Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 32
Modifica alla legge regionale 25/ 1/ 1974, N. 6:" Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia".
Art. 1L art. 5 della L. R. 25/ 1/
1974, n. 6 viene così modificato:
Il contributo in conto capitale
di cui alla lettera b) dell art. 1 e concesso:
a) nella misura di due volte e
mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di
garanzia aventi un numero di soci fino a 150;
b) nella misura tripla delle
quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia
aventi un numero di soci superiore a 150.
La concessione dei contributi
avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all Assessorato
competente, corredata dai seguenti documenti:
1) elenco dei soci con l
indicazione delle quote sociali sottoscritte;
2) dichiarazione congiunta del
Presidente della Cooperativa e del Presidente del Collegio sindacale della
stessa, nella quale sia attestato il numero dei soci iscritti alla data della
domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a tale
data.
La differenza tra quanto
ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto
previsto dal presente articolo sara versata dalla Regione al fondo sociale di
quelle cooperative artigiane di garanzia che, entro un anno dall entrata in
vigore della presente legge, ne avranno fatto domanda.