Legge Regionale 25 agosto 1976, n. 20
Rifinanziamento legge regionale 3 settembre 1974, n. 33: Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo
Art. 1Per le finalita di cui agli
artt. 6, 8 e 9 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33 concernente:
<< interventi in favore della cooperazione e dell associazionismo
>> e autorizzata anche per l esercizio finanziario 1976 la spesa
complessiva di L. 515.000.000.
Alla copertura dell onere si
provvede con lo stanziamento di cui al Cap. 146 del bilancio di previsione dell
esercizio finanziario 1976.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.