Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 2 Disciplina dei servizi del settore provveditorato - economato - contratti ed appalti.
Art. 1Settore Provveditorato -
Economato – Contratti e Appalti I servizi del Settore
Provveditorato - Economato - Contratti ed appalti sono disciplinati dalle norme
della presente legge.
Art. 2Attribuzioni L Ufficio Provveditorato -
Economato provvede:
- alla ordinazione diretta
delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli uffici dell
Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalita indicate nella presente
legge;
- alla gestione delle spese d
ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa,
pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e
simili;
- alla commissione ed all
acquisto di libri ed all abbonamento a riviste e periodici;
- alla gestione della Cassa
economale e dei magazzini;
- alla gestione degli
automezzi, in conformita dell apposito regolamento;
- alla gestione delle spese per
riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonche delle
spese condominiali;
- alla custodia e distribuzione
degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;
- alla accensione con idoneo
Istituto ed al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione
contro i rischi relative ai beni mobili ed immobili nonche contro i rischi
eventualmente connessi con l espletamento di particolari
servizi;
- alla fornitura, al personale
avente diritto, delle divise con spesa a carico del Bilancio regionale, in
conformita dell apposito regolamento;
- alla manutenzione e
conservazione del patrimonio mobiliare;
- alla piccola manutenzione e
conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell Amministrazione
regionale;
- alla sovrintendenza ai
servizi di pulizia e di custodia dei locali;
- alla alienazione dei beni
mobili dichiarati fuori uso in dotazione degli uffici
regionali;
- alla razionale distribuzione
dei mobili, macchine ed attrezzature varie costituenti l arredamento degli
uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze – Demanio e
Patrimonio;
- alla gestione degli impianti
e dei servizi telefonici.
L Ufficio Provveditorato -
Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla
Giunta regionale nei limiti e nei modi previsti dalla presente
legge.
Art. 3Richiesta di
fabbisogno Qualsiasi fornitura,
somministrazione o prestazione agli uffici dell Amministrazione regionale deve
essere richiesta all assessore competente.
La richiesta, motivata, deve
essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e,
per gli Uffici periferici, dal Coordinatore dell Ufficio e dovra essere
inoltrata tramite l Assessore al ramo col visto di
questi.
Art. 4Esame ed evasione della
richiesta L Assessore competente puo
chiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessita
della richiesta e puo disporne il rinvio, motivandolo.
In tutti gli altri casi la
richiesta va evasa, da parte dell assessorato competente, nei limiti delle
disponibilita di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorita della
spesa.
All ordinazione delle relative
spese, l Ufficio Provveditorato - Economato provvede:
- con ordinativo a firma del
Coordinatore dell Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dell
Assessore competente, sino a L. 500.000;
- con ordinativo a firma del
Coordinatore del Settore, vistato dall Assessore competente, sino a L.
1.000.000.
Per le spese eccedenti i
predetti limiti, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
Il Coordinatore dell Ufficio e
del Settore debbono ciascuno, per le spese di competenza, attestare sulle
fatture la congruita dei prezzi.
Art. 5Dotazione di
magazzino Per il materiale di uso
generale e ricorrente, l Ufficio Provveditorato - Economato provvede, presso
gli Uffici dell Amministrazione regionale, alla costituzione di congrue
dotazioni di magazzino, per le ordinarie necessita.
A tal fine, esso predispone
annualmente, sulla base dei consumi dei precedenti esercizi, un elenco del
materiale necessario da sottoporre all approvazione della Giunta regionale che
indichera anche le modalita di acquisto.
Le forniture per i vari Uffici
devono effettuarsi possibilmente per tipi uniformi.
Art. 6Controlli e collaudi delle
forniture A fornitura avvenuta, l
Ufficio Provveditorato - Economato accerta direttamente o per mezzo dell
Ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali
forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a
contestare tempestivamente ogni irregolarita o difetto riscontrato.
Per le forniture di particolare
importanza e di speciale carattere tecnico merceologico, la Giunta regionale
puo affidare il collaudo ad uno o piu tecnici anche estranei all
Amministrazione.
Art. 7Esame e controllo delle
fatture Le ditte fornitrici devono
trasmettere le fatture all Ufficio Provveditorato - Economato, facendo
riferimento alla relativa ordinazione. Per ogni fattura ricevuta, il predetto
ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
- controlla se essa sia stata
redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente
ordinate ed eseguite;
- accerta se siano stati
applicati i prezzi convenuti;
- verifica la regolarita dei
conteggi e l osservanza delle disposizioni fiscali in materia.
