Anno 1976
Numero 32
Data 29/12/1976
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 32

Modifica alla legge regionale 25/ 1/ 1974, N. 6:" Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia".



Art. 1


L art. 5 della L. R. 25/ 1/ 1974, n. 6 viene così modificato:

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell art. 1 e concesso:

a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci fino a 150;

b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci superiore a 150.

La concessione dei contributi avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all Assessorato competente, corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci con l indicazione delle quote sociali sottoscritte;

2) dichiarazione congiunta del Presidente della Cooperativa e del Presidente del Collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il numero dei soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a tale data.

La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo sara versata dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di garanzia che, entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, ne avranno fatto domanda.




Art. 2


L art. 6 della L. R. 25- 1- 1974, n. 6 viene così modificato:

Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell art. 1 e concesso in misura tale che la percentuale di interesse nelle operazioni stesse a loro carico non superi il 4%.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione e concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo e versato direttamente all Istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalita stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e  l Istituto di Credito.

Detto contributo sara liquidato all Istituto di credito non appena saranno pervenuti allo Assessorato competente i seguenti documenti:

a) copia della lettera di accompagnamento, a firma del Presidente della Cooperativa, con l elenco nominativo dei soci a cui e stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione;

b) elenco nominativo delle operazioni eseguite da parte dell Istituto di Credito con la indicazione degli interessi a carico della Regione;

c) copia eventuale del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi  da altri Enti.




Art. 3


All onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 171 del bilancio 1976 dell importo di L. 170 milioni.

Per il 1977 e per gli anni successivi l onere dello stanziamento sara precisato con la legge di bilancio.