Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 31
Modifica ed integrazione della legge regionale 11- 6- 76, n. 14 recante « Norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari ».
Art. 1L art. 2 della legge regionale
11- 6- 76, n. 14 e sostituito dal seguente:
<< Fatto salvo quanto
dispone la legge 18 aprile 1975, n. 148 in ordine alla composizione delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione presso gli Enti ospedalieri,
le funzioni di segretario nelle Commissioni di cui al precedente articolo sono
svolte da un funzionario designato dalla Regione >>.