L Ufficio propone la
liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni
eventuale contestazione.
Art. 8Oggetti fragili e di facile
consumo A cura dell Ufficio
Provveditorato - Economato, gli oggetti fragili e di facile consumo, devono
essere annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo
di materiale.
Art. 9Stampati E istituito il <<
Catalogo Generale degli stampati >> in uso presso gli Uffici della
Amministrazione regionale. L impianto e l aggiornamento del catalogo sono
curati dall Ufficio Provveditorato - Economato.
Nel caso in cui occorra
procedere alla istituzione di nuovi stampati, o alla modifica di quelli
esistenti, oppure in caso di cessazione d uso di alcuni di essi, l Ufficio
interessato deve darne notizia, avanzando le opportune proposte, all Assessore
competente il quale adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.
Art. 10Schedario e catalogo di
magazzino Per gli oggetti costituenti le
dotazioni di competenza dell Ufficio Provveditorato – Economato deve essere
tenuto, a cura dell Ufficio stesso, un apposito schedario nel quale devono
essere annotati per singole voci e in ordine cronologico:
- il carico iniziale di
magazzino;
- le successive immissioni di
materiale;
- i
prelevamenti;
- le rimanenze risultanti di
ciascuna operazione.
Alla fine di ogni anno si
esegue l inventario delle rimanenze.
Art. 11Tenuta dei magazzini e
verifiche Il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore competente, affida a personale del
livello non inferiore al 5° la responsabilita della conservazione e
distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini istituiti presso gli Uffici
della Amministrazione regionale.
La sorveglianza nei magazzini
spetta al Coordinatore dell Ufficio Provveditorato -
Economato.
Il magazziniere, al quale e
affidata la tenuta dei prescritti registri, deve curare che in qualsiasi momento
possono agevolmente eseguirsi le verifiche
di magazzino.
Dovranno in ogni caso eseguirsi
verifiche trimestrali.
La verifica di magazzino, alla
quale dovra presenziare il responsabile del magazzino, e effettuata dal
Coordinatore del Settore e dal Coordinatore dell Ufficio Provveditorato -
Economato.
Di ogni verifica si redige
verbale, in quattro esemplari, che viene sottoscritto dagli intervenuti che ne
avranno copia.
La quarta copia sara rimessa
all Assessore competente.
Art. 12Servizio Cassa
Economale E istituito presso l Ufficio
Provveditorato - Economato il servizio Cassa per provvedere al pagamento delle
spese, regolarmente ordinate, nei limiti e con le modalita della presente
legge.
Il Servizio Cassa e affidato a
funzionario appartenente al livello funzionale non inferiore al 6° che sara
nominato << Cassiere Centrale >>.
Puo essere istituito presso
gli uffici centrali e presso gli uffici periferici della Giunta, su proposta
dell Assessore competente, il << Servizio Economato e Cassa >> cui
e preposto un dipendente appartenente a livello funzionale non inferiore al 5°,
il quale e nominato << Economo - Cassiere >>.
Il conferimento dell incarico
di << Cassiere Centrale >> e di << Economo - Cassiere
>>, per una durata non superiore a cinque anni, avviene con Decreto del
Presidente della Giunta regionale.
L incarico puo essere
revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell Assessore competente.
Art. 13Fondo cassa per il Cassiere
Centrale All inizio di ogni trimestre,
con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l importo,
viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un
fondo di anticipazione direttamente al Cassiere Centrale per provvedere al
pagamento:
a) delle spese per la
manutenzione e l esercizio degli automezzi, delle relative tasse di
circolazione, nonche della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei
conducenti;
b) delle spese di manutenzione,
trasporto e riparazione dei mobili, arredi, macchine e locali d ufficio;
c) delle spese postali e
telegrafiche, di carta e valori bollati, di svincoli ferroviari e di trasporto
di materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e
pubblicazioni;
d) delle altre spese per
servizi di forniture varie attinenti al funzionamento degli uffici della Giunta
regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall Ufficio
Provveditorato - Economato a norma del precedente art. 2;
e) delle spese di
rappresentanza della Giunta regionale;
f) delle indennita di rimborso
spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e
personale dipendente, debitamente autorizzate;
g) delle altre spese che l
Ufficio Provveditorato-Economato sia chiamato ad effettuare in base a nuovi
compiti attribuitigli.
