento regionale di concessione formale del finanziamento viene assunto l impegno di spesa a carico della Regione.

L art. 9, il secondo comma dell art. 10 e l art. 12 della legge regionale 21- 1- 74 n. 2 non si applicano per le opere previste nella presente legge. 




Art. 7


I contributi in capitale sono accreditati per l intero ammontare a favore degli Enti interessati e depositati su appositi conti correnti intestati agli Enti stessi presso la tesoreria della Regione Puglia. Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilita in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi. L istituto di credito presso il quale e effettuato il deposito provvede al pagamento su ordini emessi dall Ente competente.

I contributi in annualita sono erogati direttamente agli Enti interessati a decorrere dall impegno di spesa della prima annualita da assumersi sulla base del progetto approvato, quando gli Enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di  inizio dell ammortamento dei mutui.




Art. 8


Gli appalti delle opere di cui alla presente legge possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del Presidente della Giunta, nel caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale. 



Art. 9


I verbali di accordo sul nuovi prezzi, le perizie suppletive, di variante e tutti gli atti inerenti alla gestione tecnico – amministrativa delle opere, fatta eccezione per la revisione dei prezzi, approvati con deliberazione degli Enti interessati, non sono sottoposti a preventivi pareri di organi consultivi, ne ad approvazioni da parte della Regione o dei suoi Organi.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive ai sensi dell art. 130 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Agli effetti del presente articolo le eventuali maggiori spese devono essere contenute nel limite dell impegno totale assunto per l esecuzione dell opera con la eventuale utilizzazione delle somme destinate per imprevisti e di economie in ribasso di asta, sempre che i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell opera. 




Art. 10


Ai pagamenti da effettuare in corso d opera si provvedera direttamente a favore degli interessati su ordini emessi dall Ente competente e approvati dalla direzione dei lavori, con esclusione di ogni controllo, parere o approvazione da parte della Regione o dei suoi Organi.



Art. 11


Gli Enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al Presidente della Giunta lo stato dei lavori appaltati ed i pagamenti effettuati entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e inviano la contabilita finale dei lavori entro i termini fissati dai contratti di appalto.

E fatto obbligo agli Enti interessati di presentare al Presidente della Giunta regionale apposito rendiconto finale per ogni lavoro eseguito. Tale rendiconto dovra contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti concessi e dovra essere corredato dalla relativa documentazione di spesa.

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori e, sentita la Giunta, approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, nonche, sulla base dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.

Non potranno essere ammesse a contributo regionale le spese eccedenti quelle indicate nell ultimo comma del precedente art. 9 o comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nell esecuzione delle opere o da inadempienze dell Ente o del direttore dei lavori. 




Art. 12


Per i lavori non eccedenti l importo di L. 50 milioni potra prescindersi dal formale atto di collaudo e sara emesso un certificato dal direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Detto limite di spesa si intende riferito al costo dei lavori risultante dallo stato finale.




Art. 13


Le promesse di contributi regionali riguardanti opere di cui alla presente legge sono revocate qualora gli Enti interessati non provvedano ad inoltrare alla Regione gli atti indicati nel primo comma dell art. 6 della presente legge, entro i termini fissati dalla comunicazione di concessione dei contributi, se non prorogati per motivate ragioni. 



Art. 14


Le somme che si renderanno disponibili in conseguenza dell applicazione delle norme contenute nel precedente art. 13 potranno essere destinate, con provvedimento della Giunta, sentita la Commissione competente, per le finalita di cui all art. 1 della legge regionale 3- 9- 74 n. 34 o per la concessione di contributi integrativi a favore di Enti con bilancio deficitario per la realizzazione di opere gia ammesse a finanziamento rateale con i fondi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, con priorita per le opere igienico - sanitarie.

L entita di tali contributi integrativi dovra essere determinata in modo che l intervento regionale non superi la misura prevista dal primo comma dell art. 2 della legge regionale 21- 1- 74 n. 2. 




Art. 15


L Assessore ai LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge. 


Art. 16


Per quanto non previsto nella normativa di cui ai precedenti articoli, si osservano le vigenti disposizioni regionali e statali. 


Art. 17


E istituito l albo regionale dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanziate dalla Regione.

Possono chiedere l iscrizione all albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti dipendenti da uffici pubblici e statali e di Enti territoriali, sia in attivita di servizio che a riposo e liberi professionisti provvisti degli stessi titoli.

In caso di opere di particolare importanza o quando speciali circostanze lo consiglino, il collaudo puo essere affidato, anche in corso d opera, ad una commissione composta di membri tecnici e amministrativi, questi ultimi in attivita di servizio presso la Amministrazione regionale. Ai geometri e periti possono essere affidati solo collaudi di lavori compatibili con il loro titolo professionale.

L albo e approvato e aggiornato con provvedimento della Giunta sentita la competente Commissione.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.