Anno 1976
Numero 21
Data 28/08/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 agosto 1976, n. 21

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.



Art. 1


L art. 4 della legge regionale 26- 2- 1974, n. 16 è così modificato:

<< Gli organi dell ERPT sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente e coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti, di cui uno vicario >>.




Art. 2


L art. 5 della medesima legge regionale 26- 2- 1974 n. 16, è così modificato:

<< Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed e nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

E composto da:

a) cinque componenti eletti dal Consiglio Regionale;

b) tre componenti eletti dal Consiglio Regionale designati da parte delle Confederazioni Sindacali Regionali piu rappresentative;

c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio Regionale, su designazione della Sezione Pugliese dell Associazione Nazionale Comuni Italiani( ANCI);

d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal Consiglio regionale, su designazione  dell Unione Province Italiane ( UPI);

e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio Regionale.

Nell elezione del rappresentante di cui alla lettera a) ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessita che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta Regionale propone lo scioglimento al Consiglio Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due Vice Commissari.

Il Consiglio di Amministrazione dovra essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento >>.