Il Cassiere Centrale effettua
il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni
dell Ufficio Provveditorato-Economato se regolarmente ordinate nei termini di
cui al precedente art. 4, nel limite massimo per singola spesa di L. 300.000,
previa diretta autorizzazione su appositi buoni firmati dal Coordinatore del
settore. I buoni dei pagamenti effettuati verranno vistati, poi, per il
riscontro contabile, dal Coordinatore del Settore Ragioneria.
I rendiconti, corredati dai
documenti giustificativi, dovranno essere resi a scadenza trimestrale o ad
esaurimento dell anticipazione, per essere sottoposti all approvazione della
Giunta regionale e di ciascun Assessore nellesercizio delle proprie
funzioni.
Art. 14Fondo cassa per gli Economi -
Cassieri Il Cassiere Centrale, sulla
base delle richieste per un trimestre pervenute dagli uffici centrali e
periferici della Giunta, emette su autorizzazione del Coordinatore dell Ufficio
Provveditorato - Economato, convalidato dal Coordinatore del Settore e vistato
dall Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo, in favore degli
Economi - Cassieri per provvedere esclusivamente al pagamento delle spese di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f) del precedente art. 13.
All ordinazione delle spese,
nel limite massimo di L. 200.000 per singola spesa, provvede direttamente il
Coordinatore di Settore, per i settori di competenza, e il Coordinatore
dellUfficio periferico, ciascuno tramite il << Servizio Economato e Cassa >> rispettivamente centrale e
periferico.
Gli economi - Cassieri
effettuano, quindi, il pagamento delle spese nel limite sopraindicato, previa
autorizzazione su appositi buoni a firma degli stessi ordinatori, i quali devono
attestare sulle fatture la congruita dei prezzi.
I pagamenti effettuati dagli
Economi – Cassieri vanno vistati, per il riscontro contabile e per la
legittimita della spesa, rispettivamente dal Coordinatore del Settore
Ragioneria e dal Coordinatore del Settore Provveditorato - Economato - Contratti
Appalti ed il relativo rendiconto e trasmesso all Ufficio Provveditorato -
Economato per il discarico e rimborso da parte del Cassiere Centrale.
I rendiconti degli Economi -
Cassieri devono essere prodotti all Ufficio Provveditorato – Economato a
scadenza trimestrale, ancorche l anticipazione non sia esaurita in tempo piu
breve.
Il Cassiere Centrale
comprendera nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l
approvazione e rimborso ai sensi dell art. 13, anche i rendiconti degli Economi
- Cassieri.
Art. 15Cauzione gratuita del
servizio Il Cassiere Centrale e gli
Economi – Cassieri sono esonerati dal presentare cauzione, ai sensi dell art.
73 del RD 18 novembre 1923, n. 2240.
Nessuna indennita puo essere
loro corrisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 della LR 25- 3- 1974,
n. 18.
Art. 16Pagamenti I pagamenti in favore dei
creditori con il fondo cassa economale vengono effettuati attraverso ordine a
madre e figlia da emettersi con le modalita e prescrizioni indicate nei
precedenti artt. 13 e 14. Gli ordini di pagamento devono indicare:
a) il capitolo di bilancio sul
quale viene imputata la spesa con la relativa
disponibilita;
b) la persona del Creditore o
di colui che e autorizzato a riscuotere e a dare quietanza, nel caso di
societa, e, se trattasi di mandato collettivo indivisibile, la persona
autorizzata a riscuotere per tutti ed a quietanzare;
c) la causale del
pagamento;
d) l importo in cifre ed in
lettere;
e) la data di
pagamento;
f) la
quietanza.
Art. 17Scritture Il Cassiere Centrale e gli
Economi – Cassieri devono tenere apposito giornale, nel quale registrare in
rigoroso ordine cronologico, le anticipazioni, i pagamenti eseguiti ed i
rimborsi ottenuti. Tali operazioni vanno annotate, inoltre, su apposito
partitario distintamente per oggetto e stanziamento.
In base alle suddette
registrazioni e previo riscontro delle giacenze, il Cassiere Centrale redige
mensilmente un foglio di cassa, dal quale deve risultare la concordanza delle
rimanenze effettive con quelle contabili.
