Anno 1976
Numero 17
Data 23/07/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 23 luglio 1976, n. 17

Fondo regionale per l' adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.



Art. 1


A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al TU della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con RD 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti locali, in materiale mobile, attrezzature, fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.




Art. 2


Le modalita per l assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all art. 1 della presente legge nonche i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.




Art. 3


Per la concessione del contributo di cui all art. 1 e autorizzata la spesa di L. 222.750.000 per l esercizio 1972 e di L. 300.000.000 per l esercizio 1973. Le somme non impegnate nell  esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.



Art. 4


All onere di L. 222.750.000 derivante dallattuazione della presente legge per l anno finanziario 1972, si provvede mediante l utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvedera con l iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.




Art. 5


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.