Anno 1976
Numero 22
Data 28/08/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 28 agosto 1976, n. 22

Erogazione di contributi straordinari alle imprese private per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori.



Art. 1


Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell anno 1976, possono essere accordati contributi  dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni. 




Art. 2


I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata in L. 190 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 180 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi  sociali.




Art. 3


Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l analogo contributo relativo all anno 1975 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalita valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 40 per Km. di percorrenza.




Art. 4


Per l erogazione dei contributi e autorizzata la spesa di L. 900 milioni. 


Art. 5


All onere di L. 900 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l anno finanziario 1976, si provvede utilizzando le disponibilita del Cap. 179:  <<Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione >> dello stato di previsione della spesa di bilancio per l anno finanziario  medesimo.