Legge Regionale 28 febbraio 1977, n. 4
Norme integrative alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.
Art. 1Il personale in servizio alla
data del 15-12-1976 presso la Regione Puglia, in posizione di comando, puo
optare per l inquadramento nel ruolo
regionale.
E escluso dal diritto all
inquadramento il personale degli enti mutualistici nonche degli altri enti
pubblici operanti nel settore dell assistenza sanitaria, comandato ai sensi
dell art.19 della legge 17- 8- 1974, n.
386, al cui trasferimento si procedera secondo le norme e con le modalita
fissate da legge dello Stato.
La domanda di inquadramento
deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.