Anno 1977
Numero 4
Data 28/02/1977
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 febbraio 1977, n. 4

Norme integrative alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.



Art. 1


Il personale in servizio alla data del 15-12-1976 presso la Regione Puglia, in posizione di comando, puo optare per l inquadramento  nel ruolo regionale.

E escluso dal diritto all inquadramento il personale degli enti mutualistici nonche degli altri enti pubblici operanti nel settore dell assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell art.19  della legge 17- 8- 1974, n. 386, al cui trasferimento si procedera secondo le norme e con le modalita fissate da legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.




Art. 2


Al personale inquadrato ai sensi dell articolo precedente saranno applicate le norme della legge n. 18 del 25- 3- 1974 nonche le disposizioni transitorie in essa contenute.  


Art. 3


Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dell art. 1 sono compresi nella Tabella A e A° della legge n. 18 del 25- 3- 1974.


Art. 4


All onere finanziario derivante dall applicazione dell art. 1 della presente legge si fara fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l esercizio 1977 alloggetto:

<<Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc >>.