Prima di essere posti in uso il
giornale ed il partitario debbono essere vidimati dall Assessore al ramo,
foglio per foglio, con l attestazione finale, ad opera dello stesso Assessore,
del numero dei fogli vidimati.
Art. 18Responsabilita del Cassiere
Centrale e degli Economi - Cassieri Il Cassiere Centrale e degli
Economi – Cassieri sono personalmente responsabili delle somme ricevute in
anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Essi devono
custodire in casseforti i valori di qualsiasi natura, evitando, sotto la propria
responsabilita, di tenere giacenti in esse somme diverse da quelle autorizzate,
le quali devono comunque essere assicurate contro il furto e l incendio.
Il Cassiere Centrale e gli
Economi – Cassieri rispondono, inoltre, delle irregolarita dei pagamenti, della
validita dei biglietti di banca e monete introitate, della identificabilita
dei creditori e dei presentatori dei titoli e dei valori accolti, nonche della
mancata conversione in numerario, di assegni, vaglia e simili in tempo utile.
Fermo restando la responsabilita amministrativa e contabile, essi sono soggetti
agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.
Art. 19Verifiche di
cassa Il Coordinatore del Settore
Provveditorato - Economato - Contratti ed Appalti, deve eseguire, oltre che a
fine di ciascun trimestre ed ogni qualvolta sia ordinato dal Presidente o dall
Assessore competente, almeno una volta nel corso dello stesso trimestre, una
verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere centrale, nonche
la verifica a chiusura di ogni esercizio finanziario. La verifica deve essere
inoltre effettuata ad ogni passaggio di cassa dall uno all altro funzionario,
sia a seguito di temporanea assenza a qualsiasi causa dovuta, sia a seguito di
definitiva sostituzione, in presenza del subentrante.
Nel caso, per un qualunque
motivo, di assenza dall Ufficio del suo titolare, e disposto un verbale di
consistenza, alla presenza del subentrante e del Coordinatore di Settore,
nonche del Cassiere Centrale.
La verifica, oltre che al
denaro, deve estendersi a tutti i valori di altra specie di cui i cassieri siano
consegnatari.
Alle verifiche alla Cassa
Economale Centrale, intervengono oltre il Coordinatore del Settore
Provveditorato - Economato – Contratti ed Appalti, il Coordinatore del Settore
Ragioneria ed il Coordinatore dell Ufficio Economato.
Alle verifiche alla Cassa degli
Economi -Cassieri intervengono il
Cassiere Centrale che le esegue, il
Coordinatore dell Ufficio Economato o un suo delegato.
Di ogni verifica e redatto
processo verbale in tanti esemplari quanti sono gli intervenuti che ne ricevono
copia; altra copia va comunque trasmessa alla Ragioneria regionale ed alla
Segreteria della Presidenza della Giunta regionale.
Art. 20Degli Economi - Cassieri in
particolare Salvo che non sara
diversamente disciplinato con la legge sui servizi del Settore Finanze -
Demanio, e Patrimonio, gli Economi - Cassieri sono incaricati anche delle
funzioni di consegnatari dei beni in dotazione agli Uffici Centrali e periferici
della Giunta ai quali sono preposti, e per tale incarico dipenderanno
funzionalmente dal Coordinatore dell Ufficio Demanio e Patrimonio.
Art. 21Mobili fuori
uso Gli oggetti divenuti inutili ed
inservibili ed il mobilio degli Uffici centrali e periferici dell
Amministrazione regionale, non piu necessari, sono alienati a cura dell
Ufficio Provveditorato - Economato che deve redigere esauriente verbale di
dichiarazione di fuori uso dei materiali da alienare.
La Giunta regionale puo
deliberare la cessione gratuita dei materiali dichiarati fuori uso ad
organizzazioni assistenziali.
Art. 22Attribuzioni L Ufficio Contratti - Appalti
provvede in materia di forniture, acquisti, alienazione, affitti, locazioni, o
lavori riguardanti l Amministrazione Centrale e periferica della Regione con l
osservanza delle norme di cui al RD 18-11-1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni
nonche di quelle di cui al RD 23-5-1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, se ed in quanto applicabili o non derogate o modificate dalle
disposizioni che verranno emanate con la legge sulla contabilita e sulla
Amministrazione del Patrimonio regionale.
