Anno 1976
Numero 26
Data 25/11/1976
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 novembre 1976, n. 26

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.



Art. 1


Per le finalita di cui all art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16 concernente: << Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita alberghiera e turistica >> e autorizzato, nell anno finanziario 1976, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.



Art. 2


All onere derivante dall applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.000.000 iscritto al capitolo 280 << Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12- 3- 68, n. 326 e legge regionale 4- 7- 73, n. 16) >> dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio 1976.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell esercizio finanziario  1976, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi,  possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.




Art. 3


Restano in vigore per la concessione dei contributi, le modalita previste dall art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.