Restano salve le disposizioni
della presente legge che, negli indicati limiti di spesa, attribuiscono all
Ufficio Provveditorato – Economato la competenza in materia di urgenti e minute
forniture per gli uffici regionali.
Art. 23Albo delle
Ditte L Ufficio Contratti - Appalti
deve compilare e tenere costantemente aggiornato l albo delle Ditte ritenute
idonee, per capacita e serieta, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori
occorrenti per il funzionamento degli Uffici nei modi, nei tempi e con le
garanzie necessarie.
L albo e formato in base alle
domande presentate dalle Ditte o per iniziativa dell Amministrazione, ed
approvato dalla Giunta, previo accertamento di idoneita effettuato dall
Assessore competente.
Art. 24Capitolato d
oneri Le forniture ed i lavori
effettuati dall Ufficio Contratti - Appalti sono eseguiti, di regola, in base
ad apposito capitolato d oneri contenente i seguenti elementi:
a) oggetto della fornitura o
lavori;
b) caratteristiche tecnico -
merceologiche;
c) ammontare presunto della
spesa;
d) termini e luogo della
consegna;
e) modalita di controllo e di
collaudo;
f) penalita applicabili per
ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
g) ogni altro obbligo posto a
carico delle Ditte fornitrici quali ad esempio quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali (imballo, trasporto,
montaggio e simili).
Gli schemi dei capitolati sia
generali che speciali sono elaborati dall Ufficio Contratti - Appalti, sentito,
ove occorra, il parere degli Uffici Tecnici regionali, ed approvati dalla Giunta
regionale.
Art. 25Modalita di
appalto Spetta alla Giunta regionale
deliberare preventivamente sulla forma di appalto da esperire, nel rispetto
della normativa vigente.
Presiede alle gare l Assessore
preposto al Settore Provveditorato - Economato – Contratti ed Appalti, o un suo
delegato, assistito dall Ufficiale rogante ed alla presenza di due
testimoni.
Art. 26Ufficiale
rogante L incarico di Ufficiale
rogante e affidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell Assessore al ramo, al Coordinatore dell Ufficio Contratti -
Appalti o ad altro funzionario in servizio presso l Ufficio stesso appartenente
a livello funzionale non inferiore al 6°.
L Ufficiale rogante autentica
le copie degli atti originali da lui ricevuti, per ogni effetto di legge, e
rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano
richiesta.
Egli deve custodire i contratti
ed i verbali di definitiva aggiudicazione aventi forza di contratto in fascicoli
per ordine cronologico e tenere il repertorio.
L Ufficiale rogante deve
curare, inoltre, la registrazione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti
e ne e personalmente responsabile; a lui fanno carico le penalita di vario
ordine previste in caso di mancata o tardiva registrazione.
Art. 27Stipulazione ed esecuzione dei
contratti Della tempestiva
stipulazione dei contratti e della loro esecuzione e personalmente responsabile
il Coordinatore dell Ufficio Contratti - Appalti.
Art. 28Approvazione dei verbali e dei
contratti I verbali di aggiudicazione
prima ed i contratti stipulati, nonche i verbali di aggiudicazione aventi forza
di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l aggiudicatario o
altra parte contraente, lo saranno, invece, per l Amministrazione regionale
dopo la ratifica della Giunta regionale.
Detta condizione dovra
pertanto essere espressamente indicata negli avvisi d asta, lettere d invito,
verbali di aggiudicazione e nei contratti.
Art. 29Spese
contrattuali Spetta all Ufficio Contratti -
Appalti la gestione delle spese contrattuali a carico di terzi.
I versamenti ed i prelevamenti
sul fondo delle spese contrattuali saranno eseguiti tramite la Tesoreria
regionale, nelle forme dovute, ad esclusiva richiesta dell Ufficiale rogante.
Questi avra cura, esaurite le
formalita ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto,
inviando al depositante la distinta delle spese sostenute.
All Ufficiale rogante, per la
sua funzione, non e dovuto alcun diritto contrattuale o indennita ne a carico
del Bilancio regionale ne a carico di terzi.
Art. 30Limite di
applicazione La presente legge non si
applica al Consiglio Regionale e agli Uffici da esso dipendente, che godono
dell autonomia contabile a norma dell art. 38 dello Statuto e nell ambito dei
principi stabiliti dalla legge statale 6 dicembre 1973, n. 